Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15315 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15315 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14559-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Estratto di ruolo
Interesse ad agire.
R.G.N.14559/2021
COGNOME
Rep.
Ud.13/03/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 232/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 384/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con il ricorso introduttivo della lite, NOME COGNOME conveniva in giudizio l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando l’estratto di ruolo richiesto in data 30 aprile 2018; assumeva, al riguardo, di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in esso indicati; chiedeva, pertanto, accertarsi, a vario titolo, non dovute le somme oggetto degli atti medesimi.
Il Tribunale dichiarava inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’impugnazione e compensato integralmente le spese di lite.
A fondamento del decisum , ha osservato come «anche nel merito, l’appello (fosse) infondato » sussistendo la prova delle notifiche degli avvisi e delle cartelle di pagamento. Ha aggiunto («si rileva, inoltre, ») come l’appellante non avesse svolto alcuna contestazione nel merito della pretesa creditoria e come, in relazione alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli avvisi, difettasse il suo interesse ad agire.
Ha proposto ricorso in cassazione NOME COGNOME con sei motivi. Hanno resistito, con controricorso, gli Enti in epigrafe e la società di riscossione.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c.- è dedotta la nullità della sentenza in relazione al «negato ingresso da parte del Tribunale» del tempestivo disconoscimento effettuato dal ricorrente ex art. 214,215 e 216 c.p.c.
Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. -è dedotta la nullità della sentenza per avere ritenuto che gli atti (avvisi di addebito e cartelle di pagamento) fossero stati ritualmente notificati benché depositati all’ufficio postale per assenza temporanea del destinatario.
Con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della legge nr. 53 del 1993 in relazione alle notifiche effettuate via pec dagli
enti convenuti. Si assume l’inesistenza delle notifiche.
Con il quarto motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. -è dedotta la nullità della sentenza, per avere la Corte di appello ritenuto correttamente notificati dal messo notificatore gli atti,
in caso di assenza temporanea del ricevente, nonostante l’assenza di prova della ricezione delle cartoline delle raccomandate informative.
Con il quinto motivo ai sensi dell’art. 360 nr . 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione della normativa relativa all’interesse ad agire e all’impugnativa dell’estratto di ruolo in relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso per accertamento negativo del credito, successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi.
Con il sesto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge quanto alla ritenuta idoneità dei pagamenti effettuati dal ricorrente ad interrompere la prescrizione.
È preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta , come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa. Come indicato nello storico di lite, il ricorrente ha proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un estratto di ruolo avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica.
La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsioni dell’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
Le previsioni richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis , prima dell’abrogazione disposta, a decorrere dal gennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta
impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale. La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta.
La Corte di appello non si è espressamente pronunciata su tale profilo (v. Cass. nr. 30952 del 2024), nella prospettiva che la normativa menzionata impone, sicché non è riscontrabile alcun vincolo derivante da un eventuale giudicato, che possa precludere il rilievo officioso demandato a questa Corte.
Nel concreto, parte ricorrente non ha prospettato elementi che dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dell ‘applicazione dell o jus superveniens e del l’intervento delle Sezioni Unite, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, per compensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che il giudizio non poteva essere proposto, per difetto di interesse ad agire.
Compensa interamente tra le parti le spese del l’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 13 marzo