Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 450 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 450 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6296/2020 R.G. proposto da:
TENUTA NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE COSENZA n. 3062/2019, depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che :
In parziale accoglimento delle due opposizioni proposte da NOME COGNOME con atti di citazione notificati il 24 novembre 2018 e poi riunite, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME COGNOME, ai sensi dell’art. 28 della l. n. 794 del 1942 e dell’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, e notificato il 15 ottobre 2018, per competenze professionali, liquidate secondo una convenzione stipulata inter partes il 6 settembre 2011, relative ad una causa civile, il Tribunale di Cosenza, con ordinanza n. 16 del 2019, riduceva l’importo dovuto dall’opponente all’opposto da 136.654,33 euro a 75.656,00 euro, oltre spese forfetarie, Iva e cpa, e interessi di mora, con compensazione delle spese di causa.
NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, rispettivamente, il primo, in via principale, con quattro motivi e, il secondo, in via incidentale con quattro motivi, per la cassazione della ordinanza sopraddetta.
NOME COGNOME ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento del ricorso principale limitatamente al terzo motivo del ricorso principale e di rigetto di tutte le altre censure veicolate col medesimo ricorso e col ricorso incidentale.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 111 Cost., degli artt. 3, 4, e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, dell’art. 28 l. n. 794 del 1942, degli artt. 99, 101, 112, 113, 167, 645, 702-bis cod. proc. civ., degli artt. 7, 12 e 13 del r.d. n. 262 del 1942, per avere il Tribunale, a seguito del mutamento del rito, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011, affermato che l’opposizione, pur se proposta con citazione anziché con ricorso ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, doveva ritenersi tempestiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c. in quanto doveva aversi riguardo al fatto che la notifica dell’opposizione era avvenuta entro detto termine.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe invece dovuto dichiarare l’opposizione inammissibile per intempestività in riferimento al fatto che l’opposizione era stata depositata oltre il termine.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è richiamato alla pronuncia di questa Corte n. 24069 del 2019 secondo cui ‘L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’AVV_NOTAIO nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l. n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011′.
L’orientamento è stato anche successivamente ribadito più volte. Si vedano Cass., Sez. U, n. 758 del 12/01/2022 (‘Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento
del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione’) e Cass . n. 24000 del 06/09/2024 con Cass. n. 8045 del 21/03/2023 (‘In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di AVV_NOTAIO, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 641, comma 1, c.p.c.’) .
Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 111 Cost., degli artt. 101, 134, 176, 183, 187, 188, 50-bis, 50-quater, 702-bis cod. proc. civ., degli artt. 4, comma 1 e 2, e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il Tribunale in composizione monocratica disposto il mutamento del rito non alla prima udienza di comparizione delle parti ma ‘dopo quattro udienze’.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente stesso dà conto del fatto che nelle udienze antecedenti quella del 16.07.2019, in esito alla quale è stata adottata l’ordinanza di mutamento del rito, non vi era stata alcuna trattazione della causa essendosi il giudice monocratico limitato a disporre meri rinvii al fine di riunire i due procedimenti di opposizione proposti dal COGNOME con due distinti atti di citazione
avverso il medesimo decreto ingiuntivo. Né il ricorrente non aveva formulato eccezioni ai disposti rinvii.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n.150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis , il mutamento del rito deve essere disposto nella prima udienza di comparizione delle parti.
Il ricorrente erroneamente fa riferimento alla ordinanza di questa Corte n. 186 del 2020 (secondo cui ‘ L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l’appello’), senza tener conto del fatto che tale ordinanza è stata resa in relazione ad un caso specifico in cui il mutamento del rito era avvenuto dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione avendo la Corte ritenuto fondate le doglianze per cui il Tribunale in questo modo aveva deciso a sorpresa secondo le forme del rito sommario, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in composizione collegiale, ricorribile per cassazione, e non con sentenza del giudice monocratico impugnabile con l’appello. Diversamente nel caso di specie, il mutamento del rito è stato disposto in esito ad una serie di meri rinvii e la trattazione del processo si è, successivamente alla modifica, svolta nelle forme del rito sommario.
3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 113, 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697, 1224, secondo comma, 1218, 1284, quarto comma, cod. civ., degli artt. 1, 2, 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002, per avere il Tribunale liquidato un importo minore rispetto a quello da liquidarsi affermando laconicamente, a fronte della domanda degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 e del maggior danno, che sulla somma liquidata spettavano ‘interessi nella misura legale dalla messa in mora al saldo’.
Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.
Quanto alla liquidazione della somma dovuta, il Tribunale ha evidenziato che al ricorrente, in base all’art. 2 della convenzione stipulata inter partes il 6 settembre 2011 (articolo il cui testo è riprodotto alle pagine 1 e 2 della ordinanza), era dovuta la somma di € 93.656,00 oltre Iva, Cap e spese forfettarie; ha poi dato conto del fatto che al ricorrente era stato versato un acconto di € 22.838,40, pari a € 18.000,00 per onorari oltre Iva e Cpa; ha poi sottratto da € 93.656,00 €.18.000 , pervenendo a riconoscere al ricorrente la somma di € 75.656,00 oltre spese forfetarie, Iva e cpa. In questo modo non ha tenuto conto del fatto che, per un verso, nella convenzione è previsto che all’importo dovuto al ricorrente andavano aggiunte le suindicate spese forfettarie e, per altro verso, che l’acconto non comprendeva le spese.
In sostanza il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, essendo le spese forfetarie pari al 15% del compenso, la proporzione su una base ridotta rispetto a quella corretta dà un risultato in termini assoluti inferiore a quelle dovute.
Quanto alla pronuncia sulla domanda di interessi moratori per inadempimento della convenzione e sulla domanda del maggior danno correlato dal ricorrente al fatto che le somme dovute dal COGNOME sarebbero state destinate ad estinzione di precisati debiti bancari con risparmio di interessi (v. ricorso pagina 22), il Tribunale, riconoscendo al ricorrente interessi ‘nella misura legale dalla messa in mora’, ha disatteso gli insegnamenti di questa Corte per cui, da un lato, ‘In tema di interessi da ritardo di pagamento,
nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 – intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo – vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il ‘ genus ‘ dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d’opera professionale'(Cass. Sez. 2 -6 , Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025) e, dall’altro, ‘In caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti’ (Cass. n. 28413/2024).
Il Tribunale non si è infine pronunciato sulla domanda di maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. formulata dal professionista.
Con il quarto motivo di ricorso principale si lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 88, 91, 92 e 96 cod. proc. civ., dell’art. 1175 cod. civ., per avere il Tribunale errato nel compensare le spese del giudizio in modo integrale laddove, invece, sarebbe stato corretto compensare le spese solo in parte e porre il residuo a carico dell’opponente in relazione al fatto che l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta solo in parte.
Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.
Col primo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, violazione o falsa
applicazione degli artt. 28 e 29 l. n. 794 del 1942 per avere il Tribunale ritenuto applicabile il procedimento previsto da questi ultimi due articoli malgrado che l’AVV_NOTAIO COGNOME avesse chiesto compensi riferiti anche ad un giudizio penale e ad una controversia ancora non conclusasi.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha riportato, a pagina 6 dell’ordinanza, il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, ed ha evidenziato che la pretesa dell’AVV_NOTAIO COGNOME era stata avanzata in relazione alla avvenuta transazione di una causa civile di risarcimento danno ‘iscritta al n. 1026/2011’ davanti al Tribunale di Paola ed ha affermato che ‘non si pongono questioni in ordine alla ammissibilità del procedimento speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 in relazione alla presente controversia ex art. 28 l. n. 794/42’.
Il ricorrente mira ad affermare una realtà di fatto diversa da quella accertata dal Tribunale.
Alla doglianza di violazione o falsa applicazione di legge è sottesa questa struttura argomentativa: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti X e tale accertamento non corrisponde alla realtà delle cose, allora sono state violate le norme giuridiche Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. Di qui l’inammissibilità del motivo .
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012, 1261 e 2233 c.c. per avere il Tribunale ritenuto valida la convenzione del 2011 sulla cui base ha determinato i compensi richiesti dall’AVV_NOTAIO COGNOME, malgrado che tale convenzione fosse contraria al divieto di patto di quota lite.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, della l. n. 244 del 2012 per avere il Tribunale dichiarato la norma inapplicabile al caso di specie in quanto sopravvenuta e non retroattiva.
I due motivi possono essere esaminati in modo congiunto sulle seguenti premesse: il patto di cui si discute è contenuto nell’art. 2 della convenzione stipulata inter partes il 6 settembre 2011. L’articolo, il cui testo è riprodotto alle pagine 1 e 2 della ordinanza, stabilisce che, per l’ipotesi in cui la causa civile di danno si fosse conclusa in via transattiva, all’AVV_NOTAIO COGNOME sarebbe spettato un compenso pari al 10% della somma riconosciuta e liquidata al COGNOME.
Il patto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 248 del 2006 (il quale aveva disposto l’abrogazione delle disposizioni normative che, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, prevedessero “il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”), nonché dopo la riformulazione del terzo comma dell’art. 2233 c.c., operata dal medesimo d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006 (che aveva abrogato il testo previgente secondo cui «li avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni»), e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). L’art. 13 della legge n. 247 del 2012, al terzo comma, stabilisce che “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Al quarto comma, l’art. 13 cit. dispone: “ono
vietati i patti con i quali l’AVV_NOTAIO percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Il 18 gennaio 2007, il CNF modificò l’art. 45 del codice deontologico forense, il quale consentiva all’AVV_NOTAIO di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c., ma sempre che gli stessi compensi fossero “proporzionati all’attività svolta”.
Questa Corte ha affermato che «E’ valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all’art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all’epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale, nonché sotto il profilo dell’equità, alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007» (Cass. n. 2135 del 2025; Cass. n. 28914 del 2022). In precedenza le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in tema di impugnazione delle decisioni disciplinari del RAGIONE_SOCIALE Nazionale Forense, avevano ritenuto che la prescrizione dell’art. 45 del codice deontologico avesse inteso “prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui”, nel senso che “a proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso” rimanessero “l’essenza comportamentale richiesta all’AVV_NOTAIO, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante”. Di tal che, “‘aleatorietà dell’accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l’equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione
dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio” (così Cass., Sez. Un., 25/11/2014, n. 25012; conforme, Cass., Sez. Un., 04/03/2021, n. 6002).
Nel caso specifico, il Tribunale (cfr. pag. 8) ha, in primo luogo, accertato che sussisteva l’aleatorietà connotante il patto di quota lite dato che la causa civile di danno presentava «difficoltà di impostazione’ essendo la responsabilità del preteso danneggiante ‘stata esclusa nell’ambito del procedimento penale’; il Tribunale ha poi osservato che ‘la aleatorietà del patto era (è) bilanciata dalle previsioni per cui, in caso di esito negativo della causa civile di danno, il ricorrente avrebbe dovuto versare per tutta l’attività prestata in primo grado la somma di 50 euro per diritti e onorari e per cui ‘nella determinazione del compenso viene tenuto conto anche del giudizio penale per il quale nulla è dovuto in caso di esito negativo del giudizio civile’; il Tribunale ha , quindi, ritenuto che i compensi pattuiti risultavano «(…) proporzionati alla difficoltà e complessità della causa e adeguati all’importanza dell’opera ed al decoro della professione»; il Tribunale ha inoltre ritenuto l’art. 13 cit. della l. n. 244 del 2012 inapplicabile al caso di specie in quanto disposizione sopravvenuta e non retroattiva.
Il Tribunale si è dunque conformato alla legge e alle richiamate statuizione di principio di questa Corte.
Il ricorrente sostiene (con il secondo motivo di ricorso) che la valutazione del patto sarebbe stata ‘troppo frettolosa’ e che il compenso sarebbe stato sproporzionato.
La censura formalmente di violazione o falsa applicazione di legge, si riduce, in realtà, alla prospettazione di una valutazione propria del ricorrente, sulla proporzionalità del compenso, contrapposta a
quella, chiaramente motivata e non sindacabile, dei giudici di merito. Il secondo motivo di ricorso incidentale è per questo inammissibile.
Il ricorrente sostiene inoltre (con il terzo motivo di ricorso incidentale) che l’art. 13 della l. n. 247 del 2012 avrebbe dovuto essere ritenuto applicabile in quanto era entrato in vigore quando ancora il patto sui compensi ‘non aveva esaurito i suoi effetti’.
Come emerge dal testo normativo e dalla richiamata giurisprudenza, ciò che rileva sotto il profilo temporale per l’applicazione della norma è la data della stipula del patto.
Il terzo motivo è infondato.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla eccezione sollevata dal ricorrente incidentale per cui la controparte aveva richiesto l’ingiunzione per € 113.815,93 e non per € 136.654,33, come invece erroneamente indicato nel decreto ingiuntivo.
Il motivo resta assorbito in quanto il provvedimento impugnato ha revocato il decreto ingiuntivo e, per effetto dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale, il compenso dovuto al ricorrente principale dovrà essere rideterminato.
In conclusione il terzo motivo del ricorso principale deve essere accolto, vanno dichiarati assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale, va rigettato ogni altro motivo dell’uno e dell’altro ricorso ; l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per le spese dell’intero processo .
P . Q . M .
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il quarto motivo
del ricorso incidentale, rigetta tutti gli dell’altro ricorso ;
altri motivi dell’uno e cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, oltre che per le precedenti fasi, al Tribunale di Cosenza in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 30 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME