Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25520 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20543-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 597/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 3258/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
SANZIONE
DISCIPLINARE
IMPIEGO PUBBLICO
R.G.N. 20543/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
Il signor NOME COGNOME esponendo di esser stato sottoposto a procedimento disciplinare per il rifiuto opposto allo svolgimento delle mansioni assegnategli di aggiornamento documentale dei dati concernenti l’amianto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’annullamento delle sanzioni della sospensione dal servizio senza retribuzione per tre mesi e del trasferimento presso altra sede comminategli all’esito del procedimento disciplinare dalla Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC).
Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento della sanzione disciplinare e dichiarava inammissibile la domanda di annullamento del trasferimento.
La Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dal lavoratore, ritenendo privo di interesse ad agire il dipendente che, nelle more del giudizio, era stato licenziato dall’ARPAC.
Avverso detta sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME con due motivi, assistito da memoria, cui ha resistito l’Agenzia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell’art. 100 c.p.c .
I l dipendente lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto lo stesso carente dell’interesse ad agire .
Il motivo è fondato.
La Corte distrettuale richiama in motivazione la pronuncia di questa Corte secondo cui (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 30584 del 28/10/2021) in tema di dequalificazione professionale,
proposta domanda di reintegrazione nelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento posseduto non accompagnata da una domanda (di condanna o di accertamento del diritto) al risarcimento del danno, la cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa determina il sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire per impossibilità di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile, in quanto il mero accertamento dell’inadempimento datoriale non importa automaticamente l’insorgenza di una pretesa risarcitoria in favore del lavoratore demansionato.
Tale richiamo è stato utilizzato dalla Corte territoriale per sostenere la carenza di interesse del dipendente all’annullamento della sanzione disciplinare per intervenuto licenziamento.
Orbene, premessa la piena condivisione di questo Collegio in ordine al principio espresso nella anzidetta pronuncia, si deve evidenziare come la stessa non sia applicabile alla fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte nel presente giudizio.
Ed invero, il lavoratore conserva un interesse ad agire relativamente all’annullamento della sanzione disciplinare anche successivamente alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro in considerazione della richiesta di condanna dell’amministrazione al rimborso delle somme detratte per la sospensione dal servizio senza retribuzione per tre mesi.
Pertanto, permane l’interesse del dipendente licenziato all’annullamento della sanzione disciplinare nella misura in cui il suo accoglimento comporterebbe un eventuale riconoscimento della predetta domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo si eccepisce l’ omesso esame circa un fatto principale e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.p.c.
I l ricorrente lamenta l’omissione di motivazione da parte della Corte di Appello che non ha considerato e valutato le eccezioni insistentemente sollevate dallo stesso, ossia che l’Ente datoriale assegnava mansioni diverse e non specifiche rispetto al bando di concorso a cui aveva partecipato il ricorrente, senza alcuna plausibile motivazione.
4. Tale motivo è inammissibile.
La censura è diretta ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e in particolare delle mansioni che l’amministrazione avrebbe richiesto al dipendente il cui adempimento sarebbe stato contestato dal medesimo con conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Come è noto è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2022, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Ciò posto, la Corte ha accertato che il lavoro assegnato al dipendente di aggiornamento non fosse finalizzato allo svolgimento da parte del Morgillo di mansioni concernenti l’amianto, trattandosi di formazione esclusivamente documentale su aspetti normativi ed analitici delle sostanze contenenti l’amianto in chiave formativa e propedeutica allo svolgimento dell’attività di competenza dell’unità di assegnazione.
Tale accertamento esclude la sussistenza delle censure lamentate finalizzate a richiedere una rivalutazione dei fatti come operata dal giudice di merito.
In conclusione, va accolto il solo primo motivo di ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte di Cassazione in data 22 maggio 2025.
Presidente NOME COGNOME