Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5963 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5963 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 24825/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , ‘ RAGIONE_SOCIALE , quest ‘ ultima in persona del legale rappresentante pro tempore , ambedue domiciliati ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE dell ‘ immobile denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , rappresentato dall ‘ amministratore pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di 353;
Messina 1° settembre 2021 n.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (d ‘ ora innanzi, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘) gestisce una rivendita di autovetture nella città di Milazzo.
La società dispone di un locale adibito ad autosalone incluso in un fabbricato condominiale denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (d’ ora innanzi, ‘il RAGIONE_SOCIALE‘).
Oggetto:
danno
emergente
da
fatto
illecito
–
mora debendi –
decorrenza.
Nel 1988 la società RAGIONE_SOCIALE ed il suo accomandatario in proprio convennero dinanzi al Tribunale di Messina il RAGIONE_SOCIALE, allegando che all ‘ interno dell ‘ autosalone si erano verificati infiltrazioni di liquami e chiedendone la condanna alla rimozione delle cause ed al risarcimento del danno.
Dopo sette anni di giudizio (1995) la causa venne riassunta dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (verosimilmente, a seguito dell ‘ istituzione del nuovo Tribunale, in forza della l. 26 luglio 1991, n. 246). Dopo altri ventitré anni, con sentenza 30.6.2018 n. 706, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la domanda, ritenendo che il danno fosse ascrivibile a responsabilità d ‘ un singolo condòmino e non dell ‘ intero condominio.
La sentenza fu appellata da ambo i soccombenti.
Con sentenza 1°.9.2021 n. 353 la Corte d ‘ appello di Messina accolse il gravame.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ritenne sussistente la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE in quanto proprietario e custode degli impianti e manufatti la cui rottura aveva provocato le infiltrazioni. Condannò il RAGIONE_SOCIALE sia al risarcimento del lucro cessante patito dalla GGF a causa della forzosa riduzione delle vendite; sia al risarcimento del danno emergente consistito nelle spese sostenute da NOME COGNOME per eliminare la causa delle infiltrazioni.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo di ricorso è censurata la sentenza d ‘ appello nella parte in cui ha accordato a NOME COGNOME gli interessi compensativi sulle somme spese per la riparazione dei danni e l ‘ eliminazione delle cause delle infiltrazioni con decorrenza dal 10 dicembre 2015, data in cui il consulente tecnico d ‘ ufficio ha depositato il rendiconto finale delle spese dimostrate dall ‘ attore-danneggiato.
Sostengono i ricorrenti che gli interessi compensativi si sarebbero dovuti conteggiare con decorrenza dalla data delle singole spese, e non già dalla data del deposito della consulenza d ‘ ufficio.
1.1. Il ricorso è stato proposto da NOME COGNOME sia ‘i n proprio ‘ che ‘quale titolare’ ( sic ) della società RAGIONE_SOCIALE.
La domanda proposta dal socio accomandatario di una società in accomandita ovviamente è riferibile a quest ‘ ultima, non certo al suo amministratore.
Tuttavia, il ricorso proposto dalla GGF è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha accordato il risarcimento del danno emergente al solo NOME COGNOME.
1.2. Con riferimento a quest ‘ ultimo il ricorso è fondato.
La somma spesa per ripristinare lo status quo di un immobile danneggiato dal fatto illecito del terzo costituisce un danno emergente di natura aquiliana.
Il relativo credito risarcitorio, dunque, non è un ‘ obbligazione di valuta, ma un ‘ obbligazione di valore, rispetto alla quale il debitore è in mora ex articolo 1219 c.c. dal giorno in cui il danno viene ad esistenza, e da tale data è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, conteggiati secondo i criteri stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte con la nota sentenza 17 febbraio 1995 numero 1712.
1.3. Le spese del presente giudizio di legittimità dovute a NOME COGNOME saranno liquidate dal giudice di rinvio.
Quanto alla posizione della GGF, reputa la Corte che le spese di lite vadano compensate, dal momento che la formale proposizione del ricorso anche da parte della suddetta società non ha comportato oneri di difesa aggiuntivi per il condominio controricorrente.
P. q. m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE ;
(-) compensa integralmente tra la ‘RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) accoglie il ricorso proposto da NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente ‘RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 20 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)