Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19015 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19015 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 11236 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2022, proposto da
NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
LEGGIERI NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto n. 46/2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, come da requisitoria scritta in atti, per il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , per delega dell’AVV_NOTAIO, per il controricorrente.
Fatti di causa
Il Tribunale di Taranto ha condannato NOME COGNOME a pagare a NOME COGNOME la somma di € 32.500,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Il COGNOME ha corrisposto alla NOME l’importo di € 39.015,98, ma quest’ultima gli ha intimato precetto di pagamento dell’ulteriore importo di € 8.567,00, oltre spese, sostenendo che il pagamento effettuato avesse solo parzialmente estinto l’obbligazione. L’intimato ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. .
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto.
La Corte d’a ppello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto ha confermato il merito della decisione di primo grado, riformando solo parzialmente il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Ricorre la COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il COGNOME.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, rinviata alla data odierna in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte relativa alle questioni di diritto poste dal ricorso. La ricorrente NOME ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c..
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 comma relazione all’ art. 1284 IV comma c.c., 1173 c.c. e 2033 c.c. ».
I n. 3). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in Si premette che l’opposizione al precetto avanzata dall’intimato COGNOME, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., ha ad oggetto
esclusivamente l’importo degli interessi dovuti sull’obbligazione principale.
La creditrice COGNOME ha intimato il pagamento di tali interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.; l’intimato COGNOME ritiene, invece, essere tenuto a corrisponderli -e di fatto li ha corrisposti -al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., in mancanza di diversa specificazione del titolo esecutivo e, comunque, trattandosi di obbligazione non di fonte contrattuale (ripetizione di indebito).
Il titolo esecutivo alla base dell’atto di precetto opposto è costituito da una sentenza di condanna con un dispositivo formulato nei seguenti termini: « per la causale in oggetto, condanna COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME della somma di Euro 32.500,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ».
La ‘ causale in oggetto ‘ (cioè il titolo dell’obbligazione dedotta nel giudizio di cognizione) è, a sua volta, costituita dall’obbligo di restituzione di una somma che era stata corrisposta dalla COGNOME al COGNOME in vista delle loro nozze (poi mai celebrate, a causa della rottura del fidanzamento) al fine del l’acquisto (poi mai avvenuto) di un immobile in comunione tra i futuri coniugi: il tribunale ha ritenuto che « quell’accordo, giuridicamente rilevante, si è di fatto ‘caducato’ o comunque risolto per mutuo consenso ex art.1372/1 c.c. », onde, « venuto meno il vincolo originariamente esistente, i versamenti in danaro della COGNOME sono (diventati) sine causa debendi e perciò stesso legittimamente pretesi in restituzione con l’azione di indebito oggettivo ».
Come già chiarito, il debitore COGNOME ha già pacificamente pagato alla COGNOME la sorta capitale, maggiorata degli interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c..
La COGNOME, con l’atto di precetto opposto, ha intimato il pagamento della differenza tra l’importo di tali interessi e quelli calcolati al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c..
Nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione, sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado hanno ritenuto che gli interessi fossero dovuti al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., in quanto l’obbligazione non aveva fonte contrattuale, trattandosi invece di obbligazione da ripetizione di indebito, più precisamente di una cd. condictio ob causam finitam , cioè di un obbligo di restituzione conseguente alla caducazione degli effetti del contratto in base al quale era stata effettuata l’attribuzione patrimoniale, sul presupposto di diritto per cui l’art. 1284, comma 4, c.c., sarebbe applicabile solo alle obbligazioni di fonte direttamente contrattuale.
L’opposizione del COGNOME è stata, pertanto, accolta con doppia decisione conforme.
La ricorrente contesta tale conclusione, sostenendo che, al contrario, la natura del proprio credito non escluderebbe affatto l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c..
La decisione impugnata deve essere confermata, in quanto l’opposizione all’esecuzione del COGNOME è certamente fondata, sebbene vada operata una correzione della relativa motivazione.
Dagli stessi atti difensivi delle parti, emerge che oggetto del presente giudizio è una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 , comma 1, c.p.c., con la quale è stato contestato il diritto dell’intimante COGNOME di procedere ad esecuzione forzata per il credito relativo agli interessi moratori al tasso di cui all’art. 1284, co. 4, c.c., sull’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, sia per non essere l’applicabilità del tasso in questione specificamente prevista nel suddetto titolo esecutivo, sia per non essere, in radice, applicabile l’indicata disposizione , in virtù della natura dell’obbligazione stessa.
Orbene, va chiarito, in primo luogo, che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al giudice dell’esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di una opposizione all’esecuzione promossa dal debitore, di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Al contrario, al giudice dell’esecuzione (e/o al giudice adito in sede di opposizione all’esecuzione) spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, se una siffatta decisione vi sia stata, e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l’importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Ne deriva, altresì, che, se, al contrario, una siffatta decisione non fosse affatto ravvisabile nella pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell’esecuzione (e/o il giudice adito in sede di opposizione all’esecuzione) non potrà che prendere att o del difetto di una pronuncia di condanna relativamente all’obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso eventualmente più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell’insussistenza del diritto di quest’ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
Questi principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati ribaditi e precisati, proprio con riguardo alla particolare fattispecie in esame nel presente giudizio, relativa all’ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all’esito di un giudizio di cognizione non indichi
esattamente il tasso degli interessi (legali) dovuti sul credito (costituente la sorta capitale) oggetto di condanna.
È stato, quindi, in proposito affermato il seguente principio di diritto: « se il titolo esecutivo giudiziale -nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione -dispone il pagamento di ‘ interessi legali ‘ , senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall ‘ art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell ‘ esecuzione di integrare il titolo » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024, Rv. 670951 – 02).
È opportuno precisare che la pronuncia appena richiamata si limita, condivisibilmente, ad escludere il potere del giudice dell’esecuzione di integrare la portata cognitiva del titolo esecutivo.
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l’importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli ‘ interessi legali ‘, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norm a di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Resta impregiudicata la questione se, in questo secondo caso, possa formarsi (o ritenersi formato, se la decisione di cognizione è divenuta ormai definitiva) un giudicato sostanziale in merito al tasso degli interessi effettivamente applicabile al rapporto obbligatorio e al relativo importo complessivamente dovuto.
Ai fini esecutivi, peraltro, la differenza non ha immediata rilevanza, in quanto, in ogni caso, sarà assorbente il difetto di un titolo esecutivo idoneo a consentire l’esecuzione forzata per gli interessi ad un tasso più elevato di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.: se non per l’insussistenza in radice del predetto credito, quanto meno per il difetto della sua liquidità, ai sensi dell’art. 474 c.p.c..
Operato il necessario inquadramento sistematico della problematica, è allora agevole rilevare che, nel presente giudizio, è accaduto che il giudice dell’opposizione all’esecuzione , in mancanza di una espressa statuizione sul tasso degli interessi spettante al creditore contenuta nel titolo esecutivo (che si limita a prevedere la debenza degli ‘ interessi legali ‘, senza alcuna ulteriore specificazione, né in positivo né in negativo), ha effettuato l’accertamento di natura cognitiva in ordine al tasso effettivamente applicabile, cioè proprio quell’accertamento che è invece riservato al giudice del processo di cognizione all’esito del quale si forma il titolo.
E lo ha fatto al fine di integrare la pronuncia di detto giudice della cognizione, cioè il titolo esecutivo, in tal modo eccedendo palesemente dall’oggetto del giudizio di opposizione e dai limiti della sua funzione, in contrasto con i principi di diritto da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Una volta preso atto della mancanza, nel titolo esecutivo, di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi, nella misura pretesa del creditore, che fosse dotata dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. e, precisamente, in mancanza del
requisito della liquidità di tale credito, avrebbe, al contrario, dovuto limitarsi ad accogliere l’opposizione e dichiarare, per ciò solo, insussistente il diritto della creditrice intimante di procedere ad esecuzione forzata per il credito degli interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., senza estendere la propria cognizione alla questione sostanziale, esulante dall’oggetto del giudizio.
Si tratta di una conclusione desumibile, del resto, dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, nell’ambito di una vicenda analoga alla presente, ha espressamente ritenuto, in considerazione dei principi di diritto enunciati nella precedente (già citata) Sentenza n. 12449 del 7/05/2024 -in base ai quali, come già visto, va riconosciuta l’efficacia esecutiva del titolo giudiziale che condanni al pagamento degli interessi ‘ legali ‘ senza alcuna ulteriore specificazione, nei limiti di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. -che fosse irrilevante ai fini della decisione la risoluzione della questione di diritto in ordine al tasso di interessi effettivamente spettante al creditore, in sede di opposizione all’esecuzione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12974 del 13/05/2024).
In definitiva, va ritenuto conforme a diritto il dispositivo finale della decisione impugnata, di accoglimento dell’opposizione dell’intimato COGNOME per l’insussistenza del diritto della COGNOME di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per gli interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.
La motivazione di tale decisione va, invece, corretta e precisata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., in quanto essa non discende, e non può discendere, da un accertamento di natura cognitiva, illegittimamente operato dal giudice dell’opposizione all’esecuzione al fine di integrare il titolo esecutivo, esulando dai limiti delle proprie attribuzioni, ma esclusivamente dal più limitato rilievo della mancanza, nel titolo esecutivo stesso, di
una statuizione di condanna per un credito certo e liquido, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. , in relazione agli interessi al suddetto tasso.
Va, infine, precisato che l’oggetto e i limiti della presente decisione non consentono di prendere posizione né in ordine alla questione delle condizioni necessarie ai fini dell’ammissibilità di una eventuale liquidazione dell ‘esatto (ed eventualmente maggiore) importo del credito per ‘ interessi legali ‘ , riconosciuto solo in via generica nel titolo esecutivo, in un successivo autonomo giudizio di cognizione, laddove non sussista un giudicato contrario sul punto, né, tanto meno, sulla questione relativa ai limiti di applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., in ragione della natura dell’obbligazione fatta valere in giudizio (sui quali limiti, peraltro, questa Sezione si è già espressa in diversa sede: cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01), oltretutto alla stregua della sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite appena richiamata.
8. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’incertezza applicativa sussistente in ordine alle questioni oggetto dello stesso e della correzione operata in relazione alla motivazione della decisione impugnata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile