Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3116/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME ;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 16 luglio 2021 n. 501; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nella tarda serata del 30.1.2013, poco prima della mezzanotte, quattro uomini si introdussero nell’abitazione di NOME COGNOME e lo derubarono del denaro e delle chiavi dell’automobile. Il derubato telefonò ai Carabinieri prima della mezzanotte denunciando la rapina.
Il mattino del giorno dopo sporse formale denuncia scritta.
In quel lasso di tempo due dei malviventi vennero intercettati da una pattuglia di Carabinieri. Si diedero alla fuga e, per sottrarsi all’inseguimento , invasero l’opposta corsia di marcia investendo il mezzo condotto da NOME COGNOME di anni 25. La giovane perse la vita in conseguenza dell’urto.
Oggetto: impugnazione di sentenza non definitiva -transazione della lite nel giudizio presupposto -conseguenze -carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione .
Nel 2014 i prossimi congiunti di NOME COGNOME convennero dinanzi al Tribunale di Spoleto NOME COGNOME proprietario del veicolo investitore, NOME COGNOME, conducente del suddetto veicolo, e la UnipolSai s.p.a., assicuratore dei rischi della r.c.a. relativi al medesimo mezzo. Chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
La UnipolSai RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE si costituì, sostenendo che dei danni causati dal sinistro dovesse rispondere l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Dedusse che l’art. 122, terzo comma, cod. ass. pone i danni causati da veicoli circolanti prohibente domino a carico del Fondo di garanzia a partire ‘ dal giorno successivo denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza ‘ ; che nel caso di specie la denuncia della rapina era stata sporta prima della mezzanotte, mentre il sinistro era avvenuto dopo; che pertanto alla responsabilità dell’assicuratore r.c.a. sottentrava quella del Fondo.
Il Tribunale di Spoleto trattenne la causa in decisione per risolvere tale questione preliminare; con sentenza non definitiva 28.8.2017 n. 272 rigettò l’eccezione sollevata dall’assicuratore e dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
La sentenza fu appellata dalla UnipolSai.
Nelle more del giudizio d’appello , con istanza congiunta datata 5.2.2021, i difensori delle parti dichiararono nel giudizio di primo grado di avere trovato un accordo transattivo e lasciarono cancellare la causa dal ruolo per inattività delle parti.
Ciononostante la Corte d’appello di Perugia, con sentenza 30.8.2021 n. 501, decise l’appello nel merito e rigettò il gravame proposto dalla UnipolSai s.p.a..
Tale sentenza è stata impugnata per Cassazione dalla UnipolSai con ricorso fondato su un motivo.
Tutte le altre parti sono rimaste intimate.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
È superfluo disporre la rinnovazione della notifica – non andata a buon fine a Visar Dedja, in quanto il ricorso è inammissibile: e tanto in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass., Sez. U., ord. n. 6826 del 2010, confermata costantemente fino ad oggi).
Con l’unico motivo di ricorso la UnipolSai denuncia la violazione dell’art. 122 cod. ass.. Sostiene essere erronea l’interpretazione che la sentenza impugnata ha dato di tale norma. Allega che, nel caso di sinistri causati da veicoli oggetto di furto o rapina, ai fini del trasferimento del rischio dall’assicuratore della r.c.a. al Fondo di garanzia per le vittime della strada quel che rileva non è l’elemento formale ( la presentazione di una denuncia scritta da parte del derubato ), ma è l’elemento sostanziale, e cioè lo spossessamento del mezzo e la circolazione di questo prohibente domino , circostanza che può risultare anche altrimenti che per effetto di una denuncia scritta.
2.1. Il motivo, come accennato, è inammissibile per difetto di interesse.
È infatti la stessa società ricorrente a dichiarare di avere transatto la lite nel corso della quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva confermata in appello e delle cui statuizioni la ricorrente si duole nella presente sede.
La transazione della controversia ha fatto venir meno l’ interesse della ricorrente all’impugnazione , ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
Il giudizio pervenuto fino alla presente sede ha infatti ad oggetto una questione preliminare di merito (la legittimazione sostanziale passiva della UnipolSai s.p.a.), e la transazione sul merito della lite priva di rilevanza la decisione sulle questioni preliminari.
Né il ricorso, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 4 c.p.c., espone con chiarezza se, nonostante la transazione, residui in capo alla UnipolSai un interesse, e quale, alla decisione nel merito del presente giudizio.
Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste intimate tutte le controparti della ricorrente.
P. q. m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile