Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31606 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31606 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23731-2019 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME ARTEAGA NOME COGNOME, MAHER NOME , COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDICOGNOME presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. 23731/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ESERCIZI AEROPORTUALI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 177/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 373/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME e gli altri lavoratori, in epigrafe specificati, convennero in giudizio la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE e la committente RAGIONE_SOCIALE chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle somme per ciascuno specificate a titolo di controvalore dei ticket restaurant dal 1.12.2015, quando ne era stata interrotta l’erogazione.
Il Tribunale dichiarò nullo il ricorso per omessa deduzione di adeguati elementi di fatto a sostegno della domanda e, nello specifico, del l’indicazione del numero dei giorni per i quali tale ticket sarebbe spettato e delle modalità di corresponsione degli stessi.
La Corte di appello, investita del gravame da parte della RAGIONE_SOCIALE, cui ha aderito la committente RAGIONE_SOCIALE chiamata solidalmente a rispondere, lo ha accolto rigettando le domande dei lavoratori.
3.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la società avesse un interesse specifico ed attuale ad impugnare la decisione di nullità del giudice di primo grado ravvisandolo nell’esigenza di evitare la duplicazioni di ricorsi oltre che nei costi connessi e nell ‘ allungamento dei tempi di definizione della controversia.
3.2. Nel merito poi ha ritenuto che il ricorso non fosse nullo perché ne era chiaro sia il petitum che la causa petendi .
Quindi ha ritenuto infondate le domande in quanto non erano stati né dedotti né provati gli orari di effettiva prestazione dell’attività lavorativa ed il numero dei giorni in cui il ticket sarebbe spettato. Inoltre, gli appellati tardivamente costituiti in appello non avevano depositato le buste paga dalle quali evincere che in passato avevano fruito dei tickets. In sostanza ha ritenuto carente la prova e ha rigettato le domande ritenendo che non fosse necessario accertare se, in astratto, persistesse il diritto ai ticket e ne fosse dovuto il controvalore. 4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto tempestivo ricorso i lavoratori in epigrafe indicati che hanno articolato cinque motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost e degli artt. 88 e 100 c.p.c. e 1175 c.c..
1.1. Ad avviso dei ricorrenti erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto sussistente un interesse attuale e concreto della società, totalmente vincitrice in primo grado, ad impugnare la decisione con la quale era stata accolta l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalla società convenuta.
1.2. Sostengono che la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione delle norme ricordate poiché avrebbe trascurato di considerare che l’impugnazione configurava un abuso del processo e realizzava una violazione dei doveri di lealtà e probità che ai sensi dell’art. 88 c.p.c. devono governar lo.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto sussistente un interesse alla decisione in capo alla società con una motivazione apodittica e senza tenere conto del fatto che, invece, mancava del tutto un interesse concreto ad ottenere
una pronuncia di rigetto integrale atteso che, nelle sue conclusioni di primo grado, la società aveva proprio insistito nell’eccezione di nullità del ricorso formulata, che poi era stata effettivamente accolta.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. I ricorrenti deducono che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che i lavoratori non avessero offerto la prova del loro diritto dal momento che nel giudizio erano state prodotte, oltre all’ accordo sindacale che prevede il diritto al ticket , anche le buste paga che da dicembre 2015 ne attestavano il mancato pagamento. Pertanto, era onere della datrice di lavoro allegare e dimostrare che le somme chieste non spettavano.
Con il quarto motivo, poi, è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo , ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. consistente nel fatto che dalle buste paga era attestata la percezione fino a una certa data dei ticket restaurant . Rilevano che, per quanto concerne i datori di lavoro precedenti alla RAGIONE_SOCIALE, la circostanza della percezione dei ticket non era stata mai contestata dalle convenute. Quanto al periodo successivo, sostengono che era stata documentata la persistente vigenza degli accordi durante l’appalto della RAGIONE_SOCIALE e la erogazione dei ticket fino a novembre 2015. Inoltre, erano state prodotte le buste paga che attestavano le presenze di ciascun lavoratore. Deducono che di tali fatti la Corte non aveva tenuto conto incorrendo nella denunciata violazione motivazionale.
Con l ‘ultimo motivo di ricorso si deduce ancora, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , l’omesso esame di fatto decisivo.
5.1. I ricorrenti sostengono che, allegata e documentata la percezione del ticket fino a novembre 2015 e la loro mancata erogazione dal dicembre 2015, era stata denunciata l’illegittimità della revoca anche in relazione alla violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ma la Corte, omettendo del tutto l’esame della questione , si era limitata
ad accertare erroneamente che non erano state prodotte le buste paga.
I primi due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
6.1. Ritiene il Collegio di aderire e dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte in una fattispecie analoga dove si è rammentato che ‘l’interesse all’ impugnazione è manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e deve essere desunto dall’utilità giuridica e non meramente di fatto che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone. Tale interesse si collega, pertanto, alla soccombenza anche parziale nella precedente fase di giudizio ed è normalmente escluso in capo alla parte integralmente vittoriosa. Salvo il caso in cui dalla motivazione della sentenza dedursi un’implicita statuizione contraria all’interesse della parte nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato, la parte vittoriosa non ha interesse ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione (cfr. Cass. 10/07/2015 n. 14473 ed ivi le richiamate Cass. n. 26921 del 2008 e Cass. n. 11180 del 1996). ‘
6.2. In sostanza è necessario che si possa ravvisare una sostanziale soccombenza dell’impugnante nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole per le sue posizioni giuridiche derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata (Cass. 12/04/2013 n. 8934, 07/05/2009 n. 10486, 02/04/2006 n. 6546).
6.3. Fatta questa premessa ritiene il Collegio che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla società che non aveva un interesse qualificato a vedere riformata la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento di una eccezione formulata dalla società stessa, era stato dichiarato nullo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
6.4. Condivisibilmente il giudice di primo grado sulla base delle deduzioni delle parti ha qualificato l’eccezione della convenuta come eccezione di nullità e, pertanto, ha proceduto con precedenza al l’ es ame della regolarità dell’atto introduttivo del giudizio ed in particolare l’esistenza dei requisiti minimi di ammissibilità dello stesso, trattandosi di questione logicamente preliminare alla valutazione della fondatezza o meno della domanda.
6.5. La verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce, infatti, indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Correttamente la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, che sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (proprio quella ravvisata nella specie), deve essere dichiarata preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr. Cass. 17/01/2014 n. 896, 05/02/2008 n. 2732).
6.6. La società convenuta, che veda accolta l’eccezione di nullità dalla stessa formulata, non può essere considerata neppure parzialmente soccombente e, pertanto, non è titolare di un interesse concreto ed attuale ad impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, neppure lamentando un ipotetico pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa, trattandosi di evenienza non idonea ad integrare l’interesse ad impugnare (cfr. Cass. 07/04/2015 n. 6894).
6.7. Ne consegue che in un caso, come quello in esame, non è ravvisabile la sostanziale soccombenza nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole per le posizioni giuridiche derivanti dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata (Cass. 12/04/2013 n. 8934, 07/05/2009 n. 10486, 02/04/2006 n. 6546).
6.7. Essendo, come detto, la soccombenza la condizione costitutiva dell’interesse all’impugnazione – che in essa ha origine e consegue ad una statuizione del giudice a quo
capace di arrecare pregiudizio alla parte, che tende a rimuoverlo, proprio con il rimedio dell’impugnazione – se non c’è soccombenza non c’è interesse ad impugnare (Cfr. Cass. 29/09/2016 n. 19323).
6.8. Va qui ribadito che la soccombenza di una parte e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza devono essere esclusi “nel caso in cui l’absolutio ab instantia sia avvenuta per effetto di una statuizione meramente processuale, potendo in tal caso configurarsi interesse al gravame soltanto in presenza di rituale proposizione di domanda riconvenzionale finalizzata all’esame del merito. Infatti, posto che l’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice a quo, ravvisando un ostacolo processuale all’esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anziché esaminarla nel merito” (cfr. Cass. s.u. n. 21289 del 2005, Cass. n. 1915 del 2003, n. 9710 del 2002, n. 5610 del 2000, Cass. n. 16016 del 2014, Cass. 20672 del 2015).
6.9. Peraltro, l’interesse ad impugnare deve essere interno al processo, per la ricorrenza di un concreto interesse dipendente da un pregiudizio connesso alla statuizione del giudice e non derivante da ragioni estranee, quali in particolare la considerazione che, di fronte ad una dichiarazione di nullità o di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, l’attore possa reiterare la domanda in un nuovo processo (Cass. 8 febbraio 2003, n. 1915).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, che non aveva interesse a proporlo, deve essere dichiarato inammissibile.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso rende ultroneo l’esame delle ulteriori censure che attengono al merito della questione controversa.
Ne consegue la cassazione senza rinvio, a norma dell’ art. 382, comma 3, ult. pt. c.p.c., della sentenza impugnata, con regolazione delle spese del giudizio di appello e del presente
di legittimità, liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.
9. Con la sua memoria la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso rispetto ad alcuni lavoratori che avrebbero sottoscritto delle conciliazioni chiedendo che nei loro confronti sia dichiarata cessata la materia del contendere. Rileva tuttavia il Collegio che sulla cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione a tale specifica questione controversa non vi è affatto accordo tanto che i ricorrenti contestano specificatamente che per effetto dell’accordo conc iliativo sia effettivamente ve nuto meno l’interesse alla decisione . Ne consegue che non si può dar seguito alla chiesta pronuncia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e dichiara inammissibile l’appello.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di appello liquidate in € 3.300,00 oltre spese generali e oneri di legge. Condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
La Presidente NOME COGNOME