Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4400 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4400 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22820/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – in liquidazione e in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
Avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 1966/2022 depositato il 27/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo (di seguito indicata per brevità ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) propose domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE ( breviter ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘Procedura in A.S’), in via privilegiata ex art. 2751 bis , comma 1, n. 5, c.c. e art. 54 l. fall . per la complessiva somma di € 920.115,29, oltre Iva.
1.1 Il credito venne ammesso, in via chirografaria, per € 77.795,54, con esclusione del credito per € 842.319,75, in quanto non certo, liquido ed esigibile, stante l’integrale contestazione da parte della società debitrice.
2 Sull’opposizione , ex art. 98 l. fall., proposta dal creditore, il Tribunale di Roma ammetteva al passivo della Procedura in A.S. il credito di RAGIONE_SOCIALE per gli ulteriori importi di € 14.103,52, a titolo di interessi moratori (richiesti con la domanda di cui alle lett. C.1. e C.2. del ricorso) in chirografo, nonché di € 517.471,85, in linea capitale, Iva inclusa e di € 262.605,62, a titolo di interessi moratori (richiesti con la domanda di cui alle lett. D) ed E.4.1.) del ricorso), entrambi in chirografo, e compensava , in ragione di un terzo le spese processuali, ponendo i residui due terzi a carico della Procedura in A.S, liquidandole nella misura di € 16.000, a titolo di compensi.
3 Il Tribunale rilevava, per quanto qui di interesse, che sulla somma ammessa al passivo dal Giudice Delegato, erano maturati gli interessi moratori, da riconoscersi nella misura di cui all’art. 1, comma 2, d.lvo 231/2002.
3.1 Ritenevano i giudici dell’opposizione che risultava provata, attraverso la produzione documentale (atto costitutivo dell’associazione temporanea
d’imprese, scrittura privata del 4/2/2005 regolativa dei rapporti interni tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, atto di assegnazione alla RAGIONE_SOCIALE dei lavori relativi agli impianti elettrici), l’ulteriore pretesa creditoria di € 470.428.56, oltre Iva ed interessi moratori, al tasso previsto dall’art. 1 , comma 2, d.lvo 231/2002, richiesta a titolo di compenso per la variazione del prezzi di acquisto delle materia prime per la realizzazione degli impianti materiali elettrici rispetto a quelli dell’anno dell’offerta contrattuale ex art. 133 d.lvo 163/2008.
3.2 RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, eseguito interventi di rifacimento dell’impianto elettrico, nell’ambito dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero di San NOME di Empoli, aggiudicati da una associazione temporanea di impresa con RAGIONE_SOCIALE a capogruppo. La controricorrente era consorziata del RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, era una delle mandanti dell’ATI ed aveva indicato la consorziata RAGIONE_SOCIALE quale esecutrice degli impianti elettrici. I maggiori costi dei materiali elettrici erano stati riconosciuti per la somma di € 470.428.56 e corrisposti dalla stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE alla capogruppo dell’RAGIONE_SOCIALE.
4 La Procedura in RAGIONE_SOCIALE.S. proponeva ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi, RAGIONE_SOCIALE svolgeva difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1326 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per avere il Tribunale statuito in difformità rispetto alla volontà delle parti che, all’art. 2 della scrittura privata del 4.2.2005 e al l’art. 3 dell’atto di assegnazione, avevano previsto che il prezzo era stato « convenuto a titolo di prezzo chiuso, fisso e invariabile ».
1.1 Il Tribunale di Roma, applicando l’art. 133 del d.lvo . n. 163/2006, norma non qualificabile come imperativa, avrebbe statuito in difformità con la volontà espressa dalle parti nel contratto in ordine al corrispettivo convenuto per coprire anche il rischio di eventuali maggiori oneri e/o costi delle materie prime ed avrebbe malgovernato le disposizioni sull’interpretazione dei contratti.
Il motivo è inammissibile.
Va precisato che, contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, il Tribunale ha riconosciuto la pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE ad ottenere da RAGIONE_SOCIALE la restituzione di quanto da questa conseguito dalla stazione appaltante con riguardo alla voce ‘impianti elettrici’ anche sulla scorta di quanto previsto nella scrittura privata del 4.2.2005.
2.1 Orbene, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860/2022, 19146 / 2022, 25909/2021, 14938/2018 e 25470/2019), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governato da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione).
2.2. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. n.24539/2009, 2465/2015, 10891/2016 e 7963/2018, in motivazione).
2.3 Per tale motivo le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061/ 2021; 28319/2017; 25728/2013).
2.4 Al riguardo si legge nell’impugnato decreto : « a nulla vale la clausola del ‘prezzo chiuso’ inserita all’art. 2 della scrittura privata del 4/2/2005, trattandosi di pattuizione inoperante rispetto ai diritti e agli obblighi che trovano il proprio titolo direttamente nel contratto d’appalto, nonché nell’atto costitutivo dell’A.T.I. , come è senza dubbio la pretesa azionata dall’odierno ricorrente. E ciò anche in ragione del fatto che si tratta di una pattuizione non opponibile alle imprese dell’A.T.I e, dunque non idonea ad incidere sui rapporti derivanti dal contratto di appalto. D’altro canto le conclusioni raggiunte trovano conferma nel complessivo assetto della scrittura privata . In particolare, l’art. 4 della medesima pattuizione -ove si prevede che eventuali prezzi relativi a lavori aggiuntivi non contrattuali concernenti gli impianti elettrici ‘saranno integralmente attribuiti a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sottende l’intento di riconoscere alle singole mandatarie la spettanza delle somme riconosciute alla Stazione appaltante a titolo di corrispettivo ulteriore per variazioni sostanziali dell’originario contratto di appalto ».
2.5 A fronte di tale argomento la censura in esame si risolve, complessivamente, nel sostenere una diversa lettura della convenzione.
3 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs n.231/2002, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: sostiene la ricorrente che l’ammissione degli ‘interessi commerciali’ si pone in contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 231/2002 che non trova applicazione ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
3.1 Il motivo è inammissibile, perché, sul punto, il giudice del merito «ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa» (art. 360 -bis, n. 1, c.p.c.).
3.2 Questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai «debiti oggetto di procedure concorsuali aperte», non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da «una transazione commerciale» di cui è parte un imprenditore che, solo successivamente, venga sottoposto a una procedura concorsuale (Cass. nn. 8979/2016 e 3300/2017). Infatti, «Una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un’epoca anteriore al fallimento priverebbe … i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell’apertura del concorso» (Cass. n. 14637/2018 e , da ultimo, n. 13098/2025 ), attribuendo alla dichiarazione di fallimento (più in generale, all’apertura della procedura concorsuale) un’eccezionale efficacia retroattiva che nulla induce a pensare che il legislatore abbia inteso prevedere (e che sarebbe, tra l’altro, in vistoso contrasto con lo scopo della Direttiva europea alla quale il d.lgs. n. 231 del 2002 ha dato attuazione).
4 Il terzo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e al D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018 per non aver il Tribunale compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla parziale soccombenza dell’opponente e per avere il tribunale liquidato le spese processuali in
misura superiore rispetto ai parametri di riferimento tenendo conto dei valori medi e considerando anche la fase istruttoria pur non essendo state assunte le prove costituende.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4.1 Con riferimento all’articolazione della censura che lamenta la mancata integrale compensazione va rilevato che, secondo il granitico orientamento di questa Corte, «il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (cfr. ex aliis, Cass. n. 6424/2024, 10685/2019), per cui «vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr., Cass. n. 24502/ 2017; 19613/2017), e ciò «in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa» (cfr. Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sentenza n. 157/2014).
4.2 In relazione alla misura delle spese, va rilevato che , contrariamente a quanto affermato dall’opponente, correttamente è stat o conteggiato il parametro concernente la fase della trattazione dal momento che nel corso del giudizio, come risulta come risulta dalla narrativa del ricorso introduttivo, è stato concesso termine a RAGIONE_SOCIALE per controdedurre sulle domande ed eccezioni di RAGIONE_SOCIALE, al fine di svolgere ‘ l’esercizio delle proprie difese limitatamente alle sole eccezioni sollevate da parte resistente ed aventi carattere di novità rispetto a quanto dibattuto in sede di verifica.’. Con ciò autorizzando il foglio di deduzioni e le necessarie produzioni
documentali per contraddire le eccezioni aventi carattere di novità ( cfr. verbali del 14/12/2020 e 15/2/2021).
4.3 La liquidazione effettuata tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 520.000 € 1.000.000) e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 risulta quindi correttamente effettuata.
Conseguentemente il ricorso è rigettato.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME