Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32763 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25940/2020 proposto da:
NOME COGNOMECOGNOME elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 774/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/6/2020;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ritenuto che ,
con sentenza depositata in data 30/6/2020, la Corte d’appello di Messina, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da NOME COGNOME e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato NOME COGNOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di quanto a quest’ultima dovuto a titolo di rivalutazione Istat sui canoni da corrispondere ai sensi dell’art. 1591 c.c. in relazione a un contratto di locazione originariamente concluso tra le parti (avente ad oggetto un immobile che il COGNOME aveva continuato a occupare oltre i termini di scadenza del contratto), nonché a titolo di interessi legali sui ridetti canoni dalle scadenze al saldo;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato il possesso, in capo alla COGNOME, di un titolo giudiziale esecutivo per il conseguimento dei canoni ex art. 1591 c.c. dovuti dal COGNOME, ha accertato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla COGNOME limitatamente alla rivalutazione Istat dovuta sui canoni da corrispondere dal COGNOME, nonché agli interessi legali sulle somme dovute;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1591 c.c. e dell’art. 32 della legge n. 392/78, nonché per violazione dell’art. 1322 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la
corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto della COGNOME ad ottenere l’aggiornamento secondo gli indici Istat sui canoni dovuti ai sensi dell’art. 1591 c.c., nonostante tale aggiornamento non fosse mai stato previsto o concordato dalle parti, né fosse mai stato ritualmente richiesto dalla COGNOME;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la questione sollevata dal ricorrente (con particolare riguardo alla questione concernente la mancata pattuizione delle parti in ordine all’aggiornamento Istat e alla relativa richiesta da parte della COGNOME) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata;
al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);
nel caso di specie, non avendo il ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, la censura deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto della controparte al conseguimento degli interessi legali sulle somme dovute con decorrenza dalle singole scadenze, anziché con decorrenza dalla proposizione della corrispondente domanda;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, gli interessi sulle somme dovute ai sensi dell’art . 1591 c.c. decorrano, non già dalle singole scadenze dell’indennità di occupazione dovute, bensì dalla proposizione della domanda (cfr., sul punto, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021, Rv. 663344 -01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3183 del 14/02/2006, Rv. 592519 -01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10560 del 19/07/2002, Rv. 555974 -01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 17/12/1999, Rv. 532334 -01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7670 del 12/07/1993, Rv. 483105 – 01);
la contraria decisione fatta propria dalla corte territoriale (così come documentato dalla medesima controricorrente e dalle relative asserzioni argomentative) è pertanto erronea, da tanto derivando la relativa cassazione sul punto e il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Messina;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), dovendo intendersi travolta, una volta riconosciuta la
fondatezza dei precedenti due motivi d’impugnazione, la regolazione delle spese relative al giudizio d’appello;
l’assoluto difetto di contenuto critico del motivo d ‘ impugnazione in esame -nella specie proposto al solo fine di evidenziare le conseguenze dell’accoglimento delle precedenti censure -impone di rilevarne l’inammissibilità;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo e l’inammissibilità del primo e del terzo, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Messina, cui è altresì messo di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione