Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17178/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 106/2024, depositata il 24/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha adito il tribunale di Genova, chiedendo di accertare che il convenuto NOME COGNOME aveva ricevuto donazioni di denaro nulle per carenza della forma ad substantiam e di ordinare la restituzione dell’intero importo erogato.
Il convenuto ha resistito, sostenendo che le donazioni dovevano considerarsi di modico valore dato l’ingente patrimonio d ella
donante, o semplici dona zioni d’uso , giustificate dai rapporti affettivi e di convivenza intrattenuti con l’attrice.
Il Tribunale ha accolto la domanda; la sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME.
Nel corso del giudizi o di appello l’attrice è deceduta e si è costituita in prosecuzione la figlia NOME COGNOME, dichiarandosi unica erede della madre.
In pendenza dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c. NOME COGNOME ha depositato il testamento di NOME COGNOME, col quale egli era stato nominato erede universale, e l’atto di accettazione dell’eredità , chiedendo di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere.
La Corte d’app ello ha respinto il gravame, ritenendo tardive le produzioni documentali e sostenendo di non dover definire le questioni successorie; ha confermato che le donazioni, per il rilevante importo donato, non potevano considerarsi di modico valore o donazioni d’uso , non essendo indicate le occasioni o le ricorrenze conformi agli usi che avevano occasionato le elargizioni. La cassazione della sentenza è chiesta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME ha resistito con controricorso e con memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del ricorso: i singoli motivi espongono con la dovuta specificità le censure proposte, con una puntuale argomentazione delle questioni in diritto e una compiuta replica alle motivazioni della sentenza impugnata, senza necessità di ulteriori requisiti di contenuto.
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 100 e 110 c.p.c., per avere la Corte di Appello ammesso la costituzione in giudizio di NOME quale erede di NOME COGNOME benché quest’ultima avesse nominato il ricorrente suo erede universale.
Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e la violazione de ll’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1253 c.c., per avere la sentenza dichiarato inammissibile la produzione del testamento e del l’atto di accettazione dell’eredità di NOME COGNOME nella pendenza dei termini dell’art. 190 c.p.c. , e per non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere nonostante che il donatario fosse divenuto successore a titolo universale della donante.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 100 c.p.c., 770, comma 2, c.c. e 783 c.c., per avere la pronuncia escluso che, per effetto della pubblicazione del testamento e dell’accettazione dell’eredità , fosse venuto meno l’interesse alla lite e la legittimazione di NOME COGNOME. Il ricorrente ribadisce che le elargizioni dovevano considerarsi liberalità d’uso in presenza di un rapporto more uxorio tra le parti o donazioni di modico valore in considerazione dell’ingente patrimonio mobiliare e immobiliare della donante.
Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
NOME COGNOME è deceduta l’8 gennaio 202 3, in pendenza del giudizio di appello.
Il 16 marzo 2023 è stato pubblicato il testamento che nominava erede universale NOME COGNOMECOGNOME il quale il giorno successivo ha acce ttato l’eredità con atto notarile.
La causa è stata trattenuta in decisione il 10.3.2023, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.; il deposito del testamento dell’attrice e dell’accettazion e dell’eredità da parte di NOME COGNOME è avvenuto in data 8.5.2023, in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
La produzione documentale non incorreva nel divieto posto dall’art. 345 c.p.c. poiché non era volta a provare il fondamento dell ‘originaria pretesa ma a dar conto della sopravvenuta carenza di interesse alla lite e del difetto di legittimazione di NOME COGNOME a proseguire il giudizio, costituitasi nella qualità di erede unica della madre, dovendo il giudice accertare la sussistenza di un concreto
interesse a far dichiarare la nullità della donazione e a disporre le restituzioni a seguito della nomina testamentaria e della concentrazione in capo al convenuto della qualità di donatario e di successore universale della donante, non potendosi prescindere -a tali fini dall’esame de i documenti prodotti.
È principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l’interes se ad agire deve persistere per tutta la durata del processo e che la sua carenza è rilevabile d’ufficio in og ni stato e grado, poiché l’interesse è un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. n. 19268/2016; Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 3330/2002).
Tale evento è deducibile anche in cassazione, potendo la parte documentarlo ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 26175/2017; Cass. n. 1246/1996; Cass. n. 2280/1973) o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvede il giudice del rinvio (Cass. SU n. 26283/2022).
L’esame della memoria di replica depositata in secondo grado evidenzia, inoltre, che l’appellante aveva dato conto dell a sopravvenienza dei documenti e dell’impossibilità di produrli prima, in tal modo allegando i presupposti perché fosse ne autorizzato il deposito ai sensi dell’art. 1 53 c.p.c.
E’ , quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’app ello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 27/11/2025. IL PRESIDENTE NOME COGNOME