Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27804/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 950/2021 depositata il 24/03/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
a seguito del decesso di NOME COGNOME, avvocato e stipulante di diverse polizze assicurative con la RAGIONE_SOCIALE, insorse controversia, dinanzi al Tribunale di Varese, su iniziativa di NOME COGNOME e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sulla spettanza delle dette polizze;
la compagnia assicuratrice assunse che non aveva proceduto alla liquidazione delle otto polizze, alle quali si riferiva la domanda giudiziale, in quanto NOME COGNOME, congiunto della defunta e che era stato originariamente indicato dalla COGNOME quale beneficiario delle polizze, aveva messo in dubbio la spettanza di esse, nonché di altre tre polizze, alla COGNOME;
dopo una complessa vicenda processuale, dalla quale RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di essere estromessa sin dal 22/07/2016 -e aveva, altresì, proceduto alla richiesta di sequestro liberatorio, rigettata dal giudice di primo grado, anche in fase di reclamo -per la determinazione dell’avente diritto alla riscossione d elle polizze assicurative, il Tribunale di Varese condannò la compagnia assicuratrice alla corresponsione di oltre seicentosettantottomila euro ( € 678.708,64) pari ad otto polizze -eccetto le tre polizze alle quali aveva fatto riferimento NOME COGNOME -in favore di NOME COGNOME, designata dalla contraente NOME COGNOME, oltre interessi dal 7/08/2014, data in cui erano state aperte, dal competente notaio, le buste contenenti le otto polizze per le quali vi era stata designazione della COGNOME, rigettando le difese sia della RAGIONE_SOCIALE che del COGNOME;
la RAGIONE_SOCIALE propose impugnazione in appello e la Corte di Appello di Milano, nel ricostituito contraddittorio con NOME COGNOME e nella contumacia di NOME COGNOME, ha, con sentenza
R.g. n. 27804 del 2021;
Ad.. 19/02/2024; est. C. COGNOME
n. 950 del 240/03/2021, dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale e ha fissato il periodo di debenza degli interessi moratori, dovuti dalla compagnia assicuratrice, dal 7/08/2014 al 22/07/2016, affermando che l’eventuale somma ulteriore a titolo di interessi , per il periodo successivo al 22/07/2016, doveva essere richiesta al COGNOME, in quanto questi aveva resa necessaria la procedura di cui all’art. 109 cod. proc. civ.;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con due motivi, NOME COGNOME;
risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
i due motivi di ricorso sono i seguenti:
primo motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113, 183 e 345 cod. proc. civ ., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co mma 1 n. 5, cod. proc. civ.;
secondo motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91, 92, 109, 112, 113 e 687 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1218, 1220, 1224 e 1284 cod. civ ., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co mma 1 n. 5, cod. proc. civ.;
il primo motivo, incentrato sul mancato rilievo della tardività dell’eccezione e comunque della difesa della compagnia assicuratrice in ordine alla non spettanza degli interessi, è
R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. COGNOME
inammissibile per come formulato, in quanto esso ha riguardo ai parametri di cui ai nn. 3 e 5 cod. proc. civ., mentre, viceversa, trattandosi di vizio processuale ( error in procedendo ) la cui corretta formulazione doveva poggiare sul n. 4 dell’art. 360, comma 1, (Cass. n. 29952 del 13/10/2022 Rv. 665822 -01 e con riguardo al vizio di omesso esame, Cass. n. 25359 del 20/09/2021 Rv. 662405 -01; Cass. n. 26305 del 18/10/2018 Rv. 651305 -01; Cass. n. 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 – 01);
il motivo è, peraltro, infondato;
incontroversi i fatti e le date, l ‘affermazione della Corte d’ Appello è che la decorrenza degli interessi deve arrestarsi alla data del 22/07/2016 alla quale è incontroverso che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto l’istanza di estromissione dal giudizio, rigettata erroneamente dal Tribunale con ordinanza, confermata in sentenza, poiché a detta data la compagnia assicuratrice non poteva più essere considerata in mora;
l’affermazione è corretta in diritto e la Corte d’appello di Milano, laddove afferma che la RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che non erano più dovuti gli interessi moratori, ha effettuato un’adeguata interpretazione della domanda giudiziale proposta in appello, ritenendo che la relativa difesa, concernente gli interessi, fosse stata correttamente proposta sin dalla prima fase del giudizio;
circa la spettanza degli interessi moratori occorre rilevare che la compagnia assicuratrice aveva chiesto fosse disposta la sua estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta e sin dal 22/07/2016;
a detta data, invero, essendo controversa la spettanza alla COGNOME o al COGNOME, la compagnia assicuratrice intendeva liberarsi dell’obbligo mettendo a disposizione la prestazione a favore di entrambe le parti contendenti;
R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. COGNOME
detta istanza era stata, pertanto, legittimamente avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’estromissione, ai sensi dell’ art. 109 cod. proc. civ., ricorre nell ‘ ipotesi in cui due o più soggetti richiedano l’adempimento di una stessa obbligazione nei confronti di una medesima persona, che non contesti di dovere la prestazione, ma si dichiari disponibile ad eseguirla in favore di chi risulterà averne diritto all’esito del giudizio (così Cass. n. 18740 del 09/12/2003 Rv. 568731 – 01);
l RAGIONE_SOCIALE aveva, peraltro, coltivato l’istanza di estromissione in corso di causa, chiedendo l’emanazione di provvedimento di sequestro liberatorio, pure disattesa dal giudice istruttore e con rigetto confermato dal Collegio in sede di reclamo;
a tanto consegue che la compagnia assicuratrice non poteva più essere ritenuta in mora, posto che la volontà di corrispondere la sorte capitale era stata adeguatamente manifestata e non potendo, quindi, ritenersi sussistente una situazione di mora, anche in considerazione della circostanza del l’ulteriore rigetto, pure correttamente dalla Corte territoriale ritenuto errat o, dell’istanza di sequestro liberatorio ( per l’ipotesi di esclusione degli interessi nel caso in cui il sequestro liberatorio sia disposto si veda: Cass. n. 10992 del 14/07/2003 Rv. 565019 -01);
l a Corte d’ Appello ha , pertanto, compiuto un’adeguata valutazione dei fatti processuali, e ritenuto che sulla base delle risultanze di causa la RAGIONE_SOCIALE non potesse più ritenersi in mora dalla data in cui aveva chiesto di essere estromessa;
a tanto consegue il rigetto del primo motivo di ricorso;
la rilevata motivazione in punto di insussistenza del dedotto inadempimento, non potendo la compagnia assicuratrice essere reputata in mora, con riferimento agli interessi, della condotta di RAGIONE_SOCIALE, comporta che la decisione della Corte di merito, in punto di spese, laddove ne ha disposto la compensazione parziale,
R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. COGNOME
gravando la compagnia assicuratrice del pagamento della restante metà, è rispettosa dei parametri normativi in materia, in quanto che non risulta violato il principio di soccombenza, posto che le spese non sono state poste a carico della parte vittoriosa, ossia della COGNOME e la decisione di compensazione parziale, sulla quale il giudice di merito è chiamato a motivare in modo esplicito e non stereotipo, è stata resa, avuto riguard o all’esito complessivo della controversia, con riferimento alla fase di gravame e all’accoglimento in parte dell’istanza liberatoria e avendo, comunque, la Corte d’Appello evidenziato che una frazione degli interessi doveva essere richiesta al soggetto già uscito, volontariamente, e a quanto consta senza opposizione, dal processo;
la disposta compensazione parziale, e la sua motivazione rispondono, in particolare, agli approdi ai quali è pervenuta questa Corte (si veda, per la lucidità della motivazione, Cass. n. 21400 del 26/07/2021 Rv. 662213 -01, ove richiamata anche Corte Costituzionale , n. 77 del 7/03/2018), secondo la quale « il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa »;
il ricorso è, in conclusione, infondato ed è, pertanto, rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità sono compensate, in considerazione degli alterni esiti della fasi di merito e della
sostanziale novità delle questioni trattate in relazione all’estromissione dal processo, di cui all’art. 109 cod. proc. civ.;
la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di