Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33985 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33985 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4628/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma , INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO REGIONALE RAGIONE_SOCIALE SICILIANA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall’avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE PALERMO;
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 984/2020 depositata il 26/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 1.259.943,72, a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per ritardi nei pagamenti delle prestazioni di assistenza sanitaria di alta specialità erogate in regime di accreditamento nel corso degli anni 2004/2007.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 618/2015, rigettava la domanda proposta dalla casa di cura nei confronti dell’assessorato nonché la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 984/2020 pubblicata il 26 giugno 2020, confermava la decisione impugnata ritenendo che, per le prestazioni rese negli anni dal 2004-2007 non fosse stata prodotta alcuna convenzione scritta, stipulata fra le parti in un momento successivo all’entrata in vigore del D.lgs n. 232/2002. Di conseguenza, non era applicabile il regime degli interessi previsto per le transazioni commerciali.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE con 1 motivo illustrato da memoria.
3.1. Resiste con controricorso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con l’unico motivo, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe errato nel non condannare la Regione Sicilia al pagamento degli interessi comunitari sul debito maturato nei suoi confronti. Infatti, per i rapporti negoziali sorti dopo l’8 agosto 2002, la normativa e la giurisprudenza comunitaria non richiederebbero, come presupposto per il riconoscimento degli interessi, la stipulazione di un contratto in forma scritta tra l’ente pubblico e la struttura accreditata.
La ricorrente sostiene che l’insieme degli atti e la condotta delle parti dimostrino l’esistenza di un rapporto coincidente con quello derivante dalla stipulazione degli accordi contrattuali previsti ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che il ricorso ha ad oggetto rapporti di convenzionamento di strutture sanitarie private con il Servizio Sanitario pubblico, materia di competenza tabellare di altra Sezione della Corte (Prima Sezione Civile, tabellarmente competente sui ricorsi in materia di rapporti contrattuali con la ‘Pubblica Amministrazione’ e, in generale, per le questioni di ‘diritto amministrativo’), la quale è intervenuta sulla specifica questione oggetto del presente ricorso con recenti pronunce, richiamate dalla stessa parte ricorrente (Cass. n. 23384/2024 e Cass. 27317/2024), in controversie fra le medesime parti che presentano problematiche potenzialmente analoghe e ricorrenti.
Anche al fine di prevenire possibili disarmonie (se non, addirittura, contrasti) nell’applicazione degli indirizzi interpretativi su materia per la quale questa Sezione non ha specifica competenza tabellare, la Corte ritiene, pertanto, opportuno rimettere il ricorso alla Prima sezione civile, tabellarmente competente sulla materia.
P. Q. M.
La Corte dispone trasmettersi il ricorso alla Prima sezione civile Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 3