Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
Oggetto: titoli di credito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 157778/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 280/2024, depositata il 12 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 12 gennaio 2024, di reiezione del l’ appello per la riforma della ordinanza del locale
Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. alla emissione di un nuovo assegno circolare, per l’importo di euro 3.948,31, in luogo di quello emesso in forza di assegnazione ex art. 533 cod. proc. civ., o, in caso di materiale inesistenza o estinzione del titolo, al pagamento del l’equivalente numerario portato da tale titolo e al risarcimento dei danni;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, dopo aver rilevato che all’esito de lla procedura di pignoramento presso terzi era stato assegnato alla ricorrente l ‘i mporto pari al 50% di quanto indicato nel titolo, ha evidenziato che l’azione non era esperibile essendo intervenuta la relativa prescrizione ex art. 84 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e che in ogni caso la richiesta di restituzione della somma avrebbe dovuto essere indirizzata all ‘ emittente il titolo in esame, che nel caso di specie non era la banca convenuta, bensì l’RAGIONE_SOCIALE;
ha, quindi, ritenuto che la ordinanza impugnata resistesse alle censure articolate con i motivi di appello, condividendo, in particolare, quanto affermato dal Tribunale in ordine al fatto che non era la banca convenuta, terzo pignorato, a doversi attivare per il rimborso dell’assegno circolare , non essendo a ciò legittimata;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE;
-a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-il primo motivo è così rubricato: «IN VIA PRELIMINARE SULL’INTERESSE AD AGIRE dell’istante nei confronti del soggetto richiedente l’emissione del titolo scaduto EX ART. 100 CPC E SULL’ISTANZA DI PRONUNCIA EX ART. 374 CPC »;
evidenzia, in proposito, l’esistenza di un suo effettivo interesse ad agire non potendo aliunde ottenere il soddisfacimento del proprio
credito;
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 228, 547 e 553 cod. proc. civ., art. 1, comma 343, l. 23 dicembre 2005, n. 266, e 2733 cod. civ., per aver la sentenza impugnata rilevato la carenza di legittimazione passiva della banca convenuta, omettendo di valutare l’intervenuta sostituzione nell’obbligo ad adempiere d ella banca e, dunque, il suo subentro, a seguito dell’emissione dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., nella qualità di ordinante l’emissione dell’ assegno circolare, e il fatto per cui, a seguito della prescrizione dell’azione di pagamento della somma portata dall’assegno circolare , la relativa provvista era confluita nel l’apposito Fondo gestito dalla RAGIONE_SOCIALE;
la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile « ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., trattandosi di controversia analoga ad altre già decise con ordinanze numero 8793/2024 e numero 15145/2024 della Corte di cassazione. Il ricorso non offre argomenti per riconsiderare la questione. La funzione di filtro in entrata del procedimento di cui all’articolo 380 bis c.p.c. esime dall’elencare gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, alcuni dei quali evidenziati dalla controricorrente»;
il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione;
può aggiungersi, in relazione alle osservazioni contenute nella memoria deposi tata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. -e in disparte dal fatto che le ragioni di inammissibilità esposte nella proposta non hanno trovato replica alcuna sicché, già solo per questo fatto le considerazioni di cui alla memoria non dovrebbero trovare seguito -, che se è vero che non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, tuttavia il riconoscimento d ell’ interesse ad agire in capo all ‘ assegnatario postula che «la parte attrice alleghi (ed
asseveri) l’esistenza di uno specifico e peculiare bisogno di accesso agli strumenti di tutela cognitiva, cioè a dire di una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile, ritraibile dall’esperimento di detti strumenti e non già offerta dal titolo esecutivo posseduto, altrimenti difettando un’imprescindibile condizione dell’azione » (così, oltre alle decisioni menzionate nella proposta, Cass. 25 luglio 2025, n. 21413);
orbene, parte ricorrente deduce che l ‘ ordinanza di assegnazione non consentirebbe l’iscrizione dell’ipoteca, ma di tale deduzione non si documenta l ‘ avvenuta rappresentazione avanti al giudice di merito, per cui la doglianza non rispetta il requisito della autosufficienza;
non ravvisandosi, dunque, il dedotto contrasto di giurisprudenza va disattesa l’istanza di rimessione del ricorso all’esame delle Sezioni Unite;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540);
-il ricorrente va, dunque, condannato, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 1.400,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro
1.400,000 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 settembre 2025.
Il Presidente