Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27171 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27171  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11859/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso  la  sentenza  n.  457/2022 della  CORTE  D’APPELLO  di LECCE, depositata il 12/04/2022;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 10.4.2001 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, esponendo di aver acquistato da COGNOME NOME e COGNOME NOME la proprietà di un terreno con annesso agricolo e di aver comunque usucapito, ex art. 1159 bis c.c. o comunque ex art. 1158 c.c., la proprietà di detto ultimo immobile, in virtù del possesso esercitato per oltre 40 anni uti dominus . Chiedeva quindi l’accertamento della proprietà esclusiva del detto annesso agricolo e dell’antistante area pertinenziale, o comunque della sua intervenuta usucapione.
Si  costituivano  i  convenuti,  resistendo  alla  domanda  e rivendicando,  in  via  riconvenzionale,  la  proprietà  del  cespite oggetto della domanda.
Con  sentenza  n. 1206/2017  il Tribunale accoglieva la domanda,  dichiarando  che  il  vano  in  contestazione  era  stato acquistato per titolo dall’attore, che comunque lo aveva usucapito per averlo posseduto per oltre vent’anni.
Con la sentenza impugnata, n. 457/2022, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame interposto da COGNOME NOME avverso la  decisione  di  prime  cure,  confermandola.  La  Corte  distrettuale precisava, in risposta alle osservazioni contenute negli atti difensivi depositati dalla parte appellata, che il Tribunale non aveva descritto l’annesso agricolo acquistato dallo COGNOME come composto da due vani, bensì da un unico vano.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorrente articola un ‘prologo’ dedicato alla  sussistenza del suo  interesse al ricorso, avendo il giudice di seconde cure affermato, secondo lo COGNOME in modo erroneo, che l’annesso agricolo oggetto di causa era composto da un unico vano, e non invece da due vani.
La censura, che non contiene alcuna specifica censura alla sentenza impugnata, è inammissibile. Va ribadito, al riguardo, il principio  secondo  cui ‘La  proposizione,  mediante  ricorso  per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un non motivo’ (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556).
Con il primo motivo, indicato in ricorso con il numero II, lo COGNOME lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 12 delle Preleggi , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che dalla lettura della sentenza di prime cure emergeva che la domanda dell’odierno ricorrente era stata accolta limitatamente ad un solo vano dell’annesso agricolo oggetto di causa. Poiché, secondo l’odierno ricorrente, il Tribunal e aveva accolto la sua domanda senza alcuna limitazione, la stessa doveva intendersi riconosciuta nella consistenza indicata (anche graficamente, sulla scorta di una planimetria) all’udienza di
precisazione delle conclusioni, e dunque con riguardo a due vani dell’annesso agricolo oggetto di causa.
Con il secondo motivo, indicato con il numero III, il ricorrente denunzia invece la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe pronunciato erroneamente oltre il devolutum .
Le due  censure, suscettibili  di  esame  congiunto,  sono inammissibili.
La  Corte  di  Appello  ha  rigettato  il  gravame  interposto, avverso la decisione di prime cure, dalla parte appellante, senza operare alcuna modificazione rispetto al decisum del Tribunale, che a sua volta aveva accolto la domanda dello COGNOME. Quest’ultimo , quindi, è risultato totalmente vittorioso all’esito del gravame, onde non  ha  alcun  interesse  a  proporre  impugnazione  avverso  una sentenza che non lo vede, neppure parzialmente, soccombente.
Sotto questo profilo, va evidenziato che il ricorrente non lamenta che la Corte di Appello, nella parte motiva della decisione impugnata, abbia sostanzialmente ridotto, o limitato, l’entità della decisione di prime cure, ma appunta le sue doglianze esclusivamente sulla descrizione del bene oggetto della domanda. Sotto questo profilo, non v’è alcun elemento, nella sentenza impugnata, che possa far presumere che il giudice del gravame abbia inteso individuare detto cespite in misura o consistenza diverse da quelle contenute nella decisione di prima istanza. Ed il Tribunale, a sua volta, aveva accolto integralmente la domanda dello COGNOME che, come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3) e dallo stesso ricorso (cfr. pag. 2) si riferiva ad un
terreno agricolo con annesso ‘vano rurale’ di pertinenza. Nessun dubbio sussiste, dunque, circa l’individuazione del bene del quale lo COGNOME si è visto riconoscere la proprietà, che coincide esattamente con quello che egli aveva fatto oggetto della propria domanda giudiziale. Ne consegue che, anche con riferimento alla individuazione dell’oggetto della statuizione, il ricorrente è risultato totalmente vittorioso, onde va esclusa la sua possibilità di proporre impugnazione nei confronti di una decisione che non lo vede, neppure in minima parte, soccombente.
In conclusione, il ricorso dev ‘ essere dichiarato inammissibile. Nulla  per  le  spese,  in  assenza  di  svolgimento  di  attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.  13,  comma 1-quater ,  del  D.P.R.  n.  115  del  2002 -della sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento  di  un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà  atto,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater  D.P.R.  n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 01 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME