Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
sul ricorso 19572/2022 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE CP rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1253/2022 depositata il 31/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -ricorre per cassazione, sulla base di un solo motivo, al quale replica l’intimata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo con controricorso e memoria, avverso la sentenza 1253/22 del 12.5.2022 a mezzo della quale la Corte di appello di Venezia, confermando l’impugnata decisione di primo grado, ha ritenuto che il termine ad quem sino a quando sono dovuti gli interessi di mora che competono all’appaltatore per i ritardi nei pagamenti previsti dagli artt. 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 coincide con il giorno dell’effettivo pagamento, così smentendo la contraria tesi erariale che indentificava il termine in parola con l’emissione del mandato di pagamento da parte della P.A. ovvero con l’invio del titolo di pagamento all’organo destinato a darvi esecuzione.
A supporto del proprio deliberato il giudice di appello ha fatto richiamo a taluni precedenti di questa Corte che, a suo dire, escludendo, in particolare, la liberazione della stazione appaltante nel caso in cui il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti dipenda dalla mancanza dei finanziamenti da parte di un ente terzo, attesterebbero che «a maggior ragione tale responsabilità va affermata per l’inerzia dell’organo pagatore nell’accredito delle somme -che come dato atto dallo stesso Ministero appellante -erano già disponibili»; ed ha quindi conclusivamente affermato che «l’accoglimento della tesi del Ministero delle Infrastrutture avrebbe come singolare conseguenza che (solo) nel settore degli appalti delle opere pubbliche banditi da quel Ministero il ritardo nella effettuazione dei pagamenti sarebbe -a partire da un certo momento –
eccezionalmente improduttivo di qualunque conseguenza in capo alla stazione appaltante senza che sia dato scorgere il motivo per il quale dovrebbe riservarsi un trattamento di favore per tale P.A. rispetto alla disciplina applicabile ad ogni altro debitore, pubblico o privato».
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962, degli artt. 12 e 14 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 101 e 134 Cost. Deduce il Ministero ricorrente «che la sentenza qui impugnata è, in particolare, censurabile nella parte in cui ritiene che la detta disciplina speciale debba essere interpretata nel senso che si applicano gli interessi moratori nei termini e nel quantum da essa indicati fino al momento dell’estinguersi dell’obbligazione pecuniaria con l’effettivo accreditamento delle somme a favore dell’appaltatore, invece che fino all’emissione del titolo di spesa/pagamento, come espressamente indicato dagli articoli 35 e 36». Viceversa, come noto, «le amministrazioni pubbliche sono tenute a seguire ex lege precise procedure di spesa, in cui alla fase dell’impegno, in cui sorge l’obbligo di pagare, seguono la liquidazione delle somme da corrispondere, (emissione del certificato di pagamento), l’ordinazione con cui ordinato alla Tesoreria di procedere al pagamento (emissione del titolo di spesa) e il pagamento vero e proprio, che estingue l’obbligazione pecuniaria con l’accreditamento effettivo delle somme a favore del creditore. La disciplina richiamata, senza naturalmente negare la responsabilità del Ministero per eventuali inadempimenti ad esso imputabili, si è limitata a prevedere una regolamentazione derogatoria rispetto a quella comune che tenesse conto della descritta peculiarità che caratterizza i pagamenti delle amministrazioni». «Come detto, nel caso oggetto del presente giudizio, le norme individuano espressamente i termini finali di
decorrenza degli interessi moratori a norma del capitolato generale, nell’emissione del certificato di pagamento prima e nell’emissione del titolo di spesa/pagamento poi. L’emissione di questi ultimi, in particolare, si ha con il loro invio all’organo deputato al pagamento».
3. Il motivo è fondato e va accolto.
E’ principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte -di cui, sia pure per discostarsene, fa notizia anche la sentenza impugnata -che secondo il chiaro dettato delle richiamate norme del capitolato generale del 1962 il termine ad quem ai fini della decorrenza degli interessi moratori non coincide con il momento in cui l’organo deputato al pagamento lo effettua materialmente accreditando le somme all’appaltatore, ma con il momento in cui l’ordine di pagamento sia inviato al detto organo che deve eseguirlo. Si afferma perciò fin da Cass. 5349/1999 -a cui si è poi allineata tutta la giurisprudenza successiva, a cominciare da Cass. 10692/2005 e a seguire con Cass., 26673/13 e 7964/16 -che «in tema di appalto di opere pubbliche ed in relazione al diritto dell’appaltatore agli interessi per il ritardato pagamento degli acconti, a norma dell’art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 deve intendersi per “emissione” del titolo di spesa non la mera redazione dello stesso, bensì tale redazione seguita dall’invio del titolo all’organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l’effetto cui è inteso».
4. Il diverso principio a cui si sono richiamati i giudici di merito -cui non prestano conforto i precedenti richiamati che riguardano il diverso tema dell’imputabilità del ritardo -non tiene conto che l’obbligazione per gli interessi moratori postula l’inadempimento colpevole del debitore (Cass., Sez. I, 11/11/2016, n. 23071), sicché, fermo che la stazione appaltante è un soggetto diverso dalla
Tesoreria, cui di regola, sono affidati i pagamenti dovuti dalle amministrazioni pubbliche, la responsabilità della prima per il ritardo nel dare corso ai pagamenti dovuti, giustificandosi solo in funzione di una condotta colpevole, cessa con l’invio dell’ordine di pagamento alla seconda, i cui ritardi non potranno perciò essere ascritti ad un soggetto diverso quale sarebbe, seguendo la tesi dei giudici di merito, l’ente appaltante.
Ne segue di conseguenza l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa al giudice a quo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il