SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2044 2025 – N. R.G. 00006135 2024 DEPOSITO MINUTA 13 11 2025 PUBBLICAZIONE 13 11 2025
(C.F.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.NUMERO_DOCUMENTO. 6135/2024 promossa
DA
C.F.: ) , con sede legale in Cologno Monzese INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ) P. C.F.
attore
CONTRO
C.F.
dall’AVV_NOTAIO
Conclusioni delle parti
Nell’interesse di
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
In via principale, nel merito:
-dato atto dell’intervenuto intero versamento dell’importo precettato (pari ad € 178.325,64), accertare e dichiarare l’inapplicabilità degli interessi di mora di cui all’art. 1284, comma IV, c.c. per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell’atto di o pposizione e, per l’effetto:
dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace, anche in riferimento alla sola richiesta di interessi di mora, il precetto notificato in data 05/09/2024;
-condannare il Sig. in ragione dell’ingiustificato arricchimento
e dell’indebito pagamento prodottisi, alla restituzione in favore della
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 40.631,99,
, rappresentato e difeso convenuto
oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condannare il Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa da parte di Codesto On.le Giudicante.
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per Legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone alle prove orali richieste dalla controparte in quanto superflue ed irrilevanti ai fini del decidere, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori e di indicare testi a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie ‘.
Nell’interesse di
‘ Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale:
-per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la spontaneità e l’assenza di riserve del pagamento dell’importo di € 178.325,64= effettuato da in favore di in esecuzione dell’atto di precetto notificato in d ata 5 settembre 2024;
conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l’irripetibilità ex art. 2034 c.c. di quanto spontaneamente pagato da in favore del Signor
conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2042 c.c., l’improponibilità dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.;
-conseguentemente, accertare e dichiarare l’assenza di malafede nel comportamento tenuto dal Signor
conseguentemente, rigettare le domande tutte formulate dalla e, per l’effetto, confermare la validità e l’efficacia dell’atto di precetto oggetto della presente opposizione;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l’inapplicabilità del saggio di interesse ex art. 1284, co. 4, c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi professionali di causa.
In via istruttoria:
ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre mezzi di prova, produrre documenti, articolare capitoli di prova ed indicare testi in istruttoria n egli assegnati termini ex art. 171 ter c.p.c.’
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio al fine di proporre opposizione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l’atto di precetto notificatogli in data 5.9.2024 e di ottenere l a restituzione dell’importo di € 40.631,99 indebitamente pagato.
Al fine di meglio comprendere l’oggetto della controversia, si rende necessario ripercorrere sinteticamente le vicende intercorse tra le parti:
con sentenza n. 7592/2024, comunicata alle parti il 4.8.2024, il Tribunale di Milano ha condannato al pagamento in favore di dell’importo di € 128.029,94, oltre interessi dal 2.7.2020 al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 786 per esborsi e in € 12.000 oltre accessori a titolo di compensi ;
in data 7.8.2024 l’AVV_NOTAIO, difensore di ha inviato a mezzo pec all’AVV_NOTAIO, difensore di i conteggi di quanto complessivamente dovuto;
in data 9.8.2024 l’AVV_NOTAIO ha risposto che avrebbe verificato la correttezza dei conteggi dopo il rientro dalle vacanze estive;
in data 29.8.2024 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha inviato dei nuovi conteggi, compensando dal maggior importo dovuto da quanto a quest’ultima dovuto da in forza della sentenza n. 2220/2024 della Corte d’Appello di Milano. In partico lare, l’AVV_NOTAIO COGNOME ha affermato che risultava ancora debitore della per l’importo di € 15.614,03; conseguentemente, atteso che l’importo complessivamente dovuto da in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 7592/2024 era pari a € 193.729,26, l’importo ancora dovuto ammontava a € 178.115,23 (€ 193.729,26 € 15.614,03);
in data 30.8.2025, l’AVV_NOTAIO ha risposto che ‘ fermo ed impregiudicato ogni diritto di impugnativa, si contestano integralmente i conteggi da effettuati con riguardo ad entrambi i provvedimenti decisori e, in attesa di entrare nel dettaglio Pa
di quanto contestato, si evidenzia sin da ora come nessuna compensazione allo stato sia stata autorizzata dalla mia cliente ‘;
in data 5.9.2025 è stato notificato l’atto di precetto oggetto della presente opposizione;
in data 15.9.2025 l’AVV_NOTAIO ha inviato una pec all’AVV_NOTAIO ed ha rilevato:
che gli interessi erano stati erroneamente quantificati, dovendo trovare applicazione il tasso legale e non quello previsto dal d.lgs. 231/2002, dato che la sentenza del Tribunale di Milano non conteneva alcuna specificazione sul punto. Conseguentemente, a fronte di un importo richiesto a tale titolo pari a € 50.862,10, risultava invece dovuto il minor importo di € 10.291,50;
che era debitore nei confronti della del maggior importo di € 24.992,93 e che, in ogni caso, salvo consenso della non avrebbe potuto procedersi ad alcuna compensazione;
in data 17.9.2025 la ha inviato una pec all’AVV_NOTAIO allegando alla stessa una ricevuta di bonifico per l’importo di € 178.325,64;
in data 19.9.2025 l’AVV_NOTAIO ha inviato una pec all’AVV_NOTAIO ed ha rappresentato che il bonifico non risultava ancora accreditato sul conto corrente di e che, in caso di perdurante mancato accredito, il giorno successivo avrebbe notificato un atto di pignoramento presso terzi;
nel medesimo giorno l’AVV_NOTAIO ha risposto che la disposizione di bonifico era stata effettuata erroneamente ed era stata pertanto revocata; alla medesima mail è stata inoltre allegata una nuova ricevuta di bonifico per il minor importo di € 70.000 ‘ a riprova della bontà e buona fede nelle trattative ‘;
AVV_NOTAIO ha risposto che l’ordine di bonifico di € 178.325,64 risultava effettuato personalmente dal sig. legale rappresentante della di talché la stessa avrebbe valenza di riconoscimento del debito sia in relazion e all’ an sia in relazione al quantum ; conseguentemente, in assenza del pagamento integrale, avrebbe proceduto alla notifica del pignoramento presso terzi;
ha allora provveduto al pagamento dell’importo residuo di € 108.325,64 e l’AVV_NOTAIO ha inviato una pec all’AVV_NOTAIO ove ha ribadito le contestazioni già svolte ed ha precisato che il pagamento era stato effettuato al solo fine di evitare la notifica dell’atto di pignoramento.
Così ricostruiti i fatti di causa, ha eccepito anzitutto che l’atto di precetto notificato da sarebbe illegittimo nella parte relativa alla quantificazione degli interessi.
Segnatamente, nell’atto di precetto l’importo dovuto a titolo di interessi è stato quantificato in € 50.862,10, facendo applicazione del tasso previsto dal d.lgs. 231/2002; risulterebbe invece dovuto il minor importo di € 10.230,11, dovendo trovare applicazione il tasso legale, atteso che la pronuncia del Tribunale di Milano non aveva statuito in alcun punto in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della disciplina sugli interessi di cui a ll ‘ art. 1284, quarto comma, c.c. Per tale ragione, ha altresì domandato la restituzione della differenza tra quanto pagato a titolo di interessi (€ 50.862,10) e quanto effettivamente dovuto (€ 10.230,11), pari a € 40.631,99 oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
ha inoltre eccepito l’illegittimità dell’atto di precetto nella parte in cui, a fronte di un credito complessivo vantato da pari a € 193.729,26, è stata operata una compensazione arbitraria dell’importo di € 16.212,70 (corrispondente al controcredito vantato da in forza della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2220/2024), mentre il controcredito vantato da ammonterebbe in realtà a € 24.922,93.
Conseguentemente, data l’insussistenza dei presupposti per la compensazione, tale decurtazione operata da viene trattenuta unicamente quale acconto sul maggior dovuto e al più come compensazione parziale, ferma restando la possibilità di agire per la differenza ancora dovuta.
ha infine domandato la condanna di ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avendo consapevolmente intimato l’atto di precetto domandando la corresponsione di interessi non dovuti.
Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio ed ha domandato il rigetto delle domande formulate da per le seguenti ragioni.
In primo luogo, ha rilevato che gli interessi di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c. sarebbero dovuti in quanto il suo credito aveva fonte negoziale e, al momento in cui è stato instaurato il giudizio, non era necessario domandare espressamente la condanna al pagamento degli interessi al tasso di cui alla disposizione citata.
Il convenuto ha rilevato inoltre che la domanda avente ad oggetto la restituzione dell’importo di € 40.631,99 non potrebbe essere qualificata come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., ostando a ciò il disposto dell’art. 2042 c. c., in quanto sarebbe possibile esperire una diversa azione per ottenere la restituzione, ossia la ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Anche l’azione di ripetizione di indebito, tuttavia, non potrebbe essere accolta in quanto il pagamento è stato effettuato spontaneamente e, ai sensi dell’art. 2034 c.c., ‘ non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali ‘.
Con riferimento all’eccezione relativa alla compensazione dell’importo di € 16.212,70 , ha rilevato che il pagamento dell’importo precettato costituirebbe accettazione espressa della compensazione effettuata e che, in ogni caso, non ha mai offerto il pagamento di alcun importo.
Il convenuto si è infine opposto alla condanna ex art. 96 c.p.c. ed all’applicazione degli interessi di cui all’art. 1284, comma quarto, c.p.c. sull’importo di € 40.631,99 di cui è chiesta la restituzione, atteso che tale credito non avrebbe fonte negoziale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all’art. 189 c.p.c. e all’udienza del 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Le domande proposte da sono fondate e devono essere accolte per le seguenti ragioni.
Risulta, in primo luogo, fondata la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto di precetto nella parte in cui contiene l’intimazione di pagamento dell’importo di € 50.862,10 a titolo di interessi maturati nel periodo intercorrente tra il 2.7.2020 e il 4.9.2024 e calcolati al tasso di cui all’art. 1284, comma quarto, c. c. Con riferimento alla possibilità di intimare, mediante l’atto di precetto, il pagamento degli interessi al tasso sopra indicato occorre richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 12449/2024 hanno enu nciato il seguente principio di diritto: ‘ ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al sag gio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ‘.
Orbene, considerato che nella sentenza n. 7592/2024 del Tribunale di Milano viene fatto riferimento in più occasioni ai soli ‘ interessi ‘ senza che sia mai specificato il tasso di questi ultimi, deve ritenersi che gli stessi siano dovuti unicamente al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c.
Non assume invece alcun rilievo la circostanza dedotta dalla parte convenuta secondo cui gli interessi di cui al comma quarto sarebbero comunque dovuti in ragione della sussistenza dei presupposti sostanziali per l’applicazione degli stessi: come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, tali interessi possono ritenersi consacrati in un titolo esecutivo giudiziale unicamente qualora lo stesso contenga una specificazione sul punto, il che nel caso di specie non è avvenuto.
Alla luce di quanto esposto, l’atto di precetto deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui ha intimato il pagamento degli interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. invece che al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c.
8. Merita altresì accoglimento la domanda formulata dalla parte attrice avente ad oggetto la restituzione dell’importo di € 40.631,99, pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di interessi al tasso di cui al comma quarto (€ 50.862,10) e quanto realmente dovuto a titolo di interessi al tasso di cui al comma primo dell’art. 1284 c.c. (€ 10.230,11).
Al riguardo occorre anzitutto premettere che la domanda deve essere qualificata come di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.
La circostanza che nell’atto di citazione si sia fatto riferimento a un ‘ ingiustificato arricchimento ‘ non determina, infatti, la necessaria qualificazione di tale domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c., posto che, come è noto, la qualificazione giuridica deve essere effettuata dal Giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti.
Nel caso di specie, alla luce di quanto allegato dall’attrice, è emerso chiaramente che quest’ultima ha domandato la ripetizione di quanto pagato in assenza di titolo, secondo quanto previsto dall’art. 2033 c.c.
Tanto premesso, alla luce delle considerazioni svolte al punto che precede, deve ritenersi accertato che gli interessi erano dovuti unicamente al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., per un importo pari a € 10.230,11 come risultante dal prospetto depositato dalla parte attrice e la cui correttezza non è stata in alcun modo contestata dalla parte convenuta.
Conseguentemente, il maggior importo corrisposto a titolo di interessi, ammontante a € 40.631,99 , costituisce un pagamento non dovuto e, per l’effetto, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione dello stesso ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Deve inoltre essere disattesa l’eccezione svolta da secondo cui osterebbe alla ripetizione il disposto dell’art. 2034 c.c. in ragione del fatto che il pagamento è avvenuto spontaneamente e in esecuzione di doveri morali o sociali.
In particolare, la parte convenuta cita a sostegno della propria eccezione la pronuncia della Corte di Cassazione n. 30114/2014, la quale afferma che ‘ il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale costituisce adempimento di una obbligazione naturale e determina l’irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo ‘.
Il riferimento a tale pronuncia appare tuttavia inidoneo a sostenere la tesi invocata dal convenuto, atteso che nella stessa si afferma altresì che ‘ intanto può aversi l’irripetibilità, in quanto un patto, benché invalidamente documentato, abbia comunque determinato la misura degli interessi ‘ e che ‘ ove quel patto non vi sia, la regola dell’irripetibilità non trova applicazione ‘.
Assume poi rilievo risolutivo l’ulteriore affermazione contenuta nella medesima pronuncia, secondo cui ‘ la più recente giurisprudenza di questa Corte è venuta ad orientarsi nel senso – a cui il collegio intende aderire – che il principio dell’art. 2034 cod. civ. non operi in difetto di una pattuizione che determini la misura degli interessi, in tal caso non essendo invero argomentabile, ove pure lo fosse, un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile ‘.
Orbene, alla luce dei condivisibili principi di diritto enunciati nella pronuncia richiamata, deve escludersi che nel caso di specie possa configurarsi la soluti retentio che consegue all’adempimento delle obbligazioni naturali: dalla ricostruzione delle vicende intercorse tra le parti è emerso infatti in modo chiaro che non vi è mai stato alcun accordo tra le stesse in ordine al pagamento di interessi ultralegali, il quale è avvenuto invece unicamente dopo la notifica dell’atto di precetto e al solo fine d i evitare l’instaurazione di una procedura esecutiva presso terzi.
In assenza di un patto avente tale contenuto, non può ritenersi sussistente alcun dovere morale o sociale; ciò rende altresì irrilevante l’ accertamento in ordine alla ‘ spontaneità ‘ del pagamento poiché, anche qualora tale carattere fosse accertato, la somma versata dovrebbe comunque essere restituita, proprio in virtù dell’inesistenza di un obbligo morale o sociale.
La società attrice ha domandato, oltre alla restituzione del capitale di € 40.631,99 indebitamente pagato, altresì gli interessi di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
La parte convenuta ha invece domandato il rigetto di tale domanda in quanto gli interessi di cui al comma quarto troverebbero applicazione unicamente con riferimento all’inadempimento di obbligazioni aventi fonte contrattuale.
La tesi sostenuta dalla parte convenuta non merita accoglimento, dovendo per contro affermarsi che l’art. 1284, comma quarto, c.c. trova applicazione a prescindere dalla fonte dell’obbligazione rimasta inadempiuta.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 61/2023 (richiamata dalla successiva pronuncia n. 7677/2025) depongono a sostegno dell’irrilevanza della fonte dell’obbligazione:
la ratio della disposizione, introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite;
la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intitolato « saggio degli interessi », cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi;
il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni;
in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell’obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale ‘ ordinario ‘ di cui all’art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell’art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell’intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un
argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
Alla luce di quanto esposto, la parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento degli interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo.
10. Deve infine osservarsi che le contestazioni svolte dalla parte attrice in ordine alla compensazione effettuata nell’atto di precetto non assumono alcun rilievo ai fini del presente giudizio.
L’attrice, infatti, si è limitata ad affermare che il suo credito nei confronti di
non ammonta a € 16.212,70 (ossia a quanto è stato oggetto di compensazione nell ‘atto di precetto ), bensì al maggior importo di € 24.922,93. Ciononostante, l ‘attrice non ha domandato nel presente giudizio la condanna di di compensazione e il maggior credito vantato, essendosi invece riservata di instaurare
al pagamento della differenza tra quanto oggetto al riguardo un separato giudizio.
11. In applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia ( da € 26.001 a € 5 2.000), secondo valori medi, in complessivi € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.905 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c., tenuto conto del fatto che la questione oggetto della controversia ha dato adito a un contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione solo pochi mesi prima della notificazione dell ‘ atto di precetto, il che consente di escludere che vi sia stata mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 24.9.2024 da ei confronti di disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara che non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di in forza della sentenza n. 7592/2024 emessa dal Tribunale di Milano al fine di ottenere il pagamento degli interessi ai sensi dell ‘ art. 1284, comma quarto, c.c.
Condanna alla restituzione in favore di dell ‘importo di € 40.631,99 oltre interessi ai sensi dell ‘art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale (24.9.2024) al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di he si liquidano in € 7.616 oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 13 novembre 2025.
Il Giudice NOME COGNOME