Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3765/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DELLA REGIONE SICILIA, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza n. 3396/2022 del TRIBUNALE DI PALERMO, depositata il giorno 1° agosto 2022;
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
in forza di ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. del Tribunale di Palermo, recante condanna al pagamento della somma di euro 1.208.793,53 « oltre interessi sino al soddisfo », la RAGIONE_SOCIALE notificò all’RAGIONE_SOCIALE della Regione Sicilia atto di precetto al pagamento di un residuo importo, computando gli interessi al saggio di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ.;
rimasta inevasa l’intimazione, la RAGIONE_SOCIALE promosse in danno della suddetta debitrice espropriazione, nelle forme di cui all’art. 543 cod. proc. civ., innanzi il Tribunale di Palermo, evocando quale terzo pignorato l’Unicredit S.p.ARAGIONE_SOCIALE;
nel procedimento dispiegarono intervento altri creditori, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione in favore della procedente, rideterminando il credito azionato con applicazione del tasso di interessi previsto dall’art. 1284, primo comma, cod. civ.;
avverso detto provvedimento, la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione agli atti esecutivi, sostenendo, in sintesi, la spettanza degli interessi al saggio di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ.;
all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con tutte le parti necessarie ed articolato secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE della Regione Sicilia, mentre non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe indicate;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
r.g. n. 3765/2023 Cons. est. NOME COGNOME
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1124 e 1284 cod. civ., censura la gravata sentenza laddove, « per il periodo successivo al momento in cui è stato incardinato il giudizio sul quale si è costituito il titolo esecutivo », non ha applicato il tasso di interessi previsto dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ.: parte ricorrente assume che esso detto articolo « individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie »;
ancora con il primo motivo si lamenta, in ordine alla questione degli interessi, difetto di motivazione della sentenza;
il secondo motivo denuncia « contraddittorietà grave e manifesta con riferimento all’art. 111 Cost., all’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., all’art. 1284 cod. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti; violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, primo e quarto comma, cod. civ. »;
ad avviso dell’impugnante, « il Tribunale di Palermo, con confusa e apparente motivazione, da un lato ha ritenuto, errando, che la questione relativa all’applicabilità del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. andava proposta davanti al giudice di cognizione mediante eventuale gravame, dall’altro, inc orrendo in contraddittorietà grave e manifesta, ha tuttavia ritenuto che ove il titolo portato in esecuzione non qualifichi o specifichi la natura degli interessi dovuti deve applicarsi l’ordinario saggio legale »;
per il ricorrente, in realtà, « è sfuggito al Tribunale di Palermo che la società RAGIONE_SOCIALE nella procedura esecutiva ha chiesto esclusivamente il pagamento degli interessi al saggio legale, per come statuito nel titolo esecutivo, e che il saggio legale è quello di cui all’ar t. 1284 cod. civ., che prevede due distinte percentuali di tasso di
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interesse, la prima di cui al primo comma fino alla data di proposizione della domanda di cognizione, la seconda al saggio di cui al quarto comma dal momento successivo alla proposizione della domanda »;
le riassunte censure, da scrutinare congiuntamente dacché avvinte da intrinseca connessione, sono infondate;
sulla tematica, questa Corte, nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia e al fine di dirimere una latente divergenza di indirizzi manifestatasi in alcuni arresti di legittimità, ha enunciato il principio di diritto per cui se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di « interessi legali », senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( ex art. 1284, quarto comma, cod. civ.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall ‘ art. 1284, primo comma, cod. civ., stante il divieto per il giudice dell ‘ esecuzione di integrare il titolo (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12449, già ribadita da Cass. 11/07/2024, n. 19015);
più specificamente, nel citato arresto, le Sezioni Unite, muovendo dalla premessa per cui « il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale » hanno ritenuto che « l’esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi
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previsti dal quarto comma dell’art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l’accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata », sicché « dal punto di vista del giudice dell’esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli ‘interessi legali’ è inidonea ad integrare il detto accertamento »;
per poi così concludere: « se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell’interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati »;
delle enunciate regulae iuris ha fatto buon governo la decisione gravata, ritenendo l’applicabilità del saggio ex art. 1284, primo comma, cod. civ. sul rilievo che il titolo esecutivo azionato non qualificava né specificava la natura degli interessi dovuti e tenuto conto che « il g.e. non può sostituirsi al giudice della cognizione per il merito »;
a siffatta conclusione il giudice territoriale è addivenuto in virtù di un percorso argomentativo lineare, coerente, di agevole intellegibilità ed adeguatamente illustrato, scevro dalle anomalie motivazionali invece ascrittegli dal ricorrente;
con la memoria illustrativa, la ricorrente deduce la sopravvenienza di un giudicato esterno, costituito dall’ordinanza del 28 settembre 2023 del Tribunale di Palermo (provvedimento che produce corredato da certificazione di passaggio in giudicato), la quale « ha definitivamente chiarito che sulle somme dovute a titolo di contributi » per fronteggiare gli adeguamenti degli stipendi degli autoferrotranvieri « maturano interessi al saggio di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ. »;
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il rilievo è inconferente rispetto all’oggetto del contendere;
il thema decidendum dell’opposizione esecutiva sottoposta al vaglio di legittimità non è stabilire se in base al rapporto sostanziale intercorso tra le parti siano dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. ma accertare, all’esito di una attività interpretativa, se detti interessi siano stati riconosciuti al creditore nel (diverso e distinto, specifico) provvedimento giudiziale da questi azionato in via esecutiva: accertamento sul quale alcuna incidenza (ma nemmeno interferenza) riveste il contenuto precettivo della ordinanza invocata con la memoria (integrante un diverso titolo esecutivo, ma di per sé inidoneo ad inficiare quello per cui oggi è causa);
il ricorso è rigettato;
la obiettiva controvertibilità delle questioni sollevate -tale da richiedere, ma in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame, un intervento in chiave dichiaratamente nomofilattica delle Sezioni Unite di questa Corte giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
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a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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