Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6696 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6696 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21168/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 3982/2024 depositata il 29/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di cessionaria del credito da parte di COGNOME NOME, coinvolto in un sinistro stradale, chiedeva al responsabile civile ed alla RAGIONE_SOCIALE, sua compagnia assicurativa per la r .c. auto, il pagamento del corrispettivo del noleggio di un autoveicolo sostitutivo, a causa del fermo tecnico del veicolo danneggiato, nonché delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute.
Il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda, ritenendola non provata.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la sola compagnia assicurativa; restava intimata la responsabile civile RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
Con la qui impugnata sentenza il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’appello, nel senso che riteneva provata ed accoglieva la domanda di pagamento del costo di noleggio del veicolo sostitutivo, mentre confermava la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente per spese di attività legale stragiudiziale, ritenendo che siffatta attività non fosse stata provata né nell’ an né nel quantum debeatur .
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione
accelerata; il difensore della società ricorrente ha proposto istanza di decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.
6. Nelle more, la ricorrente ha altresì proposto istanza ex art. 376, comma 2, cod. proc. civ. di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo per cui il secondo motivo di ricorso pone una questione di massima di particolare importanza, che viene prospettata nei seguenti termini: se ‘ai fini dell’applicazione del saggio maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. in occasione di condanna originata da una domanda giudiziale che detenga i presupposti previsti dal medesimo comma e già correttamente individuati dal massimo consesso a SS.UU. nell’autorevole sentenza n. 12449/24, è necessaria una domanda ad hoc da parte dell’istante/attore/ricorrente, vanificando l’unica sanzione prevista per i debitori ai fini dell’irragionevole durata dei processi pur non trattandosi di interessi di mora’ e, in caso di non creduta risposta affermativa, in ovvio subordine, ‘una richiesta ‘generica’ di condanna agli interessi legali dal fatto alla domanda e dalla domanda al soddisfo secondo legge è idonea a sollecitare l’applicazione del saggio di interessi previsto dall’art. 1284 c. 4 c.c. come sanzione del debitore che infondatamente resiste alla fondata domanda del creditore’, debba essere oggetto di trattazione davanti alla Sezioni Unite dell’Ecc.ma S.C. al pari della precedente, che ha risolto il contrasto ‘a valle’ a seguito della sua emanazione, al fine di concedere un’interpretazione autentica, completa e nomofilattica dell’art. 1284 c. 4 c.c. che possa derimere ogni controversia sia sulla estensione interpretativa della precedente pronuncia che sulla portata sanzionatoria, così da enunciare il susseguente principio di diritto’.
3.1. L’istanza è stata rigettata con provvedimento del AVV_NOTAIO della Corte, che ha nuovamente inviato il ricorso alla
Sezione Terza Civile.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 112, 1223, 2043, 2054 c.c., 91, 92, 132 n. 4 c.p.c., ex d.m. 55/14, 37/18 e 147/22’.
Lamenta che il Tribunale di Roma avrebbe errato nel rigettare la domanda di liquidazione delle spese e dei compensi per l’assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale della vertenza ed in ogni caso non avrebbe fornito alcuna motivazione fondante siffatta statuizione di rigetto.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. In primo luogo, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha motivato sul punto, dato che -come condivisibilmente già illustrato nella proposta di definizione accelerata del ricorso -‘dire infatti che ‘non vi è prova’ dell’utilità e dell’ammontare delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato, è senz’altro una motivazione ben chiara e comprensibile’.
1.3. Inoltre, per un verso il motivo fa riferimento alla ‘insufficienza’ della motivazione, che tuttavia, come puntualmente rilevato nella proposta di definizione accelerata, è un vizio ormai non più sindacabile in sede di legittimità, a seguito della riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012 (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Per altro verso, il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge neppure viene dedotto secondo gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui occorre non soltanto che il ricorrente indichi le norme di diritto che si assumono violate o falsamente applicate, ma anche le argomentazioni atte ad evidenziare il contrasto tra quanto deciso e le indicate norme
regolatrici della fattispecie o l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass., n. 20870/2024; Cass., n. 16038/2013), posto che grava sul ricorrente l’onere di collaborare con la Corte nello svolgimento della sua funzione nomofilattica, e ciò comporta che egli si esprima con chiarezza e senza equivocità, esimendo la Corte da attività interpretative tanto sostanziali da essere sostitutive del compito affidato alla parte e di essere correttive di eventuali anomalie (Cass., n. 1906/2008).
1.4. In ultimo, va ricordato che ormai costante orientamento di legittimità, che va qui ribadito, ha chiarito che: -) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa; -) di tale esborso deve essere valutata l’utilità ex ante , cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio; -) da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un AVV_NOTAIO, è comunque intrinsecamente diversa rispetto all’attività di assistenza giudiziale, per la quale spettano le spese processuali vere e proprie alla parte vittoriosa; -) pertanto, ne deriva che, seppure la liquidazione di esse debba essere commisurata alle tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., n. 15732/2022; Cass., n. 264472018; Cass., n. 24481/2020; Cass., n. 22241/2025).
Aggiungasi, peraltro, che la valutazione della utilità dell’attività stragiudiziale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, per cui, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, la società ricorrente finisce sostanzialmente per sollecitare un nuovo esame delle acquisite risultanze processuali, cercando di travalicare i limiti
istituzionali del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n. 3355/2010; Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., n. 34476/2019).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione al n. 3 ed al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. ‘Violazione dell’art. 1284 c. 4 c.p.c.’ (sic).
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ., per non avere il giudice d’appello riconosciuto la debenza degli interessi c.d. moratori dalla data della domanda giudiziale ed anzi non essendosi pronunciato per nulla sul punto, nonostante la formulata richiesta in tal senso.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Nel rigettare l’istanza della società odierna ricorrente di rimessione alle Sezioni Unite, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di questa Corte ha espressamente evocato Cass., Sez. Un., n. 12449/2024 (successivamente richiamata da Cass., n. 12974/2024), secondo cui: ‘ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali’.
Questo, dunque, significa che, per ottenere il pagamento dei cd. superinteressi o interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., è necessaria la proposizione di
una apposita domanda, che specifichi la richiesta della parte, avuto riguardo alla particolare natura di questi interessi.
2.3. È stato, quindi, successivamente precisato che: ‘In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l’importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione’ (Cass., n. 19015/2024).
Ed, ancora, è stato affermato che: ‘La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc , essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere’ (Cass., n. 3499/2025).
2.4. Pertanto, come va qui ribadito, la pronuncia di condanna degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ., esige la rituale proposizione di una apposita e specifica domanda (v. da ultimo Cass., n. 3499/2025: ‘Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi ‘maggiorati’ va chiesta
espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario’).
Rispetto a tale principio, l’odierno ricorrente afferma di aver proposto tale domanda soltanto nelle note conclusionali e non si perita di specificare, se, dove e quando, entro le preclusioni assertive di cui al precedente contesto processuale di merito, l’avesse precedentemente formulata; il tutto a fronte della proposta di definizione accelerata, che espressamente esclude che siffatta domanda sia stata ritualmente formulata sin dal primo grado di giudizio.
Pertanto, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto sopra ricostruiti, là dove non si è pronunciata sugli interessi di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ. in mancanza di domanda o comunque di domanda tempestivamente proposta.
2.5. Per altro verso, rileva questa Corte che il motivo viene dedotto sul presupposto, dato per scontato ed incontestato, che gli interessi moratori di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ. siano pacificamente sempre dovuti in caso di mora, a prescindere dalla fonte della obbligazione.
Anche rispetto a questo (implicito) presupposto da cui muove, il motivo in scrutinio è inammissibilmente dedotto.
2.6. Non ignora il Collegio le precedenti affermazioni di questa Corte di legittimità secondo cui il saggio degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. troverebbe applicazione anche alle obbligazioni di fonte non contrattuale (così Cass., n. 61/2023: ‘Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte
contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione’; Cass., n. 7677/2025: ‘Il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale -che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura -a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d’applicazione’).
2.6.1. Deve tuttavia essere rilevato che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie in cui l’obbligazione, seppur non di diretta fonte contrattuale, comunque derivava dal contratto, sebbene in via mediata, in quanto obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale, e pertanto aveva natura di debito di valuta, in quanto tale rientrante nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie.
Riguardo, specificatamente, ai debiti di valore, appare invece da confermare l’orientamento che esclude, in tali ipotesi, l’applicabilità dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ. (v. tra le tante Cass., n. 28409/2018; Cass., n. 8289/2019; Cass., n. 8050/2019; Cass., n. 14512/2020) -sia pure formatosi in relazione alla peculiare fattispecie dell’obbligazione, gravante sullo Stato, di indennizzo per la eccessiva durata del processo ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della legge n. 89/2001.
2.6.2. Non può infatti essere dimenticato che la obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore,
rispetto al quale gli ‘interessi compensativi’ valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione, pregiudizio che va provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato che deve dimostrare il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
Questa Corte ha già da tempo chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell’evento dannoso, poiché l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., n. 37798/2022; Cass., n. 26202/2022).
L’obbligazione, come sopra individuata, si viene dunque a collocare al di fuori della portata applicativa dell’art. 1284 cod. civ. – disposizione, questa, comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie -per riferirsi, piuttosto, all’applicazione dell’art. 1223 cod. civ., ed eventualmente dell’art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno risarcibile.
2.6.3. Coerente con questa opzione interpretativa, inoltre, è la considerazione, per un verso, della ratio della disposizione, nonché, per altro verso, della sua formulazione letterale.
Sotto il primo profilo, va ricordata la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. con l’adozione degli interessi per le transazioni commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali
come individuati dal primo comma. La voluntas legis è nel senso di colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, mediante l’abuso del processo come mezzo per ostacolare il creditore nella soddisfazione del suo diritto.
Sotto il secondo profilo, l’incipit della proposizione di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. ( “Se le parti non ne hanno determinato la misura … si applica il saggio d’interesse proprio per le transazioni commerciali’) riveste la precipua funzione di delimitazione dell’ambito di applicabilità della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nella pattuizione delle parti e dunque nel contratto.
Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal legislatore sia omologa a quella presente nel comma 2 dell’art. 1284 cod. civ. afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, nuovamente, dunque, pattuiti dalle parti, sebbene in astratto e non nel loro concreto tasso di computo.
Inoltre, l’ incipit del comma quarto del citato art. 1284 allude al diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l’obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale (così recita la norma: ‘dal momento in cui è proposta domanda giudiziale’), situazione connaturata esclusivamente, nell’ambito delle fonti delle obbligazioni delineati dall’art. 1173 cod. civ., all’ipotesi dell’accordo contrattuale.
2.6.4. Infatti, per le obbligazioni derivanti da atto illecito -caso esaminato in questo procedimento – non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti, né in relazione all’ an debeatur , dato che rispetto al fatto genetico dell’obbligazione nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati, né in relazione al quantum debeatur , ovvero
alla conseguenze del fatto illecito che pur si è realizzato, dato che, per sua natura, l’obbligazione risarcitoria che scaturisce da fatto illecito non è di per sé liquida, dato che sarà quantificata solo all’esito del giudizio, a mezzo appunto della liquidazione giudiziale.
2.6.5. E’ dunque possibile concludere che, là dove il motivo pacificamente presuppone l’applicabilità degli interessi ex art. 1284, comma quarto, alla obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito, non considera affatto che la norma disciplina il saggio degli interessi legali – la cui misura non sia stata pattuita dalle parti -applicato a seguito d’avvio di una lite, sia giudiziale che arbitrale, però pur sempre in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio, e che in quanto tale, dunque, rivesta il carattere della liquidità.
Tali vanno considerati i presupposti per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., che, invece, non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.
A ritenere diversamente, del resto, non solo la disposizione in questione risulterebbe essere la inutile ripetizione della già compiuta disciplina in tema di ‘danni nelle obbligazioni pecuniarie’ prevista dall’art. 1224 cod. civ., ma verrebbe meno la stessa ratio posta alla base dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate -confidando l’attore nell’indiretta pressione costituita dall’applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria (v. da ultimo Cass., n. 28036/2025).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 91, 92 e 132 n. 4 c.p.c.’.
Lamenta che il giudice di appello ha disposto la compensazione integrale delle spese di primo grado, liquidando quelle del secondo in misura minima.
3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 -bis cod. proc. civ.
3.2. Secondo consolidato orientamento di legittimità, ‘Il giudice d’appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio valutando l’esito globale della lite. Nel caso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea di principio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite’ (v. Cass., 15233/2021; Cass., n. 9084/2018; Cass., n. 11423/2016).
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale si è uniformata a tale principio di diritto, avendo tenuto conto che la società in allora appellante, ed oggi ricorrente, non era completamente vittoriosa, essendosi vista rigettare la domanda di liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale.
In conclusione, conformemente a quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
Infine, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, deve altresì essere fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96, come testualmente previsto dall’art. 380 -bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 600,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME