Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12532 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29777-2019 proposto da:
REBULLA NOME COGNOME e VEGNENTE NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e COGNOME e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 66/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 25.7.2006 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Lucca, esponendo che in un precedente giudizio avevano invocato, nei confronti dei medesimi convenuti, l’accertamento della loro proprietà sulla particella 4609; che in quella diversa causa i convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale accertarsi il loro intervenuto acquisto della proprietà di detta particella per usucapione; che nella pendenza di quel primo giudizio i convenuti avevano sopraelevato il loro edificio, realizzato una gronda aggettante ed aperto una veduta. Gli attori chiedevano quindi, in tesi, per il caso di accertamento della loro proprietà sulla particella 4609, la condanna dei convenuti a demolire la gronda aggettante su detta porzione e a chiudere la veduta, perché aperta in violazione delle norme in tema di distanze; in ipotesi, qualora nel precedente giudizio fosse accolta la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dall’COGNOME e dalla COGNOME, la condanna di questi ultimi ad arretrare la sopraelevazione da loro realizzata, perché a distanza dal confine inferiore a quella legale.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 967/2013, rigettava tutte le domande, ritenendo che la sopraelevazione fosse stata eseguita in aderenza; che l’apertura realizzata dai convenuti non costituisse veduta ma luce; che la domanda di demolizione della gronda aggettante fosse assorbita dall’intervenuto accoglimento della domanda riconvenzionale di
usucapione nel primo giudizio di rivendicazione di cui anzidetto, poiché, a seguito dell’acquisto, in capo ai convenuti, della particella 4609, detta gronda non aggettava più sul terreno degli attori.
Con la sentenza impugnata, n. 66/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione NOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che gli originari attori avevano formulato domande ipotetiche, senza avvedersi che essi avevano in realtà formulato distinte richieste, in via alternativa l’una rispetto all’altra, a seconda dell’esito della domanda di usucapione della particella 4609 che i convenuti avevano proposto, in via riconvenzionale, in un diverso, ma connesso, giudizio.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che, in ogni caso, l’interesse degli attori era sopravvenuto in corso di causa, per effetto del passaggio in giudicato della decisione conclusiva del primo giudizio pendente tra le parti, che si era concluso con l’accertamento dell’usucapione, in favore dell’COGNOME e della COGNOME, della proprietà della particella 4609.
Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 2909 c.c. e 153 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la produzione del documento attestante l’intervenuta formazione del giudicato esterno sulla domanda di usucapione della particella 4609 di cui anzidetto.
Ed infine, con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che i convenuti COGNOME e COGNOME avevano conseguito la proprietà della particella 4609 per usucapione.
Per ragioni di priorità logica, va esaminato innanzitutto il secondo motivo, che pone la questione dell’esistenza del giudicato esterno relativo all’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di COGNOME e COGNOME, della proprietà della particella 4609.
La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto i ricorrenti deducono che la sentenza conclusiva del giudizio in cui NOME e NOME avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione, che aveva accolto tale richiesta, sarebbe stata depositata il 2.2.2017 e sarebbe passata in giudicato un anno e 46 giorni dopo la sua pubblicazione, e quindi il 5 marzo 2018, ma non danno atto che la decisione era stata prodotta, nel presente giudizio, corredata dalla necessaria attestazione di passaggio in giudicato, prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c. In proposito, va data continuità al principio secondo cui ‘La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione
di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza’ (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022, Rv. 664109; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018, Rv. 650322). Fa eccezione a questo principio il caso in cui la parte nei cui confronti viene eccepita l’esistenza del giudicato esterno ammetta o riconosca espressamente la sua intervenuta formazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023, Rv. 669781; conf. Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018, Rv. 647893).
I ricorrenti, pertanto, avrebbero dovuto indicare in quale momento, e con quale strumento processuale, la copia della sentenza dalla quale deriverebbe l’eccepito giudicato esterno, corredata dalla prescritta attestazione ex art. 124 disp att. c.p.c., sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito, o in alternativa con quale atto del giudizio medesimo la parte avversa, odierna controricorrente, avrebbe espressamente riconosciuto ed ammesso l’intervenuta formazione del predetto giudicato (anche perché la sentenza impugnata dà atto espressamente che la parte appellata, odierna controricorrente, non aveva affatto ammesso l’esistenza del ridetto giudicato esterno: cfr. pag. 4 della sentenza). In difetto di tale indicazione, la doglianza è carente del richiesto grado di specificità e va dichiarata, di conseguenza, inammissibile.
L’inammissibilità del secondo motivo implica il rigetto del primo, con il quale gli odierni ricorrenti contestano la decisione della Corte di Appello, nella parte in cui essa ravvisa il loro difetto di interesse ad agire, avendo essi proposto una soluzione incerta e futura, fondata su una ipotesi di definizione di un precedente giudizio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). In effetti, le domande che essi avevano
formulato non erano soltanto alternative l’una all’altra, ma fondate su una ipotesi di definizione di un precedente giudizio, in senso favorevole agli attori -e dunque con rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione che in quella diversa causa era stata spiegata dai convenuti- ovvero in senso sfavorevole per loro -e quindi con accoglimento della predetta domanda di usucapione-.
Sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv. 553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). Non può dirsi attuale, né concreto, l’interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi, il cui esito, peraltro, ben avrebbe potuto essere diverso da quello ipotizzato, in via alternativa, dalla odierna parte ricorrente. Come esattamente
rilevato dalla Corte di Appello, infatti, quel primo giudizio, in cui erano state formulate dalle odierne parti contrapposte domande, di rivendicazione e di usucapione, della particella 4609, avrebbe potuto concludersi con una pronuncia in rito, ovvero anche con il rigetto di ambedue le domande (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo, con il quale si denunzia la statuizione con la quale la Corte di Appello avrebbe ritenuto inammissibile la produzione, dopo la precisazione delle conclusioni, della sentenza costitutiva dell’eccepito giudicato esterno, è a sua volta inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione. Dopo aver rilevato la tardiva produzione di detto documento, infatti, la Corte territoriale ha comunque dato atto che l’odierna parte ricorrente non aveva affatto provato l’esistenza del dedotto giudicato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Né tale prova emerge dal ricorso, che pure riporta la trascrizione integrale della sentenza della Corte distrettuale n. 247/2017 (cfr. pagg. 19-39 del ricorso), poiché la detta trascrizione non riporta l’attestazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c. La ratio della decisione, dunque, non riposa sulla tardività del deposito, ma sulla inidoneità del documento prodotto dagli odierni ricorrenti ai fini della dimostrazione dell’esistenza del giudicato esterno da essi eccepito, e non risulta attinta dalla censura in esame: sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata’ (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27/03/2024, non massimata).
Il quarto motivo, infine, è esso pure inammissibile perché deduce un vizio di omesso esame di fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. In ogni caso, con esso si continua a denunziare
l’omessa rilevazione dell’esistenza di una statuizione di usucapione della particella 4609, e dunque si attinge ancora la statuizione con la quale il giudice di seconde cure non ha ravvisato l’esistenza del giudicato dedotto dagli odierni ricorrenti. Va rilevato, sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, ‘… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733) . Non sono quindi ‘fatti ‘ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda