Interessi art. 1284 c.c.: la Cassazione attende le Sezioni Unite sui Debiti non Contrattuali
L’ordinanza interlocutoria n. 16063/2024 della Corte di Cassazione mette in pausa una decisione cruciale, in attesa di un chiarimento definitivo da parte delle Sezioni Unite. Al centro del dibattito vi è l’estensione degli interessi art. 1284 c.c., in particolare del comma 4, a tutte le obbligazioni pecuniarie, anche quelle che non nascono da un contratto. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: una Questione di Tassi
Un cittadino ha presentato ricorso in Cassazione contro un decreto emesso dalla Corte d’Appello, in una controversia che lo vedeva contrapposto al Ministero della Giustizia. Tra i vari motivi di ricorso, il quarto sollevava una questione di notevole rilevanza pratica e giuridica, destinata a catalizzare l’attenzione della Suprema Corte.
Il punto nevralgico del dibattito riguardava la corretta interpretazione e l’ambito di applicazione del quarto comma dell’articolo 1284 del Codice Civile. Questa norma prevede che, dal momento in cui ha inizio un processo avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria, il saggio degli interessi legali diventi più elevato, pari a quello previsto dalla normativa speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il Nodo Giuridico sull’Applicabilità degli Interessi art. 1284 c.c.
La questione fondamentale è la seguente: questo tasso di interesse maggiorato si applica solo ai debiti che derivano da un accordo contrattuale, oppure la sua portata è più ampia e abbraccia qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria, come ad esempio quelle derivanti da un fatto illecito o da un indennizzo? L’incertezza interpretativa su questo punto ha generato orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.
Proprio per dirimere questo contrasto e fornire una linea guida chiara, la questione era già stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Parma nell’agosto 2023. La Prima Presidente della Corte aveva quindi assegnato la questione alle Sezioni Unite nel settembre dello stesso anno.
La Decisione della Corte: un Rinvio Prudenziale
Preso atto della pendenza della questione dinanzi al suo massimo organo nomofilattico, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha scelto la via della prudenza. Con l’ordinanza in commento, ha deciso di non pronunciarsi sul ricorso specifico, disponendo invece il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Ciò significa che il procedimento è sospeso e verrà ripreso solo dopo che le Sezioni Unite avranno pubblicato la loro decisione, la quale risolverà in via generale e con efficacia vincolante il dubbio interpretativo.
Le motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza interlocutoria è chiara e risponde a principi di economia processuale e di certezza del diritto. La Corte ha rilevato che il quarto motivo di ricorso sollevava esattamente la stessa questione pendente dinanzi alle Sezioni Unite. Decidere il caso specifico prima della pronuncia delle S.U. avrebbe comportato il rischio di emettere una sentenza potenzialmente in contrasto con il principio di diritto che verrà a breve stabilito. Per evitare pronunce disallineate e garantire un’applicazione uniforme della legge, la scelta più logica e corretta è stata quella di attendere il verdetto dell’organo più autorevole.
Le conclusioni
L’ordinanza, pur non decidendo il merito della controversia, ha importanti implicazioni pratiche. Segnala a tutti gli operatori del diritto (avvocati, magistrati, consulenti) che la questione sull’applicazione estensiva degli interessi art. 1284 c.c. è di massima importanza e in attesa di una soluzione definitiva. La futura decisione delle Sezioni Unite avrà un impatto significativo sul calcolo degli importi dovuti in un’ampia gamma di contenziosi, uniformando il trattamento degli interessi moratori per tutte le obbligazioni pecuniarie portate davanti a un giudice.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso immediatamente il caso?
La Corte ha sospeso la decisione perché una delle questioni legali sollevate nel ricorso, relativa all’applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c. a debiti non contrattuali, è già pendente davanti alle Sezioni Unite della stessa Corte per una pronuncia definitiva.
Qual è la principale questione legale al centro di questa ordinanza?
La questione principale è se il tasso di interesse legale maggiorato, previsto dal quarto comma dell’art. 1284 del codice civile dall’inizio di un processo, si applichi solo alle obbligazioni nate da un contratto o a tutte le obbligazioni pecuniarie, incluse quelle di natura non contrattuale.
Qual è il risultato pratico di questa ordinanza per le parti coinvolte?
Il risultato pratico è la sospensione del giudizio. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo, il che significa che il procedimento riprenderà solo dopo che le Sezioni Unite avranno emesso la loro decisione sulla questione generale degli interessi, che sarà poi applicata al caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15076 – 2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Lagonegro, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 77/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, pubblicato il 25/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente;
rilevato che:
– il quarto motivo di ricorso involge la questione dell’applicabilità del IV comma d ell’art. 1284 cod. civ. anche alle obbligazioni pecuniarie non fondate su un titolo contrattuale, assegnata alle S.U. di questa Corte con provvedimento della Prima Presidente del 18 settembre 2023, a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Parma con ordinanza del 3 agosto 2023;
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda