Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8486/2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
– controricorrenti – nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3457/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 2715/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’accoglimento della domanda di accertamento negativo concernente due avvisi di addebito relativi a pretesi debiti contributivi, avvisi mai notificati ma contenenti crediti da dichiararsi prescritti.
La Corte territoriale ha precisato che la tutela invocata non era ammissibile a fronte dell’assenza di qualsiasi attività di notifica degli avvisi di addebito in quanto non si era creata alcuna situazione di incertezza giuridica posto che nessuna iniziativa esecutiva era stata intrapresa dall’Agente della riscossione.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’interessato con un motivo cui resistono, con distinti controricorsi, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo ed unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc.civ. gli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 e assume che la Corte di merito abbia errato nell’escludere l’interesse a proporre, con l’impugnazione del ruolo,
un’azione di accertamento negativo e a far valere la prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie, in ragione dell’inesistenza della notifica degli atti in astratto idonei a interromperla.
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte territoriale, dopo avere ricostruito tutti gli strumenti di tutela che l’ordinamento appresta nel sistema della riscossione dei crediti degli enti previdenziali, puntualizza che il ricorrente ha dedotto che gli avvisi di addebito non sono stati notificati (circostanza ammessa dallo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ha, altresì, dichiarato, nel corso del giudizio di merito, che nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall’agente della riscossione).
L’odierno ricorrente si è limitato a dedurre la fortuita cognizione degli avvisi di addebito, dopo il rilascio dell’estratto di ruolo, e a chiedere l’accertamento dell’omessa o dell’invalida notifica di tali atti, senza indicare il concreto pregiudizio che ne deriverebbe in relazione allo svolgimento del procedimento di riscossione.
La sentenza impugnata mostra di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell’ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass. n. 6723 del 2019). L’interesse all’azione di accertamento negativo sorge solo in una situazione di obiettiva incertezza, che non si riscontra quando l’amministrazione non abbia promosso alcuna azione esecutiva (Cass., n. 7353 del 2022; Cass. n.25834 del 2023): l’incertezza sostanzia l’interesse ad agire quando non possa essere superata senza l’intervento del giudice (sentenza n. 29294 del 2019) e il contribuente vanta un interesse ad agire, ove deduca la mancata o l’invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o intenda far valere eventi estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella, e prospetti in ambedue le ipotesi una situazione d’incertezza oggettiva.
Né la soluzione muta a seguito dell’introduzione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4-bis nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12 che, applicabile anche ai crediti previdenziali (Cass. nn. 10859, 10848, 10595, 7348 del 2023) nonché ai processi pendenti (Cass. S.U. n. 26283 del 2022) dispone:
“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4 codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del regolamento di cui al D.M. dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Invero, la disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha dunque plasmato l’interesse ad agire.
Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende anche ai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848; 20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348).
In conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 cod.proc.civ.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 1.200,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, a favore di ciascun controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.