SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9578 2024 – N. R.G. 00017550 2023 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 01 10 2024
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AVV_NOTAIO, all’udienza del 1.10.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°17550/2023 vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e RAGIONE_SOCIALE, come da procura allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Torre Annunziata, ex lege domiciliato in Roma, presso la Cancelleria del Tribunale in Roma, INDIRIZZO; – RICORRENTE -Parte_1 C.F._1
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso di essa in INDIRIZZO INDIRIZZO; – RESISTENTE -Controparte_1
Oggetto : diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente e conseguente declaratoria, al riconoscimento ai sensi del combinato disposto dell’art.3 L.206/2004 e dell’art.1 del D.P.R.243/2006, regolamento emanato in attuazione dall’art.1 comma 565 RAGIONE_SOCIALE Legge 266/2005, dell’aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura RAGIONE_SOCIALE pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l’istante in epigrafe indicata, premesso di essere orfana dell’ex Capo Reparto RAGIONE_SOCIALE vittima del dovere, come da decreto di riconoscimento n. prot.NUMERO_DOCUMENTO, iscrizione n. NUMERO_DOCUMENTO rilasciato dal in data 28/05/2019, lamentava che, malgrado istanza inoltrata il 3.3.2023, il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE gli aveva con provvedimento a firma del Dirigente datato 13.3 2023 negato il beneficio dell’aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura RAGIONE_SOCIALE pensione, nonché’ il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Persona_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_2
Argomentato in merito alla giurisdizione del giudice del lavoro, alla legittimazione passiva del convenuto e richiamata la normativa in materia, concludeva chiedendo: ‘1Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale familiare superstite di Vittima del Dovere (figlia) al riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura RAGIONE_SOCIALE pensione, nonché’ il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall’art.3 RAGIONE_SOCIALE legge 206/2004. 2- Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento del beneficio con emissione di relativo Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali’ , vinte le spese. CP_1 CP_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio il sollevando eccezione di nullità del ricorso per genericità e violazione dell’art.414 nn. 3 e 4 c.p.c. e di difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestata la pretesa, concludeva per il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda. Controparte_1
Onerata la RAGIONE_SOCIALE di parte ricorrente di chiarire se l’assistito fosse occupato e nel caso se svolgesse o avesse svolto attività quale dipendente RAGIONE_SOCIALE o nel settore privato e disposto più volte rinvio a tal fine, decorso inutilmente il termine concesso, la causa all’odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, quale familiare superstite di (figlia), al riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica Persona_2
maturata, la misura RAGIONE_SOCIALE pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Atteso che tale tipo di accertamento si appalesa utile alla parte solo nell’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in favore di pubblica amministrazione o impresa privata, mancando nell’atto introduttivo ogni indicazione in merito allo stato di occupazione, il giudice onerava la RAGIONE_SOCIALE dell’istante a fornire le necessarie precisazioni.
Ebbene, concesso alla parte rinvio a tal fine, all’udienza del 17.1.2024 veniva disposto rinvio per addotta impossibilità a presenziare del difensore di parte ricorrente per problemi di salute. L’udienza successiva fissata per il 26.3.2024, termine per il deposito di quanto già richiesto fissato sino a 10 gg. prima, andava deserta per assenza di entrambe le parti.
All’odierna udienza la RAGIONE_SOCIALE istante chiedeva nuovo termine per l’adempimento cui si opponeva controparte per intervenuta decadenza.
Dispone l’art. 100 c.p.c. che ‘Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse’. Principio dell’interesse ad agire che è una delle cosiddette condizioni dell’azione così che, in carenza di tale interesse, il giudice non può passare all’esame RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda nel merito. In altre parole, onde agire in giudizio l’istante deve avere un interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice, interesse che deve essere RAGIONE_SOCIALE, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concreto cui si intende porre rimedio con l’azione.
In quanto condizione dell’azione, l’assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio essendo interesse generale evitare un’inutile attività processuale.
Ebbene, malgrado la fissazione di diversi rinvii e l’indicazione a verbale di un termine ultimo per il deposito di documentazione attestante lo stato di occupazione, la RAGIONE_SOCIALE istante non ha dato alcuna prova, come era suo onere, che in capo alla propria assistita esistesse interesse alla pronuncia giudiziale. Dato rimasto ignoto anche alla quinta udienza di trattazione durante la quale sostituto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente chiedeva nuovamente termine.
Ne consegue dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda.
La pronuncia in rito giustifica l’integrale compensazione dei compensi di lite.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso; compensa i compensi di lite. Roma, l’1.10.2024
Il AVV_NOTAIO