SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14779 2024 – N. R.G. 00046195 2023 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 13 09 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O I L T R I B U N A L E D I R O M A
SECONDA SEZIONE CIVILE
i n c o m p o s i z i o n e m o n o c r a t i c a , i n p e r s o n a d e l D o t t . A d o l f o C e c c a r i n i , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46195/2023 R.G., t r a t t e n u t a i n d e c i s i o n e a s e g u i t o d e l l a s c a d e n z a d e l t e r m i n e a s s e g n a t o per il deposito di note scritte ex art. 127 t e r c.p.c. in sostituzione dell’udienza di rimessione della causa in decisione del 13.09.2024, e pendente
TRA
MINISTERO DELLE I NFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per i l Lazio, l ‘ A b r u z z o e l a Sardegna, in persona del legale rappresentante pro t e m p o r e , r a p p r e s e n t a t o e d i f e s o d a l l ‘ A v v o c a t u r a G e n e r a l e d e l l o S t a t o presso i cui Uffici, in Roma, è domiciliato per legge;
– o p p o n e n t e –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro -tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Av INDIRIZZO
NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura i n c a l c e a l l a c o m p a r s a d i c o s t i t u z i o n e e r i s p o s t a ;
– o p p o s t a –
CONCLUSIONI
Per il Ministero: ‘Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività, perché emanato in difetto dei presupposti. Con vittoria di spese di lite della presente fase e della fase monitoria’. Per la opposta: ‘
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria i s t a n z a d i s a t t e s a :
i n via preliminare, confermare la provvisoria esecuzione del Decreto I n g i u n t i v o n. 11054/2023 ( R G 29387/2023), emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21.08.2023;
nel merito, per i motivi di cui al presente atto, rigettare l ‘ o p p o s i z i o n e spiegata dal Ministero delle I n f r a s t r u t t u r e e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per i l L a z i o , l ‘ A b r u z z o e l a S a r d e g n a i n a m m i s s i b i l e , i l l e g i t t i m a , p r i v a d i presupposto, infondata e priva di prova e, per l’effetto, conf ermare il decreto ingiuntivo opposto;
i n ogni caso, accogliere la domanda di pagamento formulata dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannare il Ministero delle I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna a corrispondere alla odierna opposta la somma complessiva di 13.671,85 ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 sino al saldo, ovvero in subordine oltre intere ssi legali ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo;
i n v i a i s t r u t t o r i a , a m m e t t e r e l e r i c h i e s t e i s t r u t t o r i e c h e s a r a n n o eventualmente formulate nei termini ex art 171-ter c.p.c.. –
Con vittoria di spese, compensi e onorari del giudizio monit orio e anche del presente giudizio ‘.
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Ministero delle I n f r a s t r u t t u r e e dei Trasporti -Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l ‘ A b r u z z o e l a Sardegna ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto del 27.06.2023, n. 11054, ad esso notificato in data 30.08.2023, con cui il Tribunale di Roma gli ha ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE s o m ma di € 13.671,85 oltre interessi come da domanda e spese di procedura a titolo di interessi di mora da ritardato pagamento delle f a t t u r e emesse a seguito dei lavori che avevano formato oggetto dei contratti di appalto stipulati con l’Amministrazione in data 25.03.2010 ( r e p . n . 2 1 8 ) , 1 3 . 0 9 . 2 0 1 2 ( r e p . n . 6 1 6 ) e 1 5 . 0 2 . 2 0 1 2 ( r e p . n . 5 ) .
A fondamento della spiegata opposizione, il Ministero ha eccepito l a m a n c a n z a d e i p r e s u p p o s t i p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l c r e d i t o , p o i c h é l a p r e t e s a è s t a t a f o n d a t a s u l l e d i s p o s i z i o n i d e l D . l g s . n . 2 3 1 / 2 0 0 2 e dell’art. 24, commi 1 e 2, della L. 161/2014 non applicabili ai rapporti i n t e r c o r s i con la RAGIONE_SOCIALE nonché la prescrizione dei crediti vantati dalla ingiungente.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio ed ha invocato il rigetto
dell’opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, deducendo che i l t e r m i n e di prescrizione deve farsi decorrere dal pagamento della s o r t e c a p i t a l e p o r t a t a d a l l e s i n g o l e f a t t u r e e , n e l l a f a t t i s p e c i e , a l l a d a t a della lettera di messa in mora del 23.05.2023, non era a ncora decorso. Quanto all’ulteriore motivo di opposizione ha dedotto che l’art. 24, commi 1 e 2, della l e g g e 161/2014, dettando una norma di i n t e r p r e t a z i o n e a u t e n t i c a m e n t e d e l l ‘ a r t i c o l o 2 , c o m m a 1 , l e t t . a ) , d e l decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 , è applicabile anche ai rapporti nascenti da contratti di appalto stipulati prima della data del 1° gennaio 2013 indicata dalla norma transitoria di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 192/2012.
3. La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è s t a t a r i n v i a t a per l a decisione all’udienza del 13.09.2024 tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE ha agito in monitorio, nei confronti del Ministero per i l p a g a m e n t o d e g l i i n t e r e s s i d a r i t a r d a t o p a g a m e n t o – r i s p e t t o a i 3 0 g g . dall’emissione del relativo certificato, come previsto dall’art. 144, comma 2, del D.p.r. 2017/2010 – delle fatture emesse a seguito dei l a v o r i che avevano formato oggetto dei contratti di appalto stipulati con l’Amministrazione in data 25.03.2010 (rep. n. 218), 13.09.2012 ( r e p . n . 6 1 6 ) e 1 5 . 0 2 . 2 0 1 2 .
Detti interessi sono stati computati e richiesti dalla ingiungente ai s e n s i d e l D . l g s . 9 . 1 0 . 2 0 0 2 , n . 2 3 1 , come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.lgs. 9.11.2012, n. 192, in virtù di quanto previsto dai commi 1 e 2 dall’art. 24 della L. 30.10.2014, n. 161, r e c a n t e norme di interpretazione autentica e modifiche al suddetto decreto legislativo.
Il Ministero ha spiegato opposizione eccependo, tra l’altro, la i n a p p l i c a b i l i t à d e l l e n o r m e p o s t e a f o n d a m e n t o d e l l a p r e t e s a c r e d i t o r i a ai rapporti contrattuali intercorsi con la ingiun gente.
L’opposizione è fondata e deve essere accolta. Ed invero:
– l ‘ a r t . 24, comma 1, della L. 161 del 2014 stabilisce: ‘ L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto l e g i s l a t i v o 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le t r a n s a z i o n i c o m m e r c i a l i i v i c o n s i d e r a t e c o m p r e n d o n o a n c h e i c o n t r a t t i previsti dall’articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto l e g i s l a t i v o 1 2 a p r i l e 2 0 0 6 , n . 1 6 3 ( n d r . : s i t r a t t a d e i c o n t r a t t i p u b b l i c i di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle s t a z i o n i appaltanti, dagli enti aggiudicatari, dai s o g g e t t i aggiudicatori);
– l ‘ a r t . 24, comma 2, della stessa legge stabilisce: ‘Le disposizioni r e l a t i v e a i t e r m i n i d i p a g a m e n t o e a l t a s s o d e g l i i n t e r e s s i d o v u t o i n caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto l e g i s l a t i v o 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e t a s s i difformi, r i s p e t t i v a m e n t e , da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto l e g i s l a t i v o , s i a p p l i c a n o a i c a s i p r e v i s t i d a l l ‘ a r t i c o l o 1 , c o m m a 1 , d e l citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori’ .
Dunque, stante l’espressa previsione della rubrica e del citato comma 1, la L. 30.10.2014, n. 161, costituisce interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto l e g i s l a t i v o 9 novembre 2012, n. 192, le cui disposizioni, per effetto della espressa previsione del suo articolo 3, si applicano, tuttavi a, s o l t a n t o alle t r a n s a z i o n i commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Poiché la L. n. 161/2014 non contiene alcun riferimento alla decorrenza degli effetti delle disposizioni del decreto legislativo di cui offre l’interpretazione autentica, deve ritenersi che, anche a seguito della sua entrata in vigore, gli effetti delle disposizioni del D.l.vo n. 192/2012 si applichino alle t r a n s a z i o n i commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
In particolare, si applicano a decorrere dalla sud detta data le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto l e g i s l a t i v o 1 2 . 0 4 . 2 0 0 6 , n . 1 6 3 e r e l a t i v o r e g o l a m e n t o d i a t t u a z i o n e c h e r i g u a r d a n o i t e r m i n i d i p a g a m e n t o e i l t a s s o d e g l i i n t e r e s s i d o v u t o i n caso di ritardato pagamento dei compensi spettanti alle imprese per l ‘ e s e c u z i o n e d e i c o n t r a t t i p u b b l i c i d i a p p a l t o o d i c o n c e s s i o n e a v e n t i per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatari, dai soggetti aggiudicatori.
Poiché i contratti di appalto formanti oggetto della richiesta di pagamento degli i n t e r e s s i moratori s o n o st a t i s t i p u l a t i i n data antecedente al 1° gennaio 2013 (e, in particolare, in data 25.03.2010, 13.09.2012 e 15.02.2012), deve ritenersi infondata la pretesa creditoria della ingiungente fondata sulle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
D’altra parte, la ingiungente non può legittimamente invocare il principio della c.d. retroattività delle leggi interpretative, poiché, nella f a t t i s p e c i e , i l t e r m i n e di efficacia non è r i f e r i b i l e alla l e g g e di i n t e r p r e t a z i o n e ( L . n . 1 6 1 / 2 0 1 4 ) , m a è s a n c i t o d a l l a n o r m a o g g e t t o d i i n t e r p r e t a z i o n e ( D . l v o n . 1 9 2 / 2 0 1 2 ) c h e i l l e g i s l a t o r e d e l 2 0 1 4 n o n h a modificato.
L’accoglimento del suddetto motivo di opposizione assorbe la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione degli i n t e r e s s i m o r a t o r i r i c h i e s t i c o n i l d e c r e t o i n g i u n t i v o .
Il d e c r e t o i n g i u n t i v o d e v e e s s e r e p e r t a n t o r e v o c a t o e l a B a g l i o n i SRAGIONE_SOCIALE. deve essere condannata a rifondere all’opponente le spese di lite da liquidarsi come in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal d.m. 55/14, aggiornato al d.m. 147/2022, per i compensi di avvocato nei giudizi di cognizione di competenza del Tribunale di normale complessità e di valore compreso nello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il T r i b u n a l e , d e f i n i t i v a m e n t e p r o n u n c i a n d o , o g n i u l t e r i o r e i s t a n z a e d eccezione disattesa, accoglie l’opposizione e per l’effetto:
– r e v o c a i l d e c r e t o i n g i u n t i v o d e l T r i b u n a l e d i R o m a d e l 2 7 . 0 6 . 2 0 2 3 , n . 11054, notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.08.2023;
-condanna l a RAGIONE_SOCIALE a r i f o n d e r e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Roma, 1.10.2024
Il G i u d i c e Dott. NOME COGNOME