Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32546 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: intermediazione finanziaria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20571/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1014/2021, depositata il 3 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello di Bari, depositata il 3 giugno 2021, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande dei predetti NOME COGNOME e NOME COGNOME di accertamento della nullità degli ordini aventi a oggetto operazioni finanziarie per difetto della forma scritta del relativo contratto quadro, inosservanza degli obblighi informativi, carenza di accordo negoziale, in ragione dell’abusivo riempimento di f ogli in bianco e di moduli prestampati, e difetto di causa, in considerazione dell’assenza di alea in capo all’intermediario finanziario e dell’immeritevolezza d elle operazioni, in via subordinata, di annullamento di tali operazioni per dolo, in relazione alle modalità con cui era stato carpito il loro consenso, e, in ogni caso, di condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme versate in relazione alle operazioni eseguite, oltre interessi, e al risarcimento dei danni, anche in ordine alle illegittime segnalazioni effettuate presso la RAGIONE_SOCIALE gestita dalla Banca d’Italia;
la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudizio di primo grado, nel quale era volontariamente intervenuta ad adiuvandum NOME COGNOME, quale cointestataria di uno dei rapporti dedotti in giudizio, si era concluso con il rigetto delle domande attoree, ha disatteso il gravame, confermando la decisione del Tribunale in ordine alla fondatezza dell’ecce zione di prescrizione sollevata dalla banca ed evidenziando che il conseguente rigetto della domanda restitutoria e di quella risarcitoria per prescrizione faceva venir meno l’interesse degli appellanti a una pronuncia sulle proposte domande di nullità contrattuale;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ., 1325 e 1418 cod. civ., 21 e ss. t.u.f.,
117, nn. 1 e 3, t.u.b., 28 Delibera Consob 1° luglio 1998, n. 11522, e 37, primo comma, Reg. 2007, n. 16190, e la mancata pronuncia sulle domande di accertamento della nullità delle operazioni finanziarie dedotte in giudizio, per aver la Corte di appello ritenuto che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione aveva fatto venir meno l’interesse ad agire degli appellanti in ordine alle proposte domande di nullità;
evidenziano, in proposito, che il loro interesse ad agire si rinviene nella certezza del diritto e nella incidenza di tali domande, laddove accolte, in una diversa statuizione in tema di spese processuali;
il motivo è inammissibile;
la Corte di appello ha, sul punto, osservato che gli appellanti erano privi di un interesse ad agire in ordine alle domande di nullità proposte, avuto riguardo al fatto che le stesse erano state avanzate al fine esclusivo di ottenere una pronuncia di accoglimento di una domanda conseguenziale di ripetizione e/o di restituzione e/o di risarcimento del danno e che la ritenuta prescrizione della domanda conseguenziale faceva venir meno la prospettiva di un risultato utile giuridicamente apprezzabile ritraibile dal l’ accoglimento delle predette domande;
a fronte di una siffatta argomentazione i ricorrenti richiamano il loro interesse nella certezza del diritto che, tuttavia, è privo dei caratteri di concretezza e attualità necessari perché possa ritenersi sussistente l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. (cfr., in tema, Cass. 9 maggio 2024, n. 12733; Cass. 27 dicembre 2021, n. 41688; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27151);
del pari non pertinente è il riferimento alla diversa regolazione delle spese processuali cui l’esame delle domande di nullità avrebbe potuto dare luogo, atteso che il giudice di merito avrebbe potuto comunque attribuire rilevanza alle questioni sottese a tali domande ai fini del riparto delle spese processuali anche in assenza di una espressa statuizione sulle domande medesime;
con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio;
sostengono, in proposito, che la Corte di appello avrebbe omesso l’esame di numerose operazioni poste in essere da l novembre 2004 in poi -ossia, nel decennio antecedente la notifica dell’atto di citazione e, dunque, sottratte all’operatività della eccepita prescrizione e che avevano avuto conoscenza, sia pure parziale, delle contestate operazioni, eseguite dalla banca a loro insaputa, solo in data 5 aprile 2005, con la produzione in (un diverso) giudizio dei relativi estratti conto depositati dal difensore della banca, acquisendo, poi, la documentazione (parziale) relative alle singole operazioni solo in data 27 settembre 2012;
-lamentano che la banca aveva dolosamente occultato la documentazione contrattuale e contabile relative alle operazioni finanziarie in oggetto e, in generale, ai rapporti di conto corrente in essere tra le parti, ignorando le richieste inviate tra il 2004 e il 2007 ai sensi dell’art. 119 t.u.b.;
il motivo è inammissibile;
-per quanto attiene alla dedotta omessa considerazione delle operazioni poste in essere successivamente al decennio anteriore l’atto interruttivo della prescrizione, la doglianza non rispetta il requisito dell’autosufficienza ;
infatti, atteso che tale questione non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata, era onere della parte ricorrente allegare la sua avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censure, sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la sua fondatezza , giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere;
in ordine alle tempistiche e alle modalità con cui i ricorrenti hanno avuto contezza delle contestate operazioni, nonché al dedotto doloso occultamento da parte della banca della relativa documentazione contrattuale e contabile, tali circostanze sono state esaminate dal giudice di merito, per cui la doglianza si risolve, sul punto, in una critica alla valutazione di tali elementi probatori da questi effettuata che non è prospettabile in questa sede;
quanto, infine, alla deduzione secondo cui la banca avrebbe dolosamente ignorato le richieste inviate tra il 2004 e il 2007 ai sensi dell’art. 119 t.u.b. di consegna di copia di tale documentazione, la doglianza non si confronta con la decisione impugnata la quale ha affermato che tale circostanza era inidonea a impedire il decorso del termine prescrizionale eccepito dalla banca convenuta;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025.
Il Presidente