Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3116/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia 16 luglio 2021 n. 501; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nella tarda serata del 30.1.2013, poco prima RAGIONE_SOCIALE mezzanotte, quattro uomini si introdussero nell’abitazione di NOME COGNOME e lo derubarono del denaro e delle chiavi dell’automobile. Il derubato telefonò ai Carabinieri prima RAGIONE_SOCIALE mezzanotte denunciando la rapina.
Il mattino del giorno dopo sporse formale denuncia scritta.
In quel lasso di tempo due dei malviventi vennero intercettati da una pattuglia di Carabinieri. Si diedero alla fuga e, per sottrarsi all’inseguimento , invasero l’opposta corsia di marcia investendo il mezzo condotto da NOME COGNOME, di anni 25. La giovane perse la vita in conseguenza dell’urto.
Oggetto: impugnazione di sentenza non definitiva -transazione RAGIONE_SOCIALE lite nel giudizio presupposto -conseguenze -carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione .
Nel 2014 i prossimi congiunti di NOME COGNOME convennero dinanzi al Tribunale di Spoleto NOME COGNOME, proprietario del veicolo investitore, NOME COGNOME, conducente del suddetto veicolo, e la RAGIONE_SOCIALE, assicuratore dei rischi RAGIONE_SOCIALE r.c.a. relativi al medesimo mezzo. Chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì, sostenendo che dei danni causati dal sinistro dovesse rispondere l’impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE.
Dedusse che l’art. 122, terzo comma, cod. ass. pone i danni causati da veicoli circolanti prohibente domino a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a partire ‘ dal giorno successivo [a quello RAGIONE_SOCIALE] denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza ‘ ; che nel caso di specie la denuncia RAGIONE_SOCIALE rapina era stata sporta prima RAGIONE_SOCIALE mezzanotte, mentre il sinistro era avvenuto dopo; che pertanto alla responsabilità dell’assicuratore r.c.a. sottentrava quella del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Spoleto trattenne la causa in decisione per risolvere tale questione preliminare; con sentenza non definitiva 28.8.2017 n. 272 rigettò l’eccezione sollevata dall’assicuratore e dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio d’appello , con istanza congiunta datata 5.2.2021, i difensori delle parti dichiararono nel giudizio di primo grado di avere trovato un accordo transattivo e lasciarono cancellare la causa dal ruolo per inattività delle parti.
Ciononostante la Corte d’appello di Perugia, con sentenza 30.8.2021 n. 501, decise l’appello nel merito e rigettò il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Tale sentenza è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un motivo.
Tutte le altre parti sono rimaste intimate.
Il Collegio ha disposto il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
È superfluo disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica – non andata a buon fine a NOME COGNOME, in quanto il ricorso è inammissibile: e tanto in applicazione RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass., Sez. U., ord. n. 6826 del 2010, confermata costantemente fino ad oggi).
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 122 cod. ass.. Sostiene essere erronea l’interpretazione che la sentenza impugnata ha dato di tale norma. Allega che, nel caso di sinistri causati da veicoli oggetto di furto o rapina, ai fini del trasferimento del rischio dall’assicuratore RAGIONE_SOCIALE r.c.a. al RAGIONE_SOCIALE quel che rileva non è l’elemento formale ( la presentazione di una denuncia scritta da parte del derubato ), ma è l’elemento sostanziale, e cioè lo spossessamento del mezzo e la circolazione di questo prohibente domino , circostanza che può risultare anche altrimenti che per effetto di una denuncia scritta.
2.1. Il motivo, come accennato, è inammissibile per difetto di interesse.
È infatti la stessa società ricorrente a dichiarare di avere transatto la lite nel corso RAGIONE_SOCIALE quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva confermata in appello e delle cui statuizioni la ricorrente si duole nella presente sede.
La transazione RAGIONE_SOCIALE controversia ha fatto venir meno l’ interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrente all’impugnazione , ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
Il giudizio pervenuto fino alla presente sede ha infatti ad oggetto una questione preliminare di merito (la legittimazione sostanziale passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e la transazione sul merito RAGIONE_SOCIALE lite priva di rilevanza la decisione sulle questioni preliminari.
Né il ricorso, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 4 c.p.c., espone con chiarezza se, nonostante la transazione, residui in capo alla RAGIONE_SOCIALE un interesse, e quale, alla decisione nel merito del presente giudizio.
Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste intimate tutte le controparti RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
P. q. m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile