Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9789/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), avvEMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 65/2020, depositato il 17/2/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE ‘Nania Antonino’, proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere (per quanto ancora rileva in questa sede) l’ammissione in via privilegiata, anziché al chirografo come disposto dal giudice delegato, dei crediti per interessi di mora maturati nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. sui crediti di imposta già ammessi al passivo al privilegio.
1.1. -Per quanto ancora rileva in questa sede, il tribunale, premesso che l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, prevista dall’art. 54, comma 3, l. fall. , richiede la proposizione di una domanda specifica, al fine di consentire l’esatta individuazione di quelli rientranti nel periodo temporale di cui all’art. 2749 c.c., ha escluso che nella specie RAGIONE_SOCIALE avesse ottemperato a tale onere di specificazione, in quanto la domanda di insinuazione non precisava quale fosse il tasso di interesse annuo praticabile sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento, né le modalità di calcolo, quantomeno sotto il profilo dell’indicazione della data di ‘scadenza’ degli interessi (che, ai sensi dell’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, iniziano a maturare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella), non potendo, per contro, ritenersi ottemperato detto onere assertivo attraverso «la mera riproduzione di tabella ricognitiva dei tassi di interesse, con le decorrenze e la data del decreto ministeriale o della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottato -allegata, peraltro, nell’atto di opposizione “a titolo esemplificativo” – in difetto di specifica correlazione del tasso in relazione alle somme pretese a titolo di interessi di mora per ogni cartella di pagamento – e senza indicazione, tra l’altro, dei soli tributi rientranti nella giurisdizione del G.O. – nonché con la menzione della data di scadenza del credito»; ha quindi affermato che la carenza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato, risolvendosi nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa, non poteva essere superata mediante l’esercizio di un potere officioso del collegio, pena la violazione del
principio dispositivo, a fronte di «una tecnica redazionale la cui sinteticità comporta la genericità della domanda di ammissione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 co. IV l.f.».
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La causa può essere decisa in conformità al precedente specifico reso da questa Corte in fattispecie del tutto analoga proveniente dal medesimo tribunale (Cass. 27528/2024).
3.1. -Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di una procura avente i requisiti di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., perché priva di riferimento al giudizio di cassazione.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la procura apposta, come nella specie, su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, «è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso», in quanto tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione (anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare, o al tipo di giudizio da promuovere), a meno che da essa risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione (anche per il riferimento a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito), tenendo però presente che nei casi dubbi la procura va interpretata, in ossequio al principio di conservazione di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. Sez. U, n. 36057/2022; conf. Cass. 8334/2024, 17017/2025).
-Con i primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto espressione di un’unica censura, la ricorrente denuncia, rispettivamente:
-la violazione dell’art. 93, comma 2, nn. 3 e 4 l. fall. in comb inato disposto con l’art. 2749 c.c. e l’art. 54, comma 3, l.fall., per avere il
tribunale ritenuto indeterminata la domanda degli interessi (che, per quanto autonoma rispetto a quella principale, ne costituisce un’estensione, in considerazione della natura accessoria del relativo credito) nonostante già al ricorso ex art. 93 l.fall., che conteneva la distinzione tra crediti richiesti al privilegio e crediti richiesti al chirografo, fossero stati allegati gli estratti dei ruoli, con il prospetto di ripartizione dei debiti, nei quali erano riportati la data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle o dell’avviso di addebito, i codici tributo, l’anno di riferimento, il carico iscritto a ruolo e l’importo degli interessi di mora, distinto da quello dell’aggio, e quindi tutti gli elementi necessari al fine del calcolo degli interessi moratori da ammettere al privilegio;
-la violazione dell’art. 93 l. fall., in comb inato disposto con l’art. 2749 c.c. e l’art. 30 d.P.R. n. 602/1973, per avere il tribunale ritenuto carente la domanda di insinuazione al rango privilegiato degli interessi moratori anche sotto il profilo dell’omessa specificazione del tasso annuale applicabile in forza dei DM succedutesi nel tempo e dell’omessa indicazione dei criteri di calcolo applicati, nonostante l’ininfluenza del tasso sul rango privilegiato, tanto più a fronte dell’ammissione degli stessi interessi al chirografo, incompatibile con la rilevata indeterminatezza dei criteri di calcolo.
4.1. -I due motivi sono manifestamente fondati.
-In primo luogo, sotto il profilo di rito, risponde a principio consolidato che l’oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. si individua alla stregua RAGIONE_SOCIALE complessive indicazioni contenute non solo nella domanda medesima, ma anche nei documenti allegati (Cass. 7287/2013, 22080/2019, 33008/2019, 10990/2021, 325542/2023).
Nel caso in esame è lo stesso tribunale a dare conto della documentazione allegata alla domanda di insinuazione di RAGIONE_SOCIALE, contenente gli elementi necessari al riscontro dell’esattezza dell’importo degli interessi richiesti al privilegio o, comunque, alla loro esatta determinazione sulla base di un semplice calcolo matematico, attraverso la data di notifica RAGIONE_SOCIALE
singole cartelle e i tassi applicabili, secondo l’allegata tabella dell’RAGIONE_SOCIALE.
5.1. -Proprio con riguardo agli interessi portati da cartella esattoriale, questa Corte ha ritenuto che le nozioni di presupposti di fatto e ragioni giuridiche, contenute nell’art. 7 della l. n. 212/2000 -analoghe alle nozioni della succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, enunciate nell’art. 93, comma 3, l. fall. , non richiedono l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati, in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi, in quanto la base giuridica che giustifica la relativa obbligazione, se puntualmente esternata, già li compendia (Cass. Sez. U, 22281/2022).
Deve quindi escludersi che la ritenuta «mancanza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato» si risolva in un difetto di allegazione del fatto costitutivo della domanda, il quale è invece integrato dall’esistenza del credito per sorte e dal suo mancato pagamento.
5.2. -La ragione di inammissibilità rilevata dal tribunale non risulta sussumibile nemmeno nelle altre fattispecie tassativamente previste dall’art. 93, comma 4, l. fall., e segnatamente, non nel n. 2), poiché la somma insinuata al passivo a titolo di interessi è stata determinata, né nel successivo n. 4), dal momento che il relativo titolo di privilegio è stato indicato.
-In secondo luogo, la decisione poggia su un presupposto infondato in diritto.
6.1. -In materia fallimentare, l’estensione del diritto di prelazione agli interessi trova specifica disciplina nell’art. 54, comma 3, l.fall. (come modificato dall’art. 50 del d.lgs. n. 5 del 2006, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001), che richiama l’art. 2749, commi 2 e 3, c.c. in base ai quali il privilegio si estende agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e a quelli dell’anno precedente, nonché agli interessi maturati successivamente, ma solo nella misura legale e
sino alla data della vendita del bene pignorato -ed equipara a tal fine la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento, precisando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente.
6.2. -L’art. 30, d.P.R. n. 602/73 stabilisce che , «decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».
6.3. -Dal combinato disposto di tali norme si evince che, in realtà, il privilegio riconosciuto al credito si estende agli interessi anche nel periodo successivo all’anno in corso alla dichiarazione del fallimento, e sino al primo riparto, sia pure nella sola misura legale.
Ne consegue che ha errato il tribunale a censurare la mancata distinzione tra gli interessi maturati entro il biennio dell’art 2749 c.c. e quelli maturati successivamente, sull’erronea premessa che a questi ultimi non potesse in alcun modo estendersi il privilegio.
-Ma soprattutto appare dirimente, nel merito, l’avvenuta ammissione al chirografo dell’intero ammontare degli interessi, la quale vanifica la stessa ratio della mancata allegazione dei criteri di calcolo degli stessi, rendendo illogica la ragione per la quale il tribunale, al fine di negare il privilegio, ha valorizzato tale circostanza, in realtà non incidente sulla qualità del credito, bensì sul suo ammontare, che però ha trovato pedissequo riscontro nell’ammissione al chirografo.
-L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento dei motivi terzo (violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. n. 1578/1933, sul carattere seriale della controversia) e quarto (violazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. per insussistenza di una soccombenza sostanziale e processuale) -entrambi volti a censurare il capo dipendente della pronuncia sulle spese -e il
rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente