Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5992 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5992 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9458/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PRATO-PISTOIA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 545/2019 pubblicata il 26/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La cooperativa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (NOME COGNOME) ed NOME COGNOME in proprio chiesero al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che fosse dichiarata la non debenza dei contributi previdenziali quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE nel verbale unico di accertamento e notificazione del 10/02/2012 nei confronti della cooperativa (della quale COGNOME era legale rappresentante), e delle sanzioni quantificate dalla DTL di RAGIONE_SOCIALE nel verbale di ispezione del 10/02/2012, sempre afferente alla RAGIONE_SOCIALE, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dei verbali.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò nel merito le domande proposte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dal COGNOME in proprio.
La sentenza del giudice di prime cure fu appellata dal solo COGNOME, in proprio, per la sopravvenuta cancellazione della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese.
La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato la inammissibilità del gravame proposto da NOME COGNOME, sul presupposto che all’appellante fossero addebitabili unicamente le violazioni amministrative di cui alla legge n.689/1981 di competenza e rilevate dalla DTL; e che con riferimento a tali violazioni l’opposizione originariamente proposta da COGNOME era inammissibile perché proposta nei confronti del verbale di accertamento, e non di ordinanza ingiunzione.
Per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME, con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt.100, 112, 324 e 345 cod. proc. civ., dell’art.2907 cod. civ., dell’art.22 della legge n.689/1981 e dell’art.24 del d.lgs. n.46/1999.
Deduce che con riferimento alla azione di accertamento negativo da lui esperita il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la mancanza di interesse ad agire ab origine; e che in mancanza di una pronuncia espressa del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sulla ammissibilità dell’azione nemmeno poteva ritenersi la formazione di un giudicato implicito sulla questione dell’interesse ad impugnare i verbali.
Deve in primo luogo escludersi la rilevanza del c.d. giudicato implicito sull’interesse ad agire, agitata dalla parte ricorrente anche nella memoria illustrativa (con richiamo a Cass. S.U. n. 24172/2025). E ciò in considerazione del fatto che nel caso in esame la statuizione del giudice di prime cure è stata impugnata dalla odierna parte ricorrente proprio con
riferimento al tema della (in)sussistenza dell’interesse ad agire in accertamento negativo; e che l’impugnazione è stata riproposta anche in questa sede, con il primo mezzo.
Rectius, la questione della effettiva sussistenza dell’interesse ad agire in accertamento negativo è stata correttamente devoluta alla corte territoriale.
Tanto premesso, il Collegio intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, in tema di interesse alla impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all’eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all’utilità concreta che, in quanto diretta all’eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione (da ultimo, Cass. n.9062/2025).
Con particolare riferimento ai requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, come previsti dall’art.366 cod. proc. civ., deve ritenersi che il ricorrente abbia l’onere di allegare il pregiudizio che si propone di rimuovere per mezzo della impugnazione, perché questa allegazione vale ad integrare i motivi per i quali si chiede la cassazione, ex art.366 comma primo n.4 cod. proc. civ.
Il Collegio ritiene che la censura proposta con il primo mezzo sia sotto questo profilo del tutto carente, perché il ricorrente non allega in modo sufficientemente specifico quale sarebbe il concreto pregiudizio che la sua impugnazione mira ad eliminare, almeno in parte. Prospettazione resa ancora più necessaria alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, nel quale il ricorrente non contesta le decisioni dei giudici del
merito con riferimento alla debenza dei contributi e delle sanzioni oggetto dei verbali di accertamento e ispezione, ma si limita a pretendere una sostanziale retrodatazione della inammissibilità dell’azione esperita ─ nella piena consapevolezza della sua radicale infondatezza (cfr. le pagg. 9 e 10 del ricorso) ─ dal giudizio di appello al primo grado di merito.
Rectius, il ricorrente non prospetta in modo specifico quale sarebbe il vantaggio concreto derivante dalla sostituzione della statuizione di infondatezza nel merito della azione di accertamento negativo con una statuizione di inammissibilità della stessa.
Deve poi rilevarsi che la corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’interesse ad impugnare la sentenza del giudice di prime cure anche in considerazione della insussistenza di una situazione di soccombenza. Il giudice di prime cure, nel pronunciarsi nel merito dell’azione di accertamento negativo, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e DTL.
La parte ricorrente non poteva certo dolersi del rigetto di una eccezione sollevata dalle controparti, perché rispetto a tale statuizione erano RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a risultare soccombenti.
La parte ricorrente è invece risultata soccombente nel merito dell’azione di accertamento negativo (con riferimento al verbale della DTL), ma nessuna impugnazione è stata proposta a tale riguardo.
La corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello proposto dalla odierna parte ricorrente perché non soccombente rispetto alla questione devoluta con il motivo di impugnazione. Il primo motivo è dunque infondato.
Con il secondo primo motivo (art.360 comma primo n.1 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt.37 cod. proc. civ.
14 . Il ricorrente deduce che con riferimento alla azione esperita l’AGO difettava ab origine di giurisdizione, spettando questa alla pubblica amministrazione (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
15 . Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall’insegnamento di Cass. S.U. n. 21260/2016, secondo il quale l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione. La censura è pertanto infondata.
Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.97 e 103 cod. proc. civ., con riferimento al regime delle spese di lite da parte del giudice di prime cure, e della ritenuta inammissibilità dell’appello anche nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte della corte territoriale.
La censura, affastellata e di non immediata intellegibilità, è infondata perché la corte territoriale ha liquidato le spese del grado d’appello secondo il regime della soccombenza (l’appello era proposto dal solo COGNOME), e non risulta che nell’atto di appello l’odierno ricorrente avesse sollevato ─ in via subordinata ─ alcuna censura con riferimento alla liquidazione delle spese da parte del giudice di prime cure, essendosi invece limitato a chiedere la declaratoria di inammissibilità della domanda già proposta.
I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio d ell’RAGIONE_SOCIALE ; euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; euro 3.000,00 per compensi oltre a alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; euro 3.000,00 per compensi oltre a alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; euro 3.000,00 per compensi oltre a alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME