SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1036 2026 – N. R.G. 00001558 2023 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa COGNOME
COGNOME Presidente est.
Dr. NOME COGNOME Consigliere
Dr. NOME COGNOME Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1558/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n.1598/2023
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), con studio in Genova INDIRIZZO, in virtù di procura generale alle liti per notar di Venezia-Mestre, Rep.n.34227/Rac.n.10599 in data 6.11.2013 P. C.F.
pec
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I.
), con sede in lla INDIRIZZO.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate nel termine assegnato l’appellante così precisava le precisava le conclusioni : ‘richiamando integralmente quelle di cui all’atto di citazione in appello che si riproducono qui di seguito: piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, riformare la sentenza n° 1598/2023 resa inter partes dal Tribunale di Napoli, depositata in data 13.02.2023 nella parte in cui ha liquidato interessi di mora al tasso legale, accertando la natura commerciale delle transazioni da cui sono sorti i crediti azionati, con conseguente condanna di al pagamento degli interessi ex art.5 D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza di ogni fattura al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 3.7.2019 la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3927/2019, con la quale era ingiunto il pagamento in favore di quale cessionaria dei crediti della della somma di E.414.361,24, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, per forniture di prodotti sanitarie/o farmaceutici.
A sostegno della opposizione proposta contestava il difetto di legittimazione della ricorrente in INDIRIZZO, quale cessionaria di crediti facenti capo alla
e l’inefficacia e l’inopponibilità dell’atto di cessione nei suoi confronti .
Nel merito sosteneva che la pretesa azionata era fondata in via esclusiva su documenti contabili di formazione unilaterale; infine si doleva dell’erronea applicazione della disciplina sugli interessi prevista ex D.lgs. 231/2002 dal momento che il rapporto de quo non aveva natura commerciale, ma si caratterizzava per la sua specialità essendo fondato sulla convenzione stipulata con il RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’erogazione, per conto dell’unità sanitaria locale, di prodotti terapeutici agli assistiti.
Chiedeva, dunque, ‘ dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell’opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace l’opposto decreto ingiuntivo e, per l’effetto, farne revoca; -condannare l’opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, con sentenza esecutiva come per legge’.
Si costituiva l’opposta che contestava l’opposizione proposta e, preso atto dell’intervenuto pagamento della somma di E.87.128,28, chiedeva ‘in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n° 3927/2019, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l’opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione, l imitatamente all’importo di € 327.232,96 per tutte le ragioni esposte in narrativa.
in via preliminare subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n° 3927/2019, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l’opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione, conceders i ordinanza ex art.186 ter c.p.c., limitatamente all’importo di € 327.232,96, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Nel merito: accertata e dichiarata l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell’opposizione, rigettare in toto ogni domanda avvers aria e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n° 3927/2019, limitatamente all’importo di € 327.232,96 e condannare l’odierna opponente al pagamento di detta somma, maggiorata degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, da calcolarsi sull’intero importo ingiunto, pari ad € 414.361,24, nonché delle spese legali liquidate in decreto. Nel merito, in subordine: condannare l
al pagamento in favore di per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 327.232,96, ovvero di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, da calcolarsi sull’int ero importo ingiunto, pari ad € 414.361,24, nonché delle spese legali liquidate in decreto. Con vittoria di spese e competenze di lite e con riserva di articolare mezzi istruttori nei termini stabiliti ex lege’.
In corso di causa il Tribunale emetteva ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c. per il residuo importo di E.327.232,96 riconoscendo dovute le somme ingiunte, oltre gli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002.
Con sentenza n.1598/2023 del 13.02.2023 il Tribunale di Napoli, preso atto del pagamento da parte della di ulteriori somme, così provvedeva: ‘ – accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 3927/2019, emesso in favore della società in data 23.05.2019 dal Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del AVV_NOTAIO monocratico AVV_NOTAIO, pubblicato in data 23.05.2019 e la successiva ordinanza ex art.186 ter c.p.c. depositata il 16/01/2020, rep. 872/20; condanna l Contr
, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della società in persona del legale rapp.te pro tempore, della residua somma di € 36.224,74, oltre interessi moratori nella misura legale dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo; – compensa integralmente tra le parti le spese di lite.’
Avverso tale sentenza con atto di appello notificato in data 23.03.2023 proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sulla base di un unico motivo di appello: ‘violazione e falsa applicazione degli art. 2, 4 e 5 del d.lgs.231/2002’, censurando in particolare: 1’la ricostruzione del fatto operata dal primo AVV_NOTAIO nella parte in cui ha ritenuto che l’assetto degli interessi in causa non è espressione dell’autonomia privata ma è eterodeterminato dalla legge, presup posto in fatto del tutto inveritiero’; 2’l’applicabilità e rilevanza, nel caso di specie, della giurisprudenza cui il Tribunale ha espressamente dichiarato di aderire (Corte di Cassazione n.5042 del 28.02.20217)’; 3’il riconoscimento della decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora anziché dal dovuto (ovvero dalla data della scadenza di ciascuna fattura monitoriamente azionata)’. Pertanto, concludeva chiedendo: ‘riformare la sentenza pronunciata inter partes n.1598/2023, resa dal Tribunale di Napoli, depositata in data 13.02.2023, nella parte in cui ha liquidato gli interessi di mora al tasso legale, accertata la natura commerciale delle transazioni da cui sono sorti i crediti azionati, con conseguente condanna di al pagamento degli interessi ex art. 5 d. lgs. 231/02 dalla data di scadenza di ogni fattura al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale d i entrambi i gradi di giudizio.’.
Non si costituiva l , benchè regolarmente citata, restando pertanto contumace.
Fissati i termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusionali, con provvedimento del 15.12.2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla relativamente alla inapplicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 231/2002 sul presupposto della natura non commerciale delle transazioni all’origine dei crediti azionati per essere la fonte del rapporto azionato non un negozio ma un regolamento avente forza di legge ed in quanto tale sottratto alla disciplina delle transazioni commerciali e riconosceva la decorrenza degli interessi legali dalla data di costituzione in mora, anziché dalla scadenza di ogni singola fattura.
Contesta tale statuizione l’appellante c on un unico motivo di appello, rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli art. 2, 4 e 5 del d. lgs 231/2002’, con il quale introduce sostanzialmente tre censure, tutte relative alla errata applicazione degli interessi legali in luogo degli interessi ex D.Lgs.231/2002.
Censura, in particolare:
la ricostruzione del fatto operata dal primo AVV_NOTAIO nella parte in cui ha ritenuto che l’assetto degli interessi in causa non è espressione dell’autonomia privata ma è eterodeterminato dalla legge;
-l’applicabilità nel caso di specie della giurisprudenza richiamata dal AVV_NOTAIO di prime cure (Cass.28.02.20217 n.5042) non pertinente al caso di specie;
il riconoscimento della decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora anziché dalla data di scadenza di ogni fattura azionata in via monitoria.
In proposito la evidenzia che l’art.2 del D.Lgs. n.231 del 2002, che definisce l’ambito di applicazione della normativa riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, considera ” transazioni commerciali ” tutti “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Sostiene che nel caso di specie i crediti derivano da contratti di appalto stipulati tra l’ente pubblico e società cedente i crediti per cui è causa, aventi ad oggetto prestazione di servizi in campo sanitario, (fornitura domiciliare di ossigeno liquido e fornitura di apparecchi per la ventiloterapia polmonare, da destinarsi agli aventi diritto residenti nella Regione RAGIONE_SOCIALE).
Sostiene quindi l’applicabilità degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n.231/2002 ai crediti derivanti dai contratti di appalto per la fornitura di materiali sanitari stipulati tra l’ente pubblico e la società privata
rientrando la fonte del rapporto nella definizione di “transazione commerciale” fornita dall’art. 2 del decreto.
L’appellante lamenta inoltre l’ir rilevanza e la non pertinenza al caso di specie della giurisprudenza richiamata dal AVV_NOTAIO di prime cure riguardante invece i contratti tra e le farmacie e specificamente le transazione commerciali aventi ad oggetto i farmaci essenziali di fascia A, c.d. ‘salvavita’, alle quali è stato ritenuto non applicabile il D.Lgs.231/2002 costituendo le farmacie un ‘segmento Contr di diretta articolazione del RAGIONE_SOCIALE‘ e, pertanto, l’attività di erogazione di farmaci di classe A fuoriesce dalla nozione di ‘transazione commerciale’, (Cass.n.5042/20217; n.26496/2020).
Contesta infine la decorrenza degli interessi dalla data di messa in mora anziché dalla data di scadenza di ciascuna fattura.
Le censure sono fondate e meritano di essere condivise.
Giova in primo luogo ri cordare che ‘ gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 appartengono ad una particolare categoria di interessi moratori introdotta dal nostro legislatore in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce del 29 giugno 2000. La nuova disciplina ha un campo di applicazione che non ricopre tutte le obbligazioni pecuniarie, ma solo i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, dove per ‘transazioni commerciali’ si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, lett.a, d.lgs. 231/02). Una tra le maggiori novità introdotte dal decreto in esame riguarda l’a utomaticità dei termini legali di pagamento (art 4 d.lgs. 231/02), che sono fissati in giorni trenta e decorrono, come detto, automaticamente, senza necessit à di alcuna intimazione scritta, dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura o, in mancanza, dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. Gli interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 svolgono, come tutti gli interessi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina (automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell’obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all’azione di ripetizione dell’indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l’ accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito. N é la circostanza che entrambe le parti dell’azione di ripetizione dell’indebito possano eventualmente appartenere alla categoria degli imprenditori commerciali (uno dei requisiti previsti dall’art. 2 d.lgs n. 231/2002) costituisce un elemento sufficiente, in difetto degli altri, per ritenere comunque applicabile la normativa di cui al presente motivo. ‘ (cfr. Cass. Civ., III Sez., Ord. n. 36595/2022, pubblicata il 14/12/2022).
In altri termini, la speciale disciplina in materia di interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 trova applicazione in presenza, in particolare, di un elemento di natura soggettiva, le parti devono essere imprenditori commerciali, e di un elemento oggettivo, deve trattarsi di pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di transazioni commerciali. Invero, la ratio sottesa alla normativa in esame è quella di incentivare il puntale pagamento delle prestazioni, proteggendo la parte del rapporto economicamente più debole. Da quanto detto, allora, emerge che fuoriesce dall’ambito applicativo della disciplina in commento la restituzione delle somme pagate in virtù di un rapporto privo di causa giustificativa.
Ciò detto va rilevato che i crediti per cui è causa derivano da contratti di appalto stipulati tra l’Ente pubblico e la società cedente ( , aventi ad oggetto prestazione di servizi in campo sanitario.
In particolare, le fatture emesse nel periodo dal 31.10.2016 al 30.11.2016 (prospetto pag. 2 del ricorso monitorio) sono relative a crediti acquisiti dalla società per effetto della cessione del ramo di azienda della società RAGIONE_SOCIALE (cfr. atto di cessione del ramo d’Azienda RAGIONE_SOCIALE, doc. 10 bis fascicolo monitorio) sorti in esecuzione della convenzione (doc. 11 12 fascicolo monitorio), completa del capitolato tecnico e della scheda di offerta economica, stipulata tra RAGIONE_SOCIALE (Società Regionale RAGIONE_SOCIALE, ovvero la centrale di committenza con funzioni di aggiudicazione di appalti pubblici e di conclusione di accordi quadro di forniture, lavori e servizi destinati alle Aziende Sanitarie Locali istituita dalla Region e RAGIONE_SOCIALE, con L.R. n. 28/2003) e l a sua volta costituita dalle società RAGIONE_SOCIALE, ed (cfr. costituzione ATI di cui RAGIONE_SOCIALE è mandante, doc. 10 ter fascicolo monitorio), avente ad oggetto l’affidamento della fornitura domiciliare di ossigeno liquido, da destinarsi agli aventi diritto residenti nella Regione RAGIONE_SOCIALE. Cont
I crediti relativi al periodo di fatturazione successivo (fatture dal 28.02.2017 al 31.12.2017, prospetto pagine 3-33 del ricorso monitorio) sono sorti direttamente in capo a in forza di aggiudicazione in esito a gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di apparecchi per la ventiloterapia polmonare, da destinarsi agli aventi diritto residenti nell’ambito territoriale di competenza
della , espletata (doc. 13 e 14 del fascicolo monitorio) secondo le condizioni di fornitura e corrispettivi di cui al bando di gara ed alla ridetta aggiudicazione.
Tutti i crediti per cui è causa, quelli derivati dalla convenzione stipulata tra l’RAGIONE_SOCIALE e la centrale di committenza della Regione RAGIONE_SOCIALE, come quelli derivati dalla gara aggiudicata in favore della cedente hanno ad oggetto ‘ fornitura annuale in acquisto o service di apparecchiature per ventiloterapia polmonare e relativo materiale di consumo, nonché di assistenza tecnica full risk’ , come risulta anche dai singoli ordini relativi alle prestazioni oggetto delle fatture azionate (cfr.doc. 4-130 del fascicolo di primo grado).
Nessun dubbio pertanto può sussistere sulla natura commerciale delle transazioni per cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.Lgs. n. 231 del 2002 che definisce ” transazioni commerciali “, tutti i ” i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo “.
Come affermato dalla Suprema Corte le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto successivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs.231/2002, art.2, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.Lgs.231/2002, art.5. (Cass.S.U. n.35092/2023; n.17665/2019; n.14349/2016; n. 20391/2016).
Da quanto detto emerge che gli interessi di mora ex D.Lgs.231/2002 si applicano alle strutture private che erogano servizi sanitari, accreditate con le strutture pubbliche in quanto erogano sì un servizio pubblico al pubblico, ma non quali organi delle aziende sanitarie bensì mantenendo la loro identità di società commerciali; per queste strutture l’accreditamento é solo condizione di legittimità, non fonte del rapporto; infatti l’ultima fase di accordo é puramente negoziale e svolta su una base di perfetta parità con l’ente pubblico.
Anche la contestazione della appellante relativa alla decorrenza degli interessi dalla data di costituzione in mora anziché dalla data della scadenza di ciascuna fattura é fondata.
Infatti, accertata la natura di transazione commerciale e applicata la normativa dettata D.Lgs. 231/2002, gli interessi decorrono dalle singole scadenze.
Naturalmente la intervenuta cessione del credito alla non muta la natura dell’obbligazione originaria, sicchè essa cessionaria ha diritto agli stessi interessi moratori che sarebbero spettati alla società cedente Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l’appello e, in parziale riforma della impugnata sentenza, la va condannata al pagamento in favore della degli interessi moratori previsti dall’art.5 del D.Lgs .231/2002 dalla data di scadenza indicata in ogni fattura sull’intera somma ingiunta di E.414.361,24 sino al primo pagamento e poi sugli importi via via ridotti a seguito dei pagamenti intervenuti in corso di causa fino al saldo.
L’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito com plessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559).
E’ noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il AVV_NOTAIO di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell’art.336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo AVV_NOTAIO determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d’appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
In ragione dell’esito della controversia e per rigore di soccombenza vanno poste a carico della appellata le spese del doppio grado di giudizio, nonchè le spese della procedura monitoria.
Sul punto giova ricordare che in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili per il creditore le spese della fase moni toria, occorrendo aver riguardo invece all’esito complessivo del giudizio, sicchè la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass.n.24482/2022).
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022 e l’aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
La liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M. in considerazione delle questioni trattate e dell’attività svolta, con esclusione dei compensi per l’attività istruttoria che non ha avuto luogo in secondo grado, e secondo il valore della causa e del relativo scaglione di riferimento.
In proposito va considerato che la opponente a fronte dell’importo ingiunto di E.414.361,24, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, versava la somma di E.87.128,28 e nel corso del giudizio, come dichiarato all’udie nza di precisazione delle conclusioni dal procuratore della banca creditrice, versava ulteriori somme con conseguente riduzione dell’importo dovuto per capitale alla minor somma di E.36.224,74, oltre interessi. Contr
Occorrerà pertanto distinguere per la liquidazione dei compensi il diverso valore che la causa ha avuto nel corso della stessa, sicchè per la liquidazione dei compensi della procedura monitoria e per le fasi del giudizio di opposizione (studio, introduttivo, istruttoria) precedenti al pagamento nelle more intervenuto occorrerà aver riguardo allo scaglione che va da E.260.000,00 a E.520.000,00, mentre per la fase decisoria del primo grado e per il giudizio di appello occorrerà riferirsi allo scaglione che va da E.52.000,00 a E.260.000,00.
Come affermato dalla Suprema Corte quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazione delle spese le regole da applicare sono due: a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum , e non in base al petitum , come stabilito dall’articolo 5, comma primo, terzo periodo, dm. 10 marzo 2014, n. 55; b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a quest’ultimo, e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso (Cass.n.9237/2022; n.25553/2011).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.1598/2023 del Tribunale di Napoli, nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 23.3.2023, così provvede:
accoglie l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore della degli interessi moratori previsti dall’art.5 del D. Lgs.231/2002 dalla data di scadenza indi cata in ogni fattura sull’intera somma ingiunta di E.414.361,24 sino al primo pagamento e poi sugli importi via via ridotti a seguito dei pagamenti intervenuti in corso di causa fino al saldo;
b)condanna la al pagamento in favore dell’appellante delle spese legali del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in E.20.546,00 per compensi e quanto al secondo grado in E.9.991,00 per compensi ed E.1.138,50 per esborsi, nonché alle spese della procedura monitoria, che liquida in E. 634,00 per esborsi ed E. 4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli addì 15.1.2026
LA PRESIDENTE ESTENSORE Dr.ssa NOME COGNOME