Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
sul ricorso 9605/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma presso NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1540/2022 depositata il 7/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La ricorrente CPS impugna, con il supporto di quattro motivi, la soprariportata ordinanza con la quale la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE -in relazione alla vicenda espropriativa avente ad oggetto un fondo di proprietà del RAGIONE_SOCIALE ricadente nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, definitasi per mezzo di cessione volontaria ai rogiti del AVV_NOTAIO del 25.11.2019 (rep. n. 58649; racc. 24900) -statuendo sull’opposizione alla stima proposta dal RAGIONE_SOCIALEto. ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società RAGIONE_SOCIALE, ritenendola soggetto terzo alla procedura espropriativa, rigettando la corrispondente domanda; ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, basata sull’art. 2 del richiamato rogito notarile, ravvisando in ordine ad essa la competenza del Tribunale; ha accolto la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALEto ricorrente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, determinando l’indennità di esproprio spettante al ricorrente, in relazione al cespite espropriato con decreto n. 3/2019 emesso dal RAGIONE_SOCIALE in data 2.9.2019, in complessivi € 841.674,24, oltre in teressi; ha ordinato al RAGIONE_SOCIALE di provvedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato della suindicata somma, oltre interessi come innanzi indicati, detratto l’importo già depositato; ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALEto; ha posto le spese di C.T.U., come stabilite, a carico esclusivo del RAGIONE_SOCIALE; ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALEto al
pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario della società RAGIONE_SOCIALE
Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:
«Il ricorso appare inammissibile per il difetto di interesse e legittimazione ad impugnare in capo alla ricorrente, che non può ritenersi soccombente, tantomeno in ordine alle questioni relative alla determinazione dell’indennità di esproprio riconosciuta al RAGIONE_SOCIALE poiché è stata accolta al riguardo la sua eccezione, preliminare ed assorbente, di difetto di legittimazione passiva ad causam.
Il principio contenuto nell’art. 100 cod. proc. civ. – secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse – si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l’interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. (Cass., Sez. I, 1.7.2008, n. 17957)».
La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata, quindi, fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
In particolare, in replica alle considerazioni sviluppate dalla ricorrente nella memoria, va ribadito, come già osservato nella proposta, che il principio contenuto nell’art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa
è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass., Sez. II, 11/12/2020, n. 28307).
Nel caso di specie, i quattro motivi di ricorso attengono alla determinazione dell’indennità di esproprio, alla quale CPS è estranea, attesa la sua dichiarata carenza di legittimazione passiva; e neppure un interesse a ricorrere potrebbe fondarsi sull’art. 2 del contratto succitato, atteso che la domanda di manleva del RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata inammissibile e la ricorrente non ha dedotto che tale statuizione sia stata impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: (a) di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, somme che si liquidano come in dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 6000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il