Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31588 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9806/2019 proposto da:
NOME COGNOME , difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME
RAGIONE_SOCIALE Valenti;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 404/2019 del 21/03/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio dell’8/11/2023 .
Fatti di causa
Nel 2016 RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Giudice di pace di Modena nei confronti di NOME COGNOME un decreto ingiuntivo di circa € 1680 a titolo di corrispettivo per la fornitura di cinque porte. L’opposizione al decreto ingiuntivo, fondata sul rilievo del difetto di legittimazione passiva, poiché il contratto era stato sottoscritto da NOME per
conto del padre NOME COGNOME, veniva rigettata in primo grado. In secondo grado il Tribunale ha dichiarato l’appello improcedibile per mancata costituzione tempestiva del debitore ingiunto appellante. Nel corso del giudizio di secondo grado NOME è venuto a mancare ai vivi.
Ricorre in cassazione il debitore ingiunto appellante con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il creditore ingiungente con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. – Con il primo motivo il debitore ingiunto censura che il Tribunale abbia ritenuto improcedibile l’appello rilevando che il deposito della citazione sia avvenuto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione, cioè nell’immediatezza della prima udienza di trattazione. Si deduce violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo. Si fa valere in particolare che la causa di appello è stata iscritta a ruolo in via telematica il 27/09/2017, un giorno dopo la notifica a mezzo p.e.c. della citazione in appello, con contestuale deposito di procura, nota d’iscrizione a ruolo, fascicolo di parte e file della citazione in formato .pdf firmato digitalmente. Il 2 febbraio 2018, entro quindi la data dell’udienza di comparizion e ex art. 350 c.p.c. del 16 febbraio 2018, sono poi state depositate in via telematica: (a) le p.e.c. di notifica del 27/7/2017 (relata, accettazione e deposito incluse) in formato .pdf, con attestazione di conformità, della sentenza di primo grado; (b) le p.e.c. di notifica del 26/7/2017 (accettazione e deposito incluse) in formato .eml alla società appellata presso il suo difensore domiciliatario del procedimento monitorio contenenti la citazione in appello, la procura alla lite, la relata di notifica (tutte firmate digitalmente).
2. -Il ricorso è da dichiarare inammissibile poiché – come rilevato anche nel controricorso a p. 10 l’ interesse a proporlo è venuto meno già nel corso del giudizio di appello. Il debitore ingiunto (ricorrente in cassazione) ha fondato la propria difesa – nei confronti della pretesa creditoria azionata attraverso il procedimento di ingiunzione – sul rilievo del difetto di legittimazione passiva. Egli aveva fatto valere che il contratto era stato da lui sottoscritto per conto del padre NOME. Sono agli atti sia il certificato di morte di quest’ultimo (occorsa il 30/9/2018), che la dichiarazione di successione del 21/1/2019, dalla quale risulta la qualità di erede di NOME COGNOME. In forza dell’acquisizione di tale qualità, è venuto meno il motivo portante della difesa articolata dal ricorrente nei gradi di merito. In altri termini, in quanto erede del padre, egli ha acquisito la legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla venditrice. Ne segue che il suo interesse a far valere in sede di legittimità il vizio censurato era venuto meno (in modo chiaramente apprezzabile da lui) già al tempo della proposizione del ricorso per cassazione. Che l’interesse ad impugnare sia da valutare in relazione all’utilità giuridica che può derivare dall’eventuale accoglimento del mezzo di impugnazione è giurisprudenza costante: cfr., tra le altre, Cass. 38054/2022.
3. -Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
I noltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unifi cato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 /11/2023.