Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21736 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4628/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL e EMAIL ;
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato con domicilio digitale EMAIL
-controricorrente-
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 984/2020 depositata il 26/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 1.259.943,72, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 per ritardi nei pagamenti delle prestazioni di assistenza sanitaria di alta specialità erogate in regime di accreditamento nel corso degli anni 2004/2007.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 618/2015, rigettava la domanda proposta dalla Casa di cura nei confronti dell’assessorato , nonché la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 984/2020 pubblicata il 26 giugno 2020, confermava la decisione impugnata ritenendo che, per le prestazioni rese negli anni 2004-2007 non fosse stata prodotta alcuna convenzione scritta, stipulata fra le parti in un momento successivo all’entrata in vigore del D.lgs n. 231/2002. Di conseguenza, non era applicabile il regime degli interessi previsto per le transazioni commerciali.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, mentre è rimasta intimata l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
Chiamata inizialmente in trattazione avanti alla Terza Sezione civile di questa Corte, la causa, con ordinanza interlocutoria 33985/24 del 23 dicembre 2024, era rimessa alla Prima Sezione civile di questa Corte, tabellarmente competente a trattare i ricorsi in materia di rapporti contrattuali con la ‘Pubblica Amministrazione’, sezione che già aveva avuto occasione di pronunciarsi tra le medesime parti con le ordinanze 23384/2024 e. 27317/2024.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, per non avere riconosciuto la spettanza degli interessi comunitari sui pagamenti tardivi in favore della struttura accreditata ricorrente.
6.1. La Corte territoriale avrebbe errato nel non condannare la Regione Sicilia al pagamento degli interessi comunitari sul debito maturato nei suoi confronti. Infatti, per i rapporti negoziali sorti dopo l’8 agosto 2002, la normativa e la giurisprudenza comunitaria non richiederebbero, come presupposto per il riconoscimento degli interessi, la stipulazione di un contratto in forma scritta tra l’ente pubblico e la struttura accreditata.
La ricorrente sostiene che l’insieme degli atti e la condotta delle parti dimostrino l’esistenza di un rapporto coincidente con quello derivante dalla stipulazione degli accordi contrattuali previsti ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2.
Ciò posto, richiamando qui le ragioni più diffusamente esposte da questa Corte segnatamente con l’ordinanza 23384/2024, è noto il principio secondo cui ‘ in caso di prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate, il diritto agli interessi di mora ai
sensi del d.lgs. 231/2002 sorge solo se vi sia un contratto scritto e valido, stipulato dopo l’8 agosto 2002, che regoli le prestazioni e il relativo corrispettivo’ (Cass. 20391/2016).
7.1. E’ pur vero che, come più volte affermato da questa Corte, il credito degli interessi, una volta sorto, costituisce un’obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella avente ad oggetto il capitale, che può essere fatta valere separatamente da quest’ultima, mediante una domanda che, in quanto fondata sul ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, anziché sulla fonte di quest’ultima, ed avente ad oggetto una somma soggetta ad incremento progressivo, anziché determinata in misura fissa in base al criterio concretamente applicabile, è caratterizzata da una causa petendi e un petitum diversi da quelli della domanda di pagamento del debito principale (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/2015, n. 6060; Cass., Sez. I, 22/03/2012, n. 4554; 19/02/2003, n. 2476).
Ciò non esclude, tuttavia, il carattere accessorio di tale obbligazione, il quale emerge essenzialmente con riguardo al momento genetico del rapporto, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell’obbligazione principale e la loro maturazione cessa con l’estinzione della stessa (cfr. Cass., Sez. V, 24/01/2023, n. 2095; Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez. lav., 20/09/1991, n. 9800). Ne consegue che, in sede di accertamento del diritto al pagamento degli interessi, il giudicato formatosi in ordine all’esistenza ed alla validità del rapporto principale, per effetto dell’accoglimento della domanda di pagamento del capitale, preclude ogni ulteriore contestazione in ordine a tali aspetti della controversia (cfr. Cass., Sez. lav., 27/03/2023, n. 8594). Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la sentenza di primo grado non avesse compiuto alcun accertamento specifico in ordine al contratto stipulato tra la Casa di cura e l’Asp, la cui esistenza e validità non erano state
contestate da parte della Regione, essendosi la stessa limitata ad eccepire che il ritardo nel pagamento era responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo perciò chiamata in garanzia. Allo stesso modo l’ASP aveva a sua volta eccepito che il ritardo nell’esecuzione dei controlli necessari per procedere ai pagamenti era imputabile esclusivamente all’attrice. Com’è noto, infatti, l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, ponendosi come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito) (cfr. Cass., Sez. III, 26/02/ 2019, n. 5486; Cass., Sez. lav., 30/10/2017, n. 25745; 16/08/2012, n. 14535).
7.2. Nella specie, pertanto, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine all ‘unitarietà del momento genetico esistente tra l’obbligazione di pagamento del capitale e quella di pagamento degl’interessi, non può in alcun modo dubitarsi dell’idoneità della decisione adottata in ordine alla prima a spiegare efficacia di giudicato anche in ordine alla seconda, pur in mancanza di una pronuncia espressa sull’esistenza e la validità del contratto, che rappresentava il fatto costitutivo del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei sopra enunciati principi, oltre che per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione