Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23123 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
sul ricorso 16709/2024 proposto da:
CEFALÙ 20 SCARL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in FOGGIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in CEFALUINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende e
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 243/2024 depositata il 31/01/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La RAGIONE_SOCIALE Cefalù 20 ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di due motivi, ai quali resiste l’intimato con controricorso, mentre non ha svolto attività processuale RFI, l’impugnata ordinanza con la quale la Corte d’appello di Palermo, pronunciando sull’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la stima delle indennità dovutegli da RFI per l’espropriazione di un’area di sua proprietà, ha proceduto alla determinazione di quanto richiesto, rigettando nel contempo le domande proposte dal Ferrara nei confronti dell’odierna ricorrente e compensando le spese di lite tra dette parti.
Riguardo al proposto ricorso il consigliere delegato dal presidente della sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.:
«Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge: art. 32 e 40 DPR 327 2001, mal governo dei criteri indennitari dettati per le aree inedificabili, carenza assoluta di motivazione, perché, pur accertata e premessa la natura inedificabile delle aree espropriate, la Corte di appello ha attribuito loro, senza alcuna motivazione, un valore del tutto avulso da quello agricolo, ragguagliato ad ipotetiche ed indimostrate utilizzazioni intermedie. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge dell’art. 37 DPR 327/2001 e lamenta errata attribuzione della maggiorazione del 10% nonostante fosse stata liquidata un’indennità per aree non edificabili.
Il ricorso appare inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
La RAGIONE_SOCIALE ha visto infatti respingere tutte le domande nei suoi confronti proposte e non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile -peraltro neppure prospettato in ricorso -a insorgere avverso le statuizioni emesse nei confronti di RFI. L’unica pronuncia inizialmente sfavorevole nei confronti di RAGIONE_SOCIALE è quella della compensazione delle spese processuali, che non è però oggetto di alcun motivo di censura.
Si propone la definizione del ricorso ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.».
la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata quindi fissata l’odierna udienza in camera di consiglio.
Ha depositato memoria solo la parte ricorrente.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Di contro all’argomento primariamente sviluppato dal ricorrente va invero rinnovato l’avviso che «in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’articolo 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento» (Cass., Sez. I, 29/12/2022 n. 38054), sicché rettamente se ne è esclusa la ricorrenza nel caso di specie, non essendo risultata la ricorrente, all’esito d’intentato giudizio, soccombente se non nello unico profilo della disposta compensazione delle specie di lite, non oggetto però di censura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’articolo 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 7.000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 2.500,00, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 15.5.2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME