Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14989/2022 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata elettivamente domiciliata in
Oggetto: Contratti bancari – Recesso – Efficacia – Ripetizione di indebito – Interessi – Art. 1284, quarto comma, c.c. – Applicabilità
R.G.N. 14989/2022
Ud. 08/07/2025 CC
ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOMEcontroricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1242/2021 depositata il 10/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1242/2021, pubblicata in data 10 dicembre 2021, la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da BANCA MONTE RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza e x art. 702bis c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Genova il 14 febbraio 2018, la quale, a propria volta, aveva: I) accertato la legittimità del recesso dell’odierna controricorrente dal rapporto di conto corrente n. 4329.84; II) dichiarato che il conto si era chiuso a far data dal 12 ottobre 2016; III) rideterminato il saldo a favore della stessa società RAGIONE_SOCIALE in € 191.851,99; IV) condannato l’odierna ricorrente alla ‘restituzione’ di tale somma maggiorata degli interessi ex art. 1284, quarto comma, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
L’odierna controricorrente aveva adito il Tribunale di Genova, deducendo la nullità del contratto per difetto di forma scritta nonché l’addebito da parte dell’istituto di credito di interessi, commissioni e capitalizzazione non convenuti.
Il Tribunale, dopo lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, aveva disatteso la domanda di accertamento della nullità del contratto,
avendo ritenuto rispettata la forma scritta, ma aveva invece affermato l’illegittimità dell’addebito sul conto della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto che per effetto del recesso della correntista, il rapporto di conto corrente doveva ritenersi chiuso alla data del 27 ottobre 2016 -cioè al quindicesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale la correntista aveva esercitato il recesso -e che nessuna rilevanza aveva il fatto che il conto avesse ricevuto ulteriore movimentazione anche in data successiva, essendo la circostanza imputabile al ritardo con cui la Banca aveva dato seguito al recesso.
Da tale considerazione, quindi, la Corte ha tratto l’ulteriore conclusione per cui l’azione di ripetizione era da ritenersi ammissibile, in quanto esercitata dopo la chiusura del conto corrente.
La Corte territoriale, poi, ha disatteso anche il motivo di gravame col quale l’odierna ricorrente impugnava il capo della sentenza di prime cure che riconosceva sulle somme dovute gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., deducendo l’applicabilità d ella previsione alle sole ipotesi di inadempimento contrattuale e non all’ipotesi di somme dovute a titolo di restituzione di indebito.
Al riguardo la Corte ha ritenuto la previsione applicabile anche agli obblighi restitutori purché aventi fonte in un contratto, argomentando che nel caso in esame l’obbligazione restitutoria veniva a dipendere dal rapporto contrattuale tra le parti.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe fatto inadeguato governo della previsione richiamata, in quanto:
-avrebbe accolto la domanda senza rilevare che la ricorrente aveva omesso di svolgere la preliminare allegazione in ordine all’esistenza di pagamenti ripetibili, limitandosi a produrre gli estratti conto relativi al rapporto ma senza individuare le operazioni che costituivano indebito;
-avrebbe ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione di indebito sebbene il rapporto di conto corrente dovesse ritenersi tuttora aperto, non rilevando il dato formale del decorso del termine dalla comunicazione di recesso, ma il dato sostanziale da cui emergeva che il conto era stato movimentato anche in seguito;
-avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’eccezione sollevata dalla stessa ricorrente in ordine alla mancata allegazione di rimesse solutorie, trattandosi invece di profilo rilevabile d’ufficio.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c.
Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe scorrettamente applicato l’art. 1284, quarto comma, c.c. ad una fattispecie di ripetizione di indebito, laddove la previsione troverebbe
applicazione al solo ambito delle transazioni commerciali, risultando erronea l’affermazione della Corte d’appello per cui nella specie la ripetizione derivava da una violazione contrattuale.
Il primo motivo di ricorso, nei vari profili dedotti, è in parte inammissibile in parte infondato.
2.1. Quanto al primo profilo dedotto dalla ricorrente (punto IA), si deve osservare che la Corte d’appello nel l’escludere la genericità della domanda dell’odierna controricorrente anche in virtù della produzione della integralità degli estratti conto -si è pienamente conformata ai principi dettati in materia da questa Corte, ed in particolare al principio per cui il correntista che agisca in ripetizione di indebito in relazione ad un rapporto di conto corrente è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto anche -seppur non esclusivamente (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020) – mediante la riproduzione dei relativi estratti conto (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017).
Né può parlarsi -come invece fa la ricorrente (pag. 10) -di una ‘confusione e sovrapposizione’ tra piano delle allegazioni e piano della prova, sol che si consideri che è la stessa ricorrente a riprodurre testualmente parte delle allegazioni dell’origina rio atto introduttivo dell’odierna controricorrente (pag. 4), dalle quali emergeva la specifica indicazione del credito che, previa rideterminazione del saldo nominalmente passivo del conto corrente, veniva azionato a titolo di ripetizione di indebito.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto la domanda sufficientemente specifica, tenendo conto sia delle allegazioni
contenute nell’atto introduttivo sia dei riscontri ricavabili dalla produzione degli estratti conto, la completezza dei quali, peraltro non è stata contestata dall’odierna ricorrente neppure nella presente sede .
2.2. Quanto sin qui osservato vale anche a far automaticamente disattendere il terzo profilo dedotto nel ricorso (punto IC): al di là, infatti, della correttezza o meno della decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l’eccezione di genericità dell’originaria domanda dell’odierna controricorrente, a rilevare in modo determinante è la mera constatazione del fatto che l’eccezione è poi stata comunque valutata anche nel merito e disattesa sulla scorta delle considerazioni che la ricorrente -come appena visto – ha inadeguatamente censurato nel primo profilo del motivo di ricorso.
2.3. Il secondo profilo dedotto dalla ricorrente (punto IB) -e cioè l’inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in costanza di un rapporto -risulta invece inammissibile.
La ricorrente, infatti, omette radicalmente di censurare in modo adeguato l’affermazione che costituisce la ratio fondamentale della decisione impugnata, e cioè l’essere il rapporto di conto corrente cessato per effetto dell’invio della comunicazione di recesso da parte della correntista e del successivo decorso del termine di preavviso contrattualmente stabilito.
Tale ratio -che vale a superare di slancio ogni deduzione sulla inammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito in costanza di rapporto (fermi i principi dettati sul punto da Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 4214 del 15/02/2024) -viene ad essere contestata dalla ricorrente sulla base della tesi -invero non perspicua – della necessaria prevalenza, sul ‘dato formale della chiusura del conto’ , del dato ‘sostanziale della individuazione di pagamenti ripeti bili’ , quasi a voler dedurre una sorta
di protrazione ‘di fatto’ del rapporto che sarebbe addirittura idonea a neutralizzare gli effetti del recesso e che la decisione impugnata ha ritenuto dipendere semplicemente da un ritardo della stessa ricorrente nel prendere atto dei riflessi della cessazione del rapporto sull’operatività anche contabile del conto .
È tuttavia evidente che tali deduzioni non valgono in alcun modo a minare il governo che la decisione impugnata ha fatto delle previsioni -legali e contrattuali -in tema di recesso dal contratto né vale ad evidenziare alcun errore nel computo delle annotazioni effettuate in epoca successiva all’efficacia del recesso ai fini della rideterminazione del saldo complessivo finale del conto medesimo e quindi della determinazione dell’ammontare dell’indebito la cui restituzione veniva a spettare all’odierna cont roricorrente.
Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.
3.1. Il tema sollevato dal motivo di ricorso è quello dell’applicabilità al credito vantato a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. del disposto di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. , previsione, quest’ultima, introdotta con l’art. 17, comma 1, D.L. n. 132/2014, come a propria volta modificato dalla legge di conversione n. 162/2014.
La previsione in esame stabilisce che ‘s e le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ‘ , individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002, ed in particolare agli art. 2, (ed in particolare alle definizioni: ‘(…) e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera
ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali ‘) e 3 ( ‘ 1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ‘) .
Senza entrare nel merito di quelle opinioni che hanno argomentato il carattere eccessivamente sfavorevole di una previsione che stabilisce l’applicazione di un tasso di interessi ben superiore a quello legale , se non addirittura superiore al tasso-soglia fissato diffuse tipologie di operazioni bancarie, al punto da adottare l’appellativo di ‘super -interessi’ , appare comunque evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituito dall’intenzione del legislatore di evitare che la resistenza -poi rivelatasi in tutto o in parte infondata -ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio.
Scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione -o deflazione -dei giudizi, come del resto ben evidenziato dalla stessa intitolazione del D.L. n. 132/2014 ( ‘ Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile ‘ ) e come percepito da questa Corte sin dalle sue prime pronunce in materia (Cfr. Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, che osserva come ‘ la voluntas legis sia diretta a colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l’abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. ‘ ).
3.2. Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda la individuazione del l’ ambito di applicazione della speciale categoria di interessi, profilo in relazione al quale, invece, si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, evoluzione però in fin dei conti lineare, se si considera che le pronunce succedutesi nel tempo, seppur sulla base di differenti impianti motivazionali, hanno sempre condiviso l’idea che la norma non si applichi indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie.
3.3. Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le massimate: Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14512 del 09/05/2022), l’ambito di applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 -citata appunto dalla decisione impugnata -e Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 estendono, sia pure obiter , l’applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti ‘anche se afferenti ad obbligo restitutorio’ ).
Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione de ll’inciso preliminare della previsione ( ‘s e le parti non ne hanno determinato la misura ‘ ), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile.
3.4. Anche -verosimilmente all’esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive di questa Corte (Cass.
Sez. 3 – Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 nonché Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025 , quest’ultima peraltro successiva a Cass. Sez. U – , Sentenza n. 12449 del 07/05/2024, di cui ci si occuperà in seguito), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato dall’Ufficio del Massimario nei principi per cui ‘ Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione. ‘ (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, nella quale si precisa che ‘ Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni ‘ ) ‘ Il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d’applicazione. ‘ (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).
Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione – al di là del profilo di una massimazione non pienamente aderente all’effettivo ambito delle decisioni medesime e delle argomentazioni in esse sviluppate – risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che
proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l’area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.c.
3.5. Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. (Cass. Sez. U – Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
In quella sede, le Sezioni Unite -che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell’esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo -si sono soffermate -quale necessario passaggio argomentativo sul tema dell’ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo ‘che il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali , ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale ‘ , con la conseguenza ‘ che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4’ , dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell’applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
Accertamento -hanno proseguito le Sezioni Unite -che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo,
individuati, in primo luogo, nella ‘(…) natura della fonte dell’obbligazione, la quale, in base all’art. 1173 cod. civ., può essere la più varia ‘ , venendo ‘ in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l’area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all’art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all’art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione ‘.
Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite a chiarire che lo stabilire se ‘(…) l’obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio. ‘ , tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché l’individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale ( lato sensu ) concretamente riconducibili all ‘ampia nozione di ‘doman d a’ utilizzata nella previsione.
3.6. Constatato, allora, che l’attuale approdo delle Sezioni Unite risulta radicalmente smentire l’originaria impostazione assunta da questa Corte -e cioè l’affermazione dell’applicabilità dei c.d. super –
interessi alle sole obbligazioni di fonte negoziale -e viene invece ad affermare la necessità di valutare l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.c. caso per caso con riferimento alle singole fattispecie di rapporto obbligatorio riconducibili all’art. 1173 c.c. , viene a questo punto a riproporsi in questa sede lo specifico tema dell’operatività dei c,d. super-interessi nell’ipotesi in cui il credito venga ad essere vantato a titolo di ripetizione di indebito.
Questa Corte intende dare argomentata continuità ad un orientamento che ha visto sostanzialmente accomunate pronunce che pure si erano contrapposte sulla complessiva interpretazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. (le già citate Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025) e quindi ribadire espressamente l’applicabilità dei c.d. super -interessi all’obbligaz ione da ripetizione di indebito.
3.7. Al riguardo, sembra opportuno puntualizzare preliminarmente, che tale esito non può essere fatto dipendere -come affermavano le prime pronunce citate -dal fatto che l’obbligazione, pur se a carattere restitutorio, trovi ‘la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti’ .
Una simile opinione, infatti, si mostra tributaria di quella tesi originaria -e superata ormai dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite -che veniva a limitare l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. alla presenza di un rapporto contrattuale ma non sembra tenere conto del fatto che l’obbligazione da ripetizione di indebito, anche se nascente da una vicenda che abbia visto la conclusione di un contratto, resta comunque una obbligazione che si fonda sulla constatazione della pregressa esecuzione di una prestazione sine causa od ob causam finitam , e quindi di una prestazione che, nella
conclusione di un precedente contratto, può, sì, trovare (mera) occasione, ma non vero e proprio fondamento, ed anzi viene sovente a scaturire proprio dal l’assenza originaria o sopravvenuta – del titolo contrattuale, come avviene in tutti i casi di accertata patologia -genetica o funzionale -del vincolo contrattuale: insomma, l’obbligazione di restituzione dell’indebito nasce dalla legge, non dall’eventuale pregresso contratto .
Affermare, del resto , l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. per le obbligazioni che -sempre per mutuare la formula già impiegata in passato -trovino fonte ‘in un contratto stipulato tra le parti’ , potrebbe venire indirettamente a fondare una diversa soluzione nel caso dell’indebito ‘puro’, e cioè dell’indebito che non abbia trovato occasione generativa alcuna nella precedente conclusione di un contratto, laddove sembra logico -ed opportuno -individuare una soluzione unitaria per tutte le ipotesi di indebito, non emergendo concrete ragioni per operare una superflua differenziazione.
3.8. Operato tale chiarimento preliminare , l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.c. al credito da ripetizione di indebito trova allora pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi.
Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un’adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo -è cioè l’applicazione dei super -interessi -che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l’elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio
solo dopo aver operato un’attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale.
Se tale è la ratio dell’art. 1284, quarto comma, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore -rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale -non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte , versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio.
Così ricostruiti i presupposti applicativi della previsione, quest’ultima appare pienamente applicabile all’obbligazione da ripetizione di indebito, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell’indebito medesimo e presenta soprattutto – i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio.
Si deve, anzi, notare che nell’individuare la decorrenza dei c.d. superinteressi dal momento della domanda, l’art. 1284, quarto comma, c.c. finisce per armonizzarsi pienamente con il regime degli interessi dettato dall’art. 2033 c.c. per l’ipotesi di accipiens in buona fede.
È consolidata, infatti, l’opinione per cui la decorrenza degli interessi dal solo momento della domanda – prevista appunto per l’ accipiens in buona fede -viene ad integrare un regime di favore, dal momento che l’obbligazione restitutoria sorge in realtà al momento stesso
dell’indebito ed è, come visto, immediatamente liquida, con la conseguenza che la stessa -come del resto previsto per l’ accipiens in mala fede -dovrebbe essere immediatamente produttiva di interessi.
Per l’ accipiens in buona fede viene tuttavia ad essere previsto un regime più favorevole che però viene a cessare con la proposizione della domanda, momento a partire dal quale evidentemente non risulta più configurabile una condizione soggettiva di buona fede ed il convenuto è reso edotto dell’esistenza dell’obbligazione .
Le medesime ragioni che fondano il peculiare regime degli interessi dettato da ll’art. 2033 c.c., allora, valgono a fondare anche l’applicazione all’indebito dell’art. 1284, quarto comma, c.c.: se la domanda giudiziale risulta idonea a determinare anche per l’ accipiens in buona fede la produzione degli interessi legali – in quanto a partire da quel momento v i è la consapevolezza dell’esistenza di una obbligazione restitutoria e la possibilità di adempierla -non vi è ragione alcuna per escludere l’applicazione dello specifico regime di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. -che finisce per assorbire quello dell’art. 2033 c.c. quanto alla determinazione del tasso di interessi -dal momento che identici ne sono -come visto – i presupposti applicativi.
In conclusione, quindi, si deve ribadire che il disposto di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. trova applicazione anche all’obbligazione da ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 c.c.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima