Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24892 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 24892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 20392/2023
promosso da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti ricorrente
contro
Prefettura di Siracusa in persona del Prefetto pro tempore , intimato
avverso l’ordinanza n. 271/2023 del Giudice di pace di Siracusa, pubblicata il 29/03/2023, resa nel proc. n. 3382/2021 R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza pubblica del 05/06/2024 dal Cons. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del l’Avvocat a Generale COGNOME che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, il quale ha illustrato la proprie difese, aggiungendo che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato con decreto del Tribunale di Catania n. 3524/2022 RG;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Siracusa, NOME COGNOME cittadino senegalese, proponeva impugnazione contro il decreto di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera adottato dal Questore di Siracusa del 02/12/2021 e notificato in pari data.
Il Giudice di Pace di Siracusa, con ordinanza, rigettava l’ impugnazione ritenendo infondati tutti i motivi di censura.
Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’ Amministrazione è rimasta intimata.
Disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 34844/2024, il Collegio, ravvisato che il ricorso era stato proposto e notificato esclusivamente nei confronti del Prefetto della Provincia di Siracusa, sebbene il procedimento si fosse svolto davanti al Giudice di Pace nei confronti del Questore della Provincia di Siracusa, quale autorità che aveva emanato il provvedimento impugnato, rimetteva la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza data la questione di diritto di particolare rilevanza, relativa al se l’errata identificazione dell’autorità legittimata a resistere nel giudizio di cassazione si traduca nella mancata instaurazione del rapporto processuale ovvero costituisca una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice.
Il Pubblico Ministero , nella persona dell’Avvocata Generale NOME COGNOME ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378, c.p.c., concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Nel corso dell’udienza, il difensore del ricorrente ha allegato che il proprio assistito ha ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato con decreto del Tribunale di Catania n. 3524/2022 RG;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «V iolazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2 comma 6 e 13 comma 7 del D.Lgs. n. 286/98 e all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 394/1999, per avere il giudice di pace omesso di valutare la mancata traduzione dei provvedimenti di respingimento e di allontanamento nella lingua conosciuta dal ricorrente, l’omesso accertamento e identificazione dell’idioma conosciuto dal r icorrente, la lingua wolof ampiamente diffusa nel suo Paese di origine, il Senegal, e l’assenza di alcuna motivazione sui motivi della omessa traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario degli atti.»
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 10 comma 4 e 19, comma 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, agli artt. 4 e 19 paragr.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 3 del d.l.vo 142/2015, per avere il giudice di pace, omesso di accertare la sussistenza di cause di inespellibilità del ricorrente, alla stregua delle prospettazioni e allegazioni documentali relative al pericolo di subire persecuzioni o danni gravi in caso di rimpatrio.»
Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 8 parag.1 della direttiva 2013/32/UE, all’art.10 bis comma 1 del d.l.vo 25 del 2008, per avere il giudice di pace omesso di accertare alla stregua della prospettazione del ricorrente e della documentazione allegata se la
Questura abbia informato il ricorrente della possibilità di richiedere la protezione internazionale.»
Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; per omesso esame circa il fatto decisivo consistente nelle allegazioni prodotte in corso di causa, relative al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, attestanti le condizioni di vulnerabilità psico fisica del ricorrente e il prospettato pericolo di subire persecuzioni o gravi danni in caso di rimpatrio nel Paese di origine.»
Occorre preliminarmente rilevare che dalla documentazione depositata dal ricorrente si evince che quest’ultimo ha impugnato il decreto di diniego della protezione internazionale, adottato dalla Commissione territoriale, ed ha conseguito la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato (v. nota di deposito del 24/10/2024).
All’udienza pubblica, come sopra riportato, il difensore del ricorrente ha affermato che, poi, il medesimo ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato.
Tale circostanza impone la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse ad agire.
3.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».
Questa Corte ha più volte affermato che l’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno. Ne deriva che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto
in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).
In numerose pronunce, questa stessa Corte ha efficacemente ribadito che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, consistendo nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/03/2007).
In quanto condizione dell’azione, l’interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, quale espressione del bisogno di tutela giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17029 del 11/08/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14649 del 11/06/2013).
3.2. Il presente giudizio ha origine dall’impugnazione del decreto di respingimento differito, il quale, a seguito del riconoscimento dello stato di rifugiato, dedotto dalla difesa del ricorrente, ha perso di efficacia e non potrà mai più essere eseguito.
Nessuna utilità può dunque ottenere la parte dell’accoglimento d ell’impugnazione proposta (Cass., Sez. 1, n. 109 del 07/01/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 333 26 dell’ 11/11/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22017 del 24/07/2023).
3.3. Non può ritenersi persistente l’interesse a ll’impugnazione per l ‘eventuale incidenza dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento espulsivo sulla maturazione di futuri ed eventuali diritti del cittadino straniero, poiché, come sopra evidenziato, l’interesse a d agire deve essere concreto e attuale.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, non essendosi l’intimata difesa con controricorso .
Non si applica l’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 per essere il processo esente.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile