Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6662-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 5345/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE ricorso per decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto a quest’ultima il pagamento della somma di €31.474,65 , oltre interessi. A sostegno delle sue pretese, la RAGIONE_SOCIALE lamentava di non aver ottenuto il pagamento di talune fatture emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, riferite alla realizzazione del campionario primavera estate a marchio Esercito Italiano.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Padova, eccependo l’inesistenza a suo favore delle prestazioni indicate nelle fatture emesse, e specificando che la reale destinataria delle stesse fosse la RAGIONE_SOCIALE (della quale la RAGIONE_SOCIALE all ‘epoca dei fatti era socia di minoranza), di cui chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa.
1.3. Ottenuta l’autorizzazione del giudice, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di €31.474,65 a favore di RAGIONE_SOCIALE La pronuncia veniva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava e dichiarava che RAGIONE_SOCIALE nulla deve alla RAGIONE_SOCIALE relativamente alla pretesa di questa. Condannava, pertanto, quest’ultima alla restituzione di quanto eventualmente corrispostole da RAGIONE_SOCIALE
A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che:
il riconoscimento della posizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE da parte del Tribunale di Padova risulterebbe da elementi indiziari;
-a superamento di detti elementi indiziari soccorrono le dichiarazioni di natura confessoria del consigliere delegato della creditrice, rese in una causa nella quale la RAGIONE_SOCIALE non era
parte, ma che per la provenienza, per la natura logica e chiara delle medesime, si considerano prova atipica idonea a superare gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della sentenza;
a comprovare l’assenza di rapporti negoziali fra la creditrice RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE soccorrono altri elementi di prova, e cioè una fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima regolarmente onorata, un verbale di assemblea dei soci del 10 gennaio 2017 con allegata una relazione dell’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE che comprova l’inesistenza di debiti e che, pertanto, supera le attestazioni di cui al precedente verbale dell’assemblea dei soci del 23 ottobre 2015 richiamato nella sentenza del giudice di prime cure come indizio – che perde, quindi, valore.
La sentenza veniva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE per la cassazione, e il ricorso affidato a due motivi.
In prossimità dell’adunanza, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusto mandato del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE e previa autorizzazione del Giudice Delegato, depositava dichiarazione della mancanza di interesse da parte della Procedura Fallimentare alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nel presente giudizio.
La RAGIONE_SOCIALE si difendeva depositando controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE restava contumace.
Con comparsa di costituzione la RAGIONE_SOCIALE conferiva nuovo mandato -giusta procura speciale allegata all’AVV_NOTAIO COGNOME, in sostituzione degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In prossimità dell’adunanza la cont roricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quali gli artt. 2730 cod. civ., 116 e 229 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il giudice di seconde cure ha deciso quasi esclusivamente sulla base di dichiarazioni testimoniali alle quali ha riconosciuto contenuto confessorio: la ricorrente contesta tale contenuto, e quindi il loro valore di prova legale, poiché le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE non hanno contenuto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, come pure richiede l’art. 2730 cod. civ., essendo state raccolte nella sua qualità di teste in altro processo.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il ricorrente sottolinea che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE era stato anche consigliere della stessa società all’epoca dei fatti: fatto storico che, se opportunamente valutato, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda. L’amministratore della RAGIONE_SOCIALE, infatti, prima di ricoprire questa carica era stato consigliere della stessa società: quindi, era a conoscenza anche dei rapporti con i vari fornitori, compresa la RAGIONE_SOCIALE, intercorsi nell’ottobre 2015, cioè durante la prima assemblea della RAGIONE_SOCIALE, dalla quale risultavano esistenti i debiti della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
3 . Preliminarmente all’ analisi dei motivi di ricorso, deve essere affrontata la questione dell’interesse concreto ad impugnare della RAGIONE_SOCIALE ex art. 100 cod. proc. civ. sollevata dalla controricorrente (pp. 8 11): la Corte d’Appello, omettendo di condannare, nel
dispositivo, la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma originariamente ingiunta nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE avrebbe con ciò escluso la soccombenza sostanziale dell’odierna ricorrente, poiché il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti è stato revocato, né vi è stata alcuna sentenza di condanna.
Del resto, la creditrice è rimasta contumace in appello, rinunciando alle domande originariamente formulate e non riproposte: pertanto, si è formato sul punto giudicato interno, e nulla potrà essere vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’odierna ricorrente .
3.1. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione , per quanto di ragione. E’ principio consolidato quello per cui la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l’accoglimento ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021, Rv. 661062 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016, Rv. 639809 -01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 12067 del 24/05/2007, Rv. 597141 – 01). Tale situazione si è verificata nel caso che ci occupa, posto che il Tribunale aveva accolto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, escludendo pertanto che l’opp onente fosse la debitrice di CDM per il titolo azionato, individuando la debitrice nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Appellata la pronuncia da detta ultima società, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto appellare in via incidentale condizionata la sentenza di Tribunale, nella parte in cui aveva escluso che debitrice fosse la RAGIONE_SOCIALE. Sì che, in definitiva, su tale capo di pronuncia e, quindi, sull’esclusione della posizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE, si è formato giudicato implicito.
Si osserva, infine, che l’interesse dell’attuale ricorrente ad impugnare in cassazione si sarebbe potuto configurare solo ove la stessa avesse impugnato la statuizione di condanna alle spese, resa dalla Corte del merito, statuizione che la parte non ha invece reso oggetto di impugnativa.
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad impugnare della RAGIONE_SOCIALE
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €4.0 00,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda