Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8632/2023 R.G.
proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (DFNSMN70M60G482V), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato (c.f. NUMERO_DOCUMENTO, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14455 del 5/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME avuta conoscenza della cartella di pagamento n. 097 2017 0119758063000 (recante crediti per sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. e asseritamente notificata il 4/11/2017) tramite acquisizione di estratto di ruolo in data 2/4/2021, agiva nei confronti dell ‘ agente della riscossione e dell ‘ ente impositore per far accertare l ‘ intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notificazione della cartella stessa;
-instaurato il contraddittorio con Agenzia delle Entrate – Riscossione e con Roma Capitale, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 19313/2021, accoglieva la domanda;
-adito dall ‘ agente della riscossione, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14455 del 5/10/2022, accoglieva l ‘ impugnazione e respingeva l ‘ iniziale domanda attorea;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, preceduti da un rilievo preliminare sull ‘ ammissibilità della domanda;
-Agenzia delle Entrate – Riscossione e Roma Capitale resistevano con distinti controricorsi;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-in via preliminare la difesa di Loreto di Cesare rappresenta
-si rileva, innanzitutto, che il Tribunale -pur richiamando la decisione di Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283 -ha esplicitamente mancato di pronunciarsi sull ‘ ammissibilità dell ‘ iniziativa processuale dell ‘ odierno ricorrente e, infatti, ha accolto l ‘ appello nel merito: perciò, non si ravvisa un giudicato interno, preclusivo dell ‘ esame della questione da parte di questa Corte;
-in relazione alle azioni volte a contestare le risultanze dell ‘ estratto di ruolo e, segnatamente, le cartelle di pagamento asseritamente non notificate e i crediti da queste recati, la menzionata sentenza di Cass. Sez. U., 6/09/2022, n. 26283 -con riguardo alla possibilità di impugnare direttamente atti di riscossione di cui si assume la mancanza di una rituale notificazione e la scoperta tramite acquisizione dell ‘ estratto -rileva che l ‘ art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l ‘ art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973 con l ‘ inserimento del comma 4bis , non ha stabilito soltanto che «L ‘ estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell ‘ art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all ‘ art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell ‘ economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all ‘ art. 48bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
-come statuito dalle Sezioni Unite, la citata norma riguarda anche le entrate extratributarie e con essa «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione ‘ diretta ‘ , stabilisce quando l ‘ invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell ‘ incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l ‘interesse ad agire Questa condizione dell’ azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti …, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell ‘ ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell ‘ impugnazione È quindi coerente che l’ interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … L’ interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità …»;
-nella specie, il ricorrente afferma di essere titolare di un interesse qualificato che lo abilita alla contestazione del credito risultante dalla cartella in ragione del pregiudizio che potrebbe derivargli «essendo soggetto percettore di pensione da parte dell ‘ INPS»;
-a convinto avviso del Collegio, la mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell ‘ azione richiesta dall ‘ art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la citata disposizione richiede che «il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio» e, cioè, un interesse ad agire qualificato che -in base a regole generali -dev ‘ essere dotato del requisito dell ‘ attualità;
-infatti, «L ‘ interesse ad agire, previsto quale condizione dell ‘ azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che
senza il processo e l ‘ esercizio della giurisdizione l ‘ attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche» (in proposito, tra le altre, Cass. Sez. 2, 8/05/2024, n. 12532, Rv. 671493-01);
-l ‘ odierno ricorrente nemmeno prospetta un pregiudizio attuale alla percezione degli emolumenti dovuti da INPS consistente, ad esempio, in una sospensione dell ‘ erogazione o anche solo nella minaccia di sospensione, sicché difetta in toto persino l ‘ allegazione (non soltanto la dimostrazione) di un interesse attuale alla proposizione dell ‘ azione de qua ;
-il precedente richiamato (Cass. Sez. T, Ordinanza n. 33838 del 16/11/2022) non giova alla tesi del ricorrente: infatti, il principio espresso (se esaminato nella sua interezza e non artatamente ‘ ritagliato ‘ come nel ricorso) conferma che questa Corte ha preteso un interesse attuale, non integrato dalla mera percezione di emolumenti pensionistici, ma concretamente derivante dalla già avvenuta sospensione, una prima volta, della loro erogazione: «il ricorrente … ha dimostrato di avere interesse all’ impugnazione dell ‘ estratto di ruolo, in ragione del fatto che è titolare di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa del ruolo in oggetto, è suscettibile di essere sospeso (ed in effetti è già stato sospeso una prima volta), in vista della verifica di cui all ‘ art. 48bis , d.P.R. n. 602/1973»;
-anche a voler prescindere dalla succitata disciplina legislativa, si rileva, poi, che «costituisce condizione di ammissibilità dell ‘ azione di accertamento negativo di un diritto l ‘ avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che
ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l ‘ originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell ‘ opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall ‘ opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l ‘ agente della riscossione incaricato dal Comune creditore)» (Cass. Sez. 3, 12/09/2024, n. 24552, Rv. 672260-01); «la deduzione dello stato d ‘ incertezza diviene elemento conformativo della domanda quale offerta al contraddittorio della controparte; l ‘ istante, cioè, non può limitarsi ad affermare l ‘ acquisita conoscenza, tramite l ‘ estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d ‘ incertezza che sorregge, sostanziando l ‘ interesse ad agire, l ‘ azione, latamente preventiva, di accertamento negativo; e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito; in difetto, residuerà un ‘ azione di accertamento ‘ pura, ‘ ovvero una sorta d ‘ interpello giudiziale come tale non riconoscibile, ‘ in radice ‘ , come una pretesa ‘ avversariale ‘ scrutinabile nel quadro dell ‘ attuale ordinamento processuale» (Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n. 7353);
-per quanto esposto è, dunque, irrilevante la disamina delle censure svolte dal ricorrente col ricorso per cassazione, perché, quand ‘ anche fossero fondate, a norma dell ‘ art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l ‘ azione non poteva essere iniziata e proseguita in difetto di allegazione e dimostrazione di un interesse ‘ qualificato ‘ alla contestazione della cartella di pagamento, in tesi invalidamente notificata;
-consegue a quanto esposto, a norma dell ‘ art. 382 c.p.c., la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito;
-ad avviso del Collegio le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta
interpretazione nomofilattica dell ‘ art. 12, comma 4bis , D.P.R. n. 602 del 1973;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio le decisioni di merito; compensa le spese dell ‘ intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,