SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 325 2026 – N. R.G. 00001236 2024 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e vertente
TRA
titolare dell’omonima farmacia, elettivamente domiciliata in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura alle liti a margine della citazione in riassunzione;
APPELLANTE in riassunzione
E
, con sede in Salerno, in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Salerno, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con le quali elettivamente domicilia presso l’indirizzo PEC:
in virtù di procura generale alle liti per notar del 9102024 rep. 27515 racc. 4424;
APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 cpc, a seguito della cassazione (ordinanza n. 262952024) della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1000/2022 del 2162022, pubblicata il 2672022;
CONCLUSIONI : come da note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 4 122025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 509910 del 1462010 (notificato in data 2162010) quale titolare dell’omonima Farmacia in Roccapiemonte, ingiungeva alla
(di seguito, per brevità solo ) di pagare la somma di € 126.448,03, quale differenza tra la somma dovuta a titolo di interessi moratori ex artt. 4 e 5 del Dlgs n. 231/2002 e quella già percepita a titolo di interessi al tasso legale sui corrispettivi dei medicinali erogati nei periodi aprile 2005-luglio 2007 e settembre-ottobre 2007 dalla ricorrente. L’opposizione, proposta con atto del 28 7 2010, dall’ era respinta dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 139813 del 224-462013.
Quindi, l’ interponeva appello con atto di citazione del 20 12014, lamentando l’erroneità della decisione di primo grado che aveva ritenuto applicabili al credito del farmacista gli interessi moratori di cui al Dlgs. 231/2002, senza tenere nel debito conto che il rapporto aveva natura concessoria, era regolato da norme specifiche e peculiari e non era inquadrabile come transazione commerciale.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, l’appellata eccepiva il giudicato esterno formatosi sulla questione dedotta in giudizio sulla scorta della sentenza n. 183914, con la quale
il Tribunale di Salerno, decidendo sull’opposizione proposta dall’ avverso altro decreto ingiuntivo chiesto e pronunciato in favore della stessa per i corrispettivo dei medicinali erogati nel mese di giugno 2009, aveva espressamente statuito che “il rapporto tra le parti dedotto in giudizio è sussumibile nell’ambito della nozione di transazione commerciale, introdotta dalla direttiva 2000/35/Ce e recepita dal legislatore nazionale con decreto legislativo 231/2002” ed aveva, pertanto, rigettato l’opposizione.
La Corte di Appello (cfr. sentenza n. 13992019, pubblicata in data 11102019) accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese di lite, in quanto escludeva la sussistenza dell’eccepito giudicato esterno in assenza di un valido ed efficace certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal cancelliere, il quale attesta la mancata proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari a norma dell’art. 124 disp. att. cpc.: nel caso di specie, infatti, la dichiarazione di mancata proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari era stata resa sulla base delle mere affermazioni della parte interessata. Quanto ai richiesti interessi di mora, la Corte di Appello di Salerno li riteneva non applicabili nei confronti delle farmacie ‘ atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento, che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale (cfr. Cass. n. 5042/2017; Cass. n. 9991/2019).
La sentenza della Corte era impugnata dalla con ricorso in revocazione ex art. 395 m. 4 cpc (cfr. atto di citazione notificato in data 1262020), deducendo un vizio revocatorio costituito da errore di fatto sulla assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 1839/14, in relazione alla quale era stata sollevata eccezione di giudicato nel procedimento di appello. In punto rescissorio, la videnziava la natura assorbente della eccezione di giudicato formatosi in relazione alla statuizione contenuta nella sentenza resa dal Tribunale, con la conseguenza che doveva ritenersi definitivamente accertata la natura di transazione commerciale del rapporto tra la e la ed applicabili le
disposizioni di cui al Dlgs. 2312. Concludeva, quindi, per la revocazione della sentenza con rigetto dell’appello proposto e condanna dell’ al pagamento delle spese di tutte le fasi processuali.
Si costituiva l’ , la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della revocazione e della eccezione di giudicato.
Con sentenza n. 100022 del 216-2672022 la Corte di Appello salernitana rigettava la revocazione, precisando, in via preliminare, che nessuna ipotesi di vizio revocatorio era riscontrabile, trattandosi invero di una prospettata ipotesi di errore di giudizio, che poteva e doveva essere fatto valere in sede di legittimità. Comunque, la Corte condivideva la valutazione in merito all’inidoneità del certificato prodotto al fine di decretare il passaggio in giudicato della sentenza n. 183914 e ritenendo irrilevante la produzione di copia conforme di sentenza, con in calce l’annotazione della cancelleria di passaggio in giudicato, atteso che la sola attestazione del cancelliere posta in calce alla copia della sentenza non è sufficiente alla dimostrazione se non accompagnata dalla autonoma certificazione, ritualmente redatta dal cancelliere, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’articolo 395 del codice. Per l a Corte, d’altra parte, il passaggio in giudicato è delibazione riservata al giudice.
La sentenza di rigetto della revocazione era, poi, impugnata dalla dinanzi alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 26295 24 dell’8 102024 la cassava con rinvio, ritenendo che la farmacista ricorrente avesse correttamente depositato la sentenza del Tribunale di Salerno n. 18392014 resa in altro giudizio, corredata dalla certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., erroneamente ritenuta al riguardo non valida dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.
Di conseguenza, quale titolare dell’omonima farmacia, riassumeva il giudizio ex art. 392 cpc dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, con atto notificato in data 2211 2024, chiedendo il rigetto dell’appello proposto dall’ in
applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 26295 2024. L inoltre, sottolineava come con altra ordinanza n. 28746/2024 del 7 112024 la Cassazione avesse cassato anche la diversa sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 5232022, emessa tra le stesse parti, chiarendo che la richiamata sentenza del Tribunale di Salerno n. 183914, nella parte in cui qualificava il rapporto tra la e la in termini di transazione commerciale ex Dlgs. n. 2312002 fosse ormai cosa giudicata vincolante anche negli altri giudizi che abbiano ad oggetto la stessa questione presupposta, nonostante il giudizio in oggetto fosse relativo a periodicità diverse del medesimo rapporto di
durata.
Quindi, così concludeva: .
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l , eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di revocazione, stante l’insussistenza di un vizio revocatorio, come sostenuto nella sentenza cassata in via preliminare, ovvero in subordine confermare la sentenza n.1336 2016 della Corte di Appello per l’assenza del dedotto giudicato, nonchè anche per illegittimo frazionamento rispetto al decreto ingiuntivo n. 5099/2010, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno per il pagamento della s omma di € 126.448,03 in favore della dr.ssa per prestazioni relative ai mesi di aprile 2005/luglio 2007 e settembre/ottobre
2007. Il tutto con vittoria delle spese.
Di seguito, la causa era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc, previa concessione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e repliche (cfr. provvedimento del 14102025).
Tuttavia, rilevando l’applicabilità della legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado (cfr. Cass., Ordinanza n. 8454 del 31/03/2025), la causa, rimessa sul ruolo per l’udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc, era riservata definitivamente in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190, secondo comma, cpc (cfr. ordinanza collegiale del 10122025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l’azione di revocazione debba essere accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Giudizio di revocazione: fase rescindente.
In via preliminare, deve rilevarsi che a seguito della pronuncia della Suprema Corte il giudice di rinvio è il giudice della revocazione, visto che con la citata ordinanza n. 2629524 è stata cassata proprio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno n. 100022, la quale rigettava la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc proposta dalla
Vale ricordare, peraltro, che il giudice di rinvio deve decidere su tutto ciò che risulta proposto eo eccepito con l’originaria domanda del giudizio cassato, anche nella contumacia di una delle parti (cfr. Cass., Ordinanza n. 8773 del 1732022; Cass. n. 12065 del 352024) ed a prescindere dalle richieste formulate nell’atto di riassunzione: l’atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l’atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione (cfr. Cass. n. 30529 del 19/12/2017; Cass., Ordinanza n. 37200 del 20/12/2022).
Quindi, dovendosi questa Corte pronunciarsi sulla domanda di revocazione della
la cd. fase rescindente risulta ‘determinata’ dal principio dettato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza di rinvio.
E’ noto, infatti, che la revocazione è un mezzo di gravame di carattere eccezionale caratterizzato da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza con l’obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente.
Con l’originaria domanda di revocazione, invero, la veva evidenziato, ai fini del giudizio rescindente, l’errore in cui era incorso la Corte di Appello di Salerno in merito alla mancata dimostrazione della definitività della sentenza n. 183914, di cui si invocava il giudicato esterno, pur avendo la prodotto in giudizio la copia conforme della sentenza con l’annotazione in calce del passaggio in giudicato, corredata dal relativo certificato ex art. 124 disp. att. cpc in originale.
Sulla valenza probatoria di detta documentazione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame, affermando che la aveva depositato .
In ossequio a detto principio, dunque, deve disporsi la revocazione della sentenza n. 13992019 pubblicata dalla Corte di Appello di Salerno in data 1110 2019, emessa sulla base dell’erronea valutazione stigmatizzata dagli
B. Giudizio di revocazione: fase rescissoria.
Passando alla fase rescissoria, in cui il giudice è chiamato nuovamente a decidere, prescindendo dalle “rationes decidendi” della sentenza revocata, ritiene questo Collegio che sussista l’eccepito giudicato esterno sulla qualificazione giuridica (in termin i di transazione
commerciale) del rapporto tra le parti e sulla conseguente debenza degli interessi di mora ex Dlgs n. 2312002.
Va rilevato, infatti, che la medesima questione devoluta in appello, che attiene al saggio degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle specialità medicinali erogate dalla farmacista (quello previsto dall’art. 1284 c.c. o, invece, quello stabilito dall’art. 5 del D.L.vo n. 231/2002) e al dies a quo della sua decorrenza (dalla messa in mora o, invece, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento), era stata proposta anche in un altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto il pagamento dei farmaci erogati nel precedente mese di giugno 2009. Quest’altro giudizio era stato definito con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 18392014 del 1042014 – passata in giudicato come affermato dalla Cassazione – la quale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo che contestava l’applicazione degli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002 ed aveva concluso che ‘ al rapporto dedotto in giudizio sono applicabili gli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002. Conseguentemente, per la costituzione in mora dell’ non è più necessaria una formale intimazione scritta, ma l’ deve essere considerata in mora, con relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all’art. 5 del D.Lgs 231/2002, automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ‘. Part Part
Detta pronuncia n. 183914 era stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di Cassazione in altra vicenda, che aveva visto come parti contrapposte proprio la e l’ , e il giudice di legittimità aveva statuito l’efficacia di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Salerno (n. 1839 14), atteso che ‘ qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudi cato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame
dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ‘ (cfr. Cass. del 2232024, n. 7834; Cass., Sez. Un. del 1662006, n. 13916; Cass. del 3152019, n. 14883). Pertanto, deve ritenersi coperto dall’eccepito giudicato la qualificazione giuridica dell’unico (nelle more, immutato per legge) rapporto di durata intercorrente tra la e l’ , di cui i singoli rimborsi mensili e le spedizioni mensil i di ricette costituiscono esclusivamente l’esecuzione periodica. Con la conseguenza che il rapporto in parola va qualificato in termini di transazione commerciale, cui sono applicabili le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/02 ed il saggio di interessi ivi previsto (cfr. Cass., ordinanza n. 287462024).
In conclusione , sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, l’appello proposto dall’ con atto notificato in data 2012014 va rigettato.
C.Spese processuali.
Per il governo delle spese processuali dei vari gradi di giudizio (appello, revocazione, cassazione e rinvio), ritiene la Corte che sussista u na delle ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto -legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per la compensazione integrale di tutte le spese, stante la novità della questione trattata. La questione dell’unicità o pluralità del rapporto obbligatorio relativo al pagamento della quota di corrispettivo dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, da cui dipende l’efficacia di giudicato esterno, non aveva ancora un orientamento giurisprudenziale, venutosi a formare solo nel corso del secondo grado di giudizio cfr. (Cass., Ordinanza del 1672024, n. 19536; Cass., Ordinanza del 1222019, n. 3968). Si consideri, poi, che in mancanza di un giudicato esterno, la questione di applicazione degli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali alle prestazioni farmaceutiche è stata risolta in senso
negativo dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Ordinanza del 1222019, n. 3968), in favore del tasso legale ex art. 1284 c.c.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla revocazione proposto da quale titolare dell’omonima Farmacia corrente in Roccadaspide, nei confronti dell’ sulla sentenza n. 1399 19 emessa in data 11102019 dalla Corte di Appello di Salerno, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE la domanda e, per l’effetto, DISPONE la REVOCAZIONE della sentenza n. 13992019 pubblicata dalla Corte di Appello di Salerno in data 11102019;
RIGETTA l’appello proposto dall’ con atto notificato in data 20 12014 e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza n. 1398 2013 resa dal Tribunale di Salerno in data 224462013;
COMPESA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Salerno, lì 17 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa NOME COGNOME – – Dott.ssa NOME COGNOME –