Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34687 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34687 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29599/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO REGIONE CAMPANIA, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato COGNOME dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonchè
REGIONE CAMPANIA;
-intimata- avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1283/2018 depositata il 21/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni della decisione
RAGIONE_SOCIALE, premesso di avere stipulato in data 1 giugno 1989 un contratto di appalto per i lavori relativi all’irrigazione delle Valli del Peccia e del Sarigliano ha chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli interessi maturati ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962 e 4 l. n. 741/1981 in ragione del ritardo con cui la stazione appaltante aveva eseguito i pagamenti degli acconti e della rata di saldo e degli acconti per la revisione prezzi oltre che degli oneri successivi al collaudo dalla stessa sostenuti.
Il Tribunale adito, dopo che nel giudizio veniva chiamata in causa la Regione Campania, rigettava le domande con sentenza impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte di appello di Napoli. Quest’ultima, con sentenza n. 1283/2018, depositata il 21 marzo 2018, confermava la sentenza impugnata, rigettando l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE e quello incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, al quale hanno resistito
le parti intimate depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 28 novembre 2023.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della sentenza impugnata per contrasto con gli artt. 112 c.p.c. e 1362 e ss. c.c. La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale che aveva attribuito alla clausola di capitolato speciale n. 7 il valore di patto sul tempo dell’adempimento un significato diverso da quello che le parti avevano attribuito al patto negoziale, avrebbe violato il canone processuale dell’art. 112 c.p.c. peraltro violando i canoni ermeneutici sull’interpretazione del contratto.
Con il secondo motivo si deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione e/o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 741/1981, 1362 e ss. c.c. e 33, 35 e 36 del d.P.R. n. 1062/1963. La Corte di appello avrebbe omesso di motivare l’interpretazione della clausola di cui all’art. 7 del contratto e di esaminare la volontà dei contraenti del contratto di appalto dedotto in causa come trasfusa nel complesso delle clausole che la compongono, giungendo ad un’interpretazione del patto negoziale in violazione dei canoni ermeneutici previsti in materia di interpretazione del contratto. Inoltre, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 4 l. n. 741/1981 e le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto, ritenendo che la clausola di cui all’art. 7 del capitolato speciale non fosse affetta da nullità. In ogni caso la Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che anche a volere dare per corretta l’interpretazione offerta dell’art. 7 del capitolato speciale, sarebbero comunque dovuti gli interessi in relazione alla mancata tempestiva emissione dei certificati di pagamento entro il termine previsto dall’art. 33 d.P.R. n.1062/1963.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 16 del Capitolato generale di cui al d.P.R. n.1062/1963 e degli artt. 1175, 1375 e 1177 c.c. nonché il vizio di insufficiente motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare la messa in mora dell’amministrazione appaltante ai fini della consegna dell’opera e la data di effettiva presa in consegna dell’opera. Inoltre la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione insufficiente e comunque violativa dei parametri normativi indicati.
Il primo motivo è inammissibile ed in parte infondato.
Giova premettere che l’interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; ed in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell’applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. 17 gennaio 1997 n. 435). Nell’interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l’elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l’art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell’interpretazione), la quale emerge solo (come l’incondizionata, affermazione dell’art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (“le une per mezzo delle altre”), la relativa integrazione (“il senso che risulta dal complesso dell’atto”), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Questa progressiva dilatazione degli elementi dell’interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell’atto, ed al comportamento complessivo delle parti (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574), il quale non costituisce un
canone sussidiario, bensì un parametro necessario ed indefettibile (“si deve valutare”: art. 1362 secondo comma cod. civ.). In tal modo, le disposizioni degli artt. 1362 primo comma, 1363 e 1362 secondo comma cod. civ. sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l’intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l’art. 12 primo comma delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell’atto, e l’atto nel complessivo comportamento delle parti.
Tuttavia, colui che censuri l’interpretazione, che il giudice di merito abbia dato, di una clausola contrattuale, ha l’onere di fornire, con formale autosufficienza (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento (che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato), nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione) cfr. Cass. n. 11089/2001-.
Va ancora aggiunto che nel giudizio d’appello, così come il divieto di proporre domande nuove sotto il profilo del mutamento della ” causa petendi ” non impedisce alla parte di qualificare diversamente il negozio di cui abbia chiesto in primo grado la nullità o l’annullamento, inquadrandolo in un diverso schema giuridico, ferma la prospettazione del vizio che lo inficia, allo stesso modo il giudice d’appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili-cfr.Cass.n.4744/2005-.
V’è poi da aggiungere che secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex art. 112 cod.
proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio ” iura novit curia ” di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti -cfr.Cass.n.25140/2010-.
Si è infatti precisato che in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio ” iura novit curia “, di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa-cfr. Cass. n. 12943/2012-.
Orbene, nel caso di specie la Corte di appello si è pienamente conformata ai principi espressi da questa Corte, escludendo il vizio di ultrapetizione a carico della sentenza del Tribunale, laddove il giudice di primo grado aveva dato una qualificazione giuridica ed un significato alla clausola contemplata nell’art.7 del contratto rimanendo nel recinto dei suoi poteri qualificatori e senza incorrere nel vizio di ultrapetizione che, come detto, presuppone da parte del giudice una vera e propria esondazione da ciò che le parti hanno dedotto ed eccepito. Ciò che nel caso di specie non può affatto ravvisarsi nell’operato del Tribunale, come puntualmente ritenuto dalla Corte di appello all’atto di valutare l’esistenza del vizio processuale nell’attività di interpretazione della clausola negoziale.
Per altro verso, la circostanza che il giudice di merito di primo grado sia pervenuto alla interpretazione della detta clausola – nel senso che la stessa intendeva unicamente determinare il termine di adempimento delle obbligazione della stazione appaltante al momento dell’ottenimento del finanziamento e non già di derogare alla disciplina in tema di ritardato pagamento prevista dall’art. 4 l. n. 741/1981, offrendone un significato diverso da quello che le parti avrebbero manifestato nel corso del giudizio – non poteva in alcun modo determinare un vizio processuale di extrapetizione da parte della Corte di appello, ma semmai una violazione delle regole ermeneutiche prevista dalla disciplina in tema di contratti.
Passando all’esame del vizio prospettato sull’interpretazione della clausola per violazione delle regole ermeneutiche da parte del giudice di appello, la censura è inammissibile.
Ed invero, occorre prendere le mosse dalla sentenza qui oggetto di esame, laddove ha evidenziato che il secondo motivo di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE aveva preso le mosse dall’affermazione, espressa dalla stessa attrice in primo grado, che in forza dell’art. 12 del capitolato speciale di appalto il pagamento degli acconti e della rata di saldo andavano effettuati nei termini previsti dagli
artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto e dall’art. 4 l. n. 741/1981 e che sulla base di tale quadro normativo e della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla nullità dei patti in deroga alla disciplina degli interessi appena indicati il Tribunale aveva errato nell’escludere la nullità della clausola, sussistente anche quando la stessa fissava termini differenti di decorrenza degli stessi e per ciò reclamando il riconoscimento degli interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento per ritardato pagamento e per mancata corresponsione in occasione del pagamento successivo.
Ora, la Corte di appello, nel disattendere tale motivo di impugnazione ha precisato che la disciplina normativa inderogabile sopra ricordata- segnatamente art. 4 l. n. 741/1981- incideva sul computo dei soli interessi già maturati per la ritardata emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e per la ritardata emissione del titolo di spesa nonché per la tardiva emissione del titolo di pagamento della rata di saldo, rispettivamente previsti dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, collegandoli al pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo. Per converso, la clausola contemplata dall’art. 7 del capitolato speciale, lungi dal riguardare solo il termine di pagamento degli interessi già maturati per effetto del pregresso ritardo nei pagamenti, aveva ‘subordinato il diritto al pagamento del capitale al momento della disponibilità delle risorse finanziarie da parte della stazione appaltante, così fissando un termine di adempimento di tale posta’. Clausola priva di carattere potestativo, dipendendo da un terzo né impedita dall’art. 4 l. n. 741/1981, non regolando particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi spettanti all’appaltatore, ‘il cui diritto, in realtà, resta precluso, a monte, per effetto dell’inesigibilità della sorte capitale sino alla maturazione del predetto termine, fermo restando la loro piena operatività allorché la stazione appaltante ritardi il pagamento dopo
avere ricevuto l’accredito sulla somme da parte dell’ente finanziatore’.
Dunque, secondo la Corte di appello l’art. 7 del capitolato speciale non impinge con il divieto dell’art. 4 l. n. 741/1981 poiché ‘in base al tenore della suddetta clausola negoziale, non vi è ritardo nell’adempimento sino alla disponibilità delle risorse finanziarie da parte dell’appaltante e non vi può essere, quindi, mora’. Sicché tale clausola ‘disinnesca…il meccanismo previsto da tale disposizione ovvero le modalità di computo e di corresponsione degli interessi per ritardato pagamento in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo…, atteso che…il termine per l’adempimento è stato fissato al momento dell’approvvigionamento della relativa provvista e prima di esso non vi è inadempimento, sicché non possono decorrere interessi su di un capitale non ancora esigibile’.
Orbene, così riassunto l’iter argomentativo esposto dalla Corte di appello, va senz’altro escluso il vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere che nel caso di specie l’articolata motivazione della sentenza impugnata rispetti sicuramente il c.d. minimo costituzionale e non appare affetta da vizi che possano determinarne l’assoluta illogicità né tanto meno la mancanza, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014-.
Nemmeno è ravvisabile il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, avendo la Corte di appello considerato e valutato il significato della clausola negoziale di cui all’art. 7, non potendosi ipotizzare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio come prospettati dalla ricorrente, la quale ha sussunto nel genus dei fatti le questioni relative alla valutazione delle clausole secondo i canoni ermeneutici che, appunto non possono integrare la nozione di fatto presa in considerazione dall’art. 360, c.1, n.5 c.p.c.
La censura, per altro verso, con riferimento alle ipotizzate violazioni dei canoni interpretativi previsti in materia di interpretazione dei contratti è per un verso inammissibile, risultando non autosufficiente quanto alla dedotta sussistenza di una diversa intenzione di entrambe le parti in ordine al contenuto della clausolanon emergendo l’indicazione specifica degli atti dai quali dovrebbe desumersi l’interpretazione offerta dalle parti dell’art. 7 -cfr., conf., Cass. n. 19828/2020-. Risulta piuttosto che proprio la RAGIONE_SOCIALE montana, nella comparsa di risposta evidenziata dalla RAGIONE_SOCIALE montana nel suo controricorso -pag.4 controricorsoebbe espressamente a sostenere che le parti avevano concordato con la pattuizione anzidetta di subordinare l’adempimento al finanziamento (e dunque sostenendo un’interpretazione coerente rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale). La censura tende, in definitiva, a prospettare una diversa interpretazione del contratto senza prospettare la violazione specifica del canone ermeneutico ed è per questo inammissibile.
Ed invero, come ancora recentemente riaffermato da questa Corte (Cass. n.30686/2019), la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo attraverso il quale sia consentito sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito. Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito. cfr. Cass. n. 19828/2020-.
In realtà la ricorrente tende a sostenere un’interpretazione della clausola nel senso di mera rinuncia al diritto di avvalersi della facoltà di sospendere la prestazione posta a suo carico in caso di
inadempimento dell’altra parte già espressamente scartata dalla Corte di appello -cfr. pag. 16, p.7.4 sent. impugnata-.
È dunque rimasta generica la prospettata violazione dei canoni ermeneutici ‘richiamati negli atti difensivi di primo grado’ senza però specificarli nel ricorso per cassazione, ad eccezione dell’art. 1370 c.c. che, tuttavia la ricorrente nemmeno documenta sia applicabile alla fattispecie, in relazione all’utilizzazione di uno schema negoziale da parte della stazione appaltante destinato ad operare per una serie generalizzata di contratti.
Per altro verso, le disposizioni richiamate -art. 12 del capitolato speciale ed il rinvio agli art. 35 e 36 del capitolato di appalto – sono state pienamente prese in considerazione dal giudice di appello nell’analisi del quadro normativo di riferimento e denotano unicamente il tentativo della ricorrente di offrire all’esame della Corte un’interpretazione alternativa a quella invece divisata dal giudice di merito che non può all’evidenza essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte.
Quanto alla seconda parte del secondo motivo, la censura è infondata alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
Ed invero, si è ormai pienamente consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all’appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti
quando quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito -cfr. Cass. 22996/2014, Cass. n. 2509/2018, Cass. n. 19828/2020, Cass. n. 21180/2018-.
Orbene, a tale indirizzo si è pienamente conformata la Corte di appello.
Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata, sunteggiata nell’esaminare il primo motivo, si inscrive perfettamente nella linea interpretativa che si è andata consolidando presso questa Corte in ordine alla piena compatibilità della clausola negoziale, fissando un termine di adempimento ancorato all’ottenimento del finanziamento, esclude l’operatività dell’intero meccanismo in tema di interessi previsto dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto.
Ciò che esclude di poter ritenere l’erroneità della decisione impugnata, laddove non avrebbe considerato la debenza degli interessi da ritardo nell’emanazione dei certificati di pagamento, alla stregua dell’art. 33 d.P.R. n.1962/1963.
A ben considerare, infatti, l’interpretazione che la Corte di appello ha fornito dell’art. 7 del capitolato speciale, che rimandava agli artt. 35 e 36 del capitolato generale per stessa ammissione dell’impresa -giusto l’art. 12 del detto capitolato – non poteva che riguardare tutti i pagamenti dovuti all’appaltatore e, dunque, anche quelli connessi all’emissione dei certificati di pagamento, in questa direzione militando appunto il tenore testuale dell’art. 33 ult.cit. –
Pagamenti in acconto. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono fatti all’appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il
termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto l’importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente. Sull’importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge. Le somme ritenute costituiscono per l’Amministrazione una ulteriore garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’appaltatore e sono pagate a quest’ultimo con la rata di saldo, salvo quanto è disposto negli artt. 35 e 36. Sulle somme ritenute l’Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione -.
Il terzo motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di appalto di opere pubbliche, una volta intervenuta l’approvazione del collaudo, in assenza di ogni disposizione normativa, l’appaltatore non ha più l’obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione delle opere ultimate (art. 16 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), non potendo questi continuare ad essere gravato di oneri e prestazioni in dipendenza del comportamento negligente dell’ente appaltatore -cfr. Cass. n. 990/1995-. Principio confermato da Cass. n. 13075/2000, ove si è ribadito che ‘l’art.16 d.p.r. 1063/1962 pur dopo l’ultimazione dei lavori pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di provvedere alla custodia ed alla manutenzione delle opere già completate: obbligo che, per converso, cessa secondo la norma soltanto a seguito del collaudo (Cass. N.990/1995; n. 2203/1988)’. A tali principi si è conformata la Corte di appello, escludendo il diritto alle spese di custodia successive al collaudo con motivazione pienamente coerente ai principi sopra richiamati.
Nemmeno il vizio di omessa motivazione può ritenersi fondato, risultando la motivazione informata al ricordato canone del minimo costituzionale. Ed infatti, i fatti dedotti ai fini della prospettazione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.1 c.p.c. non sono dotati del carattere della decisività, una volta escluso che la consegna
dell’opera al committente fosse elemento idoneo a giustificare la pretesa dell’appaltatore di riversare sulla committenza gli oneri di custodia.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
PQM .
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in euro 14.200,00 comprensivi di esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso il 28 novembre 2023 nella camera di consiglio della