Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
sul ricorso 38530/2019 proposto da:
DEPOBANK RAGIONE_SOCIALE DEPOSITARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende – controricorrente –
nonché contro
ROMANO NOME
–
intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 682/2019 depositata il 09/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/2/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Reggio Calabria con la sentenza che si riporta in epigrafe, pronunciando sul contenzioso insorto tra la RAGIONE_SOCIALE Popolare dell’Emilia e le proprie controparti in merito al riaddebito in danno della prima di quindici assegni bancari tratti sulla Cassa Rurale di S. NOME illecitamente negoziati presso la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Scilla confluita, da ultimo, in RAGIONE_SOCIALE, ha tra l’altro rigettato l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE
(ICBPI) -divenuta dapprima RAGIONE_SOCIALE ed ora RAGIONE_SOCIALE -inteso ad accertare a quale RAGIONE_SOCIALE banche interessate dalla vicenda il relativo onere, per il momento rimasto in sospeso nel conto corrente interbancario intrattenuto con l’RAGIONE_SOCIALE per la regolazione degli assegni fuori piazza, dovesse fare capo e quale di esse dovesse perciò essere chiamata a farvi fronte.
Avverso la predetta decisione, motivata sul presupposto che gli assegni, inoltrati ai fini di regolazione da RAGIONE_SOCIALE, ancorché pervenuti presso ICBPI, erano andati smarriti presso quest’ultimo, si ché di quest’ultimo andava affermata l’esclusiva responsabilità, ricorre ora a questa Corte Dopobank -ora BFF RAGIONE_SOCIALE -con due motivi, seguiti da memoria, a cui replicano, salvo NOME COGNOME che non ha svolto attività processuale, tutti gli intimati, ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE, con solo controricorso e, con controricorso e memoria, RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per non aver rilevato l’esistenza del giudicato interno seguito al pronunciamento del Tribunale, in parte qua non fatto oggetto di gravame. Si sostiene, più in dettaglio, che, avendo il Tribunale respinto la domanda di RAGIONE_SOCIALE sulla considerazione che la negoziazione illecita degli assegni, di cui aveva rifiutato il riaddebito, era avvenuta con la complicità dei propri dipendenti, questa affermazione non era stata censurata in grado di appello, dove era stato fatto valere il diverso argomento, già esternato in primo grado, che il rifiuto del riaddebito era giustificato dall’inosservanza dei termini di comunicazione del mancato pagamento. Ora -questa la tesi ricorrente -poiché detta affermazione è propedeutica a quella secondo cui la responsabilità dello smarrimento dei titoli è imputabile
al ricorrente, il giudicato sulla stessa rende ultronea la successiva affermazione.
3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.
3.2. Intanto è dubitabile che esso sia debitamente sorretto da un idoneo interesse impugnatorio.
Occorre infatti considerare, stando alle iniziali istanze dell’odierna ricorrente che allorché questa, chiamatavi da RAGIONE_SOCIALE, si era costituita avanti al giudice di primo grado, aveva chiesto in quel giudizio che il Tribunale volesse «condannare la banca che risulterà di giustizia tenuta ad accogliere l’addebito da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del controvalore degli assegni in contestazione … ». Parimenti, in grado di appello, svolgendo appello incidentale, ICBPI aveva chiesto che la Corte adita accertasse ancora a quale banca dovesse far capo l’addebito, atteso il persistente contrasto tra gli istituti bancari interessati anche di seguito al pronunciamento del Tribunale che aveva in tal senso individuato in RAGIONE_SOCIALE la banca obbligata. Orbene, poiché tale ultima statuizione, ancorché fatta oggetto di gravame da parte dell’interessata, è stata confermata dalla sentenza d’appello rigettando l’appello principale da questa proposto ai fini della sua riforma e poiché il decisum enunciato al riguardo dal giudice d’appello non ha formato oggetto di ulteriore impugnazione, avendovi l’interessata prestato acquiescenza, si ché sul fatto che dell’addebito debba essere chiamata rispondere RAGIONE_SOCIALE si è formato il giudicato, ne discende che la sentenza di appello, rimasta sul punto inoppugnata, ha totalmente soddisfatto le attese della ricorrente, con la conseguenza che essa è perciò priva di quell’interesse impugnatorio -inteso come interesse concreto ed attuale a ricorrere al giudice per rimuovere un pregiudizio comunque sussistente anche a seguito di una prima o di una seconda pronuncia giudiziale -che giustifichi l’odierna iniziativa
processuale che va dunque per questo, nella veste del motivo qui in disamina, doverosamente dichiarata inammissibile.
3.3. E’ vero, peraltro, che, di contro alle riportate conclusioni in primo grado ed in appello, la sentenza riferisce anche che ICBPI avesse chiesto la condanna degli interessati all’addebito a proprio favore della somma corrispondenti agli assegni rimasti inaccettati da entrambe le banche interessate e che la Corte d’Appello, essendo emerso che i titoli inoltrati da RAGIONE_SOCIALE a ICBPI erano andati smarriti presso quest’ultima, aveva disatteso la domanda in questione.
Anche tuttavia considerando il motivo sotto questa angolazione si fatica a conglierne la pertinenza rispetto al decisum enunciato dalla corte territoriale, dato che l’illustrazione di esso si astiene dallo spiegare perché la negoziazione illecita degli assegni, che identifica un fatto avulso da ogni apparente connessione causale con gli eventi successivi, possa essere posto in relazione con la circostanza su cui si è pronunciata la Corte d’Appello per rigettare il proposto gravame incidentale. Sicché il motivo si presta, anche in questa luce, ad un preclusivo rilievo di inammissibilità per l’evidente difetto di specificità.
4.1. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e mancata applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per non aver considerato l’indebito vantaggio che RAGIONE_SOCIALE Monte Paschi di Siena, in cui era da ultimo confluita la Cassa Rurale di S. NOME, avrebbe tratto dal procedimento di tramitazione diretta degli assegni tra gli istituti interessati. Si sostiene, più in dettaglio, che se la sentenza di appello non fosse cassata e le parti interessate regolassero la vicenda con rimesse dirette, ciò lascerebbe immutato il sospeso esistente sul conto corrente interbancario con la conseguenza che la parte vittoriosa lucrerebbe il dovuto due volte (una volta direttamente e
una volta per effetto del mancato riaddebito) e la ricorrente resterebbe impoverita dal mancato riaddebito.
4.2. Il motivo è, per come esplicitato, chiaramente inammissibile.
In disparte, per vero, da ogni rilievo in tal senso veicolabile sotto il profilo del difetto di specificità -si ricorda, per vero, che nell’esposizione del motivo devono trovare compendio, segnatamente laddove si denunci un errore di diritto, le ragioni che rappresentino in che modo l’affermazione operata dalla sentenza impugnata ed oggetto di censura si ponga contrasti con il diritto vivente -la doglianza qui rapportata, da un lato, si sostanzia nell’evocazione di un tema estraneo allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE pregresse fasi del confronto processuale, atteso che, da quel che si riferisce, di esso si è fatta menzione solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, onde del tutto correttamente la sentenza impugnata ha omesso di farne commento; dall’altro, sottintende non troppo velatamente un’indiretta postulazione alla rinnovazione del sindacato di merito, chiamando questa Corte ad esercitare, nell’apprezzamento di circostanze afferenti al regolamento dei pagamenti intrabancari, un ufficio estraneo ai propri compiti istituzionali.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE in euro 14200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al
15% per spese generali ed accessori di legge e in favore di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge per ciascuno.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 7.2.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME