Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26080 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26080 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1443/2020 R.G. proposto da:
proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Napoli, INDIRIZZO, cf 00292210630, difeso dall’avvocato NOME COGNOME, CF CODICE_FISCALE, per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO, pec: -fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
NOME , cf. CODICE_FISCALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, pec:
,
NOMEEMAIL.
Controricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE , cf. 97532760580, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, cf. 80224030587, fax NUMERO_TELEFONO, e pec , domiciliataria ex lege in
Roma.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Napoli, INDIRIZZO, cf 05285500632, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, cf. CODICE_FISCALE, fax NUMERO_TELEFONO, e NOME COGNOME, cf CODICE_FISCALE, pec , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, per procura in calce al controricorso.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli n° 5 443 depositata il 27 novembre 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- NOME -proprietaria di un appezzamento di terreno in Santa NOME Capua Vetere (Ce), allibrato al foglio 8, particella 32, frazionata in 5327, 5338 e 5329 -subiva l’esproprio RAGIONE_SOCIALE ex particella 5328 verso pagamento dell’indennità di euro 17.832,00 e, ritenendone la palese incongruità, proponeva opposizione alla stima davanti alla corte d’appello di Napoli, convenendo in giudizio il RAGIONE_SOCIALE (soggetto affidatario in concessione degli interventi), il RAGIONE_SOCIALE (promotore e beneficiario
dell’esproprio), la RAGIONE_SOCIALE Alifana (originario titolare del potere espropriativo) e il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE provincia di Caserta (autorità che aveva emesso il decreto di esproprio), chiedendone la condanna in solido, oppure la condanna di quello ritenuto legittimato passivo, al pagamento di una indennità pari al valore di mercato del bene.
Il RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), avuta autorizzazione, chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE , poi incorporata nell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE) , proponendo contro quest’ultima domanda di manleva nell’ipotesi di propria condanna al pagamento dell’indennità di esproprio.
2 .- La Corte adita -disposta c.t.u., poi rinnovata in ragione RAGIONE_SOCIALE contestazioni RAGIONE_SOCIALE parti -dichiarava che unico legittimato passivo in relazione alla domanda attorea era il RAGIONE_SOCIALE e, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE consulenza, determinava in euro 238.904,50 l’indennità per la perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà del mappale 5238 (ricadente per mq 1.348 nella zona ‘ E Agricola ‘ e per mq 3.110 in zona ‘ F Aree per verde ‘) ed in ulteriori euro 543.282,00 l’indennità dovuta per la diminuzione di valore RAGIONE_SOCIALE proprietà residua (ricadente nella zona F).
Rilevava sul punto la Corte di merito che, mentre le aree ricomprese nella zona E non avevano subito alcun deprezzamento per effetto dell’esproprio, quelle RAGIONE_SOCIALE zona F erano state divise in due quote fisicamente separate. La riduzione RAGIONE_SOCIALE consistenza disponibile comportava, dunque, un deprezzamento, sia in ragione dell’impossibilità di realizzare un campo polivalente più grande (con conseguente diminuzione dei ricavi ritraibili dall’uso RAGIONE_SOCIALE aree e dalla connessa attività di ristorazione), sia in ragione dell’incremento dei costi di gestione di due separati complessi sportivi.
Infine e per quel che più ora interessa, la Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda di manleva formulata dal RAGIONE_SOCIALE
confronti di RAGIONE_SOCIALE, richiamando i principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità(Cass.24036/2015; Cass.25718/2011), secondo i quali, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell’opposizione alla stima, indicato dall’art.19 l.n.865/1971 nella corte d’appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior danno per il ritardato adempimento, ma non comprende anche la domanda -diversa ed autonoma per petitum -diretta a stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l’onere economico dell’indennità corrisposta all’espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado, secondo gli ordinari criteri RAGIONE_SOCIALE competenza.
3 .- Ricorre per cassazione Eav formulando un unico motivo.
La NOME ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione e di interesse di NOME ad impugnare la sentenza e l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata notificazione al AVV_NOTAIO, già parte del giudizio davanti alla Corte territoriale. Nel merito ha concluso per la sua reiezione.
Il RAGIONE_SOCIALE ha concluso facendo rilevare che nella sentenza era stata dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e che tale statuizione non era stata impugnata.
RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di aderire alle conclusioni di RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ..
NOME e NOME hanno depositato la memoria prevista dall’art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo ed unico motivo RAGIONE_SOCIALE -premesso di aver interesse ad impugnare, in ragione RAGIONE_SOCIALE transazione 20 febbraio 2017 conclusa col RAGIONE_SOCIALE, con la quale RAGIONE_SOCIALE aveva assunto ogni onere
economico derivante dalla presente lite -si duole RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 RAGIONE_SOCIALE legge n° 2359/1865 e, in subordine degli artt. 32 e 33 del Dpr n° 327/2001, in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ. .
La Corte avrebbe erroneamente liquidato due indennità, una per la perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà del mappale 5328 (euro 238.904,50) e l’altra per la perdita di valore dell’area residua non espropriata (euro 543.282,00). Ciò contrasterebbe col disposto degli artt. 39 e 40, applicabili ratione temporis , i quali prevederebbero -analogamente agli artt. 32 e 33 -che debba essere liquidata un’unica indennità e che, nel caso di espropriazione parziale, essa debba essere pari alla differenza tra i valori patrimoniali del fondo ante e post espropriazione, con la conseguenza che, ad avviso del ricorrente, era dovuta la sola indennità di euro 543.282,00 e non anche l’altra di euro 238.904,50.
5 .- Preliminarmente il ricorso deve dichiararsi inammissibile poiché NOME non ha interesse ad impugnare (art. 100 cod. proc. civ.).
Con riferimento alle impugnazioni, l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa RAGIONE_SOCIALE decisione: tale interesse va, dunque, apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare all’impugnante dall’eventuale suo accoglimento (tra le tante Cass. 8934/2013).
Ora, NOME non è soccombente nei confronti RAGIONE_SOCIALE NOME, dato che la Corte di merito ha accertato che detto ente non aveva legittimazione passiva in relazione alla domanda di indennizzo da esproprio e tale statuizione non è oggetto di censura, sicché su di essa si è formato il giudicato interno.
Eav non è affatto soccombente neppure nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che, tra l’altro , è stato condannato con la sentenza impugnata anche alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nei confronti dell’odierno ricorrente. La Corte d’appello ha, infatti, dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di
opposizione alla stima, richiamando i principi affermati da questa Corte al riguardo con le pronunce citate nella sentenza impugnata (Cass.24036/2015; Cass.25718/2011). In particolare la Corte territoriale ha ritenuto, in punto di diritto, inammissibile la domanda di manleva, riconducibile nell’alveo RAGIONE_SOCIALE cd. garanzia impropria, proposta nel giudizio di cui trattasi, sia perché la cognizione relativa a detta domanda deve seguire gli ordinari criteri di competenza, sia perché l’introduzione di quella pretesa potrebbe compromettere la celerità dello speciale procedimento di opposizione alla stima.
Tali rationes decidendi non sono minimamente censurate da parte ricorrente, che neppure e in ogni caso avrebbe all’evidenza potuto dolersene, stante, si ripete, la sua totale mancanza di soccombenza e considerata, altresì, la natura solo formale del giudicato formatosi sulla domanda di manleva, concernente , per l’appunto, i rapporti interni tra RAGIONE_SOCIALE e Eav.
La giurisprudenza citata dal ricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 non è pertinente, posto che, nella specie, il terzo chiamato (NOME è parte estranea al giudizio di opposizione alla stima, in base alle statuizioni di cui si è detto, e non può pertanto subire alcun pregiudizio dalla decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello. Va, infatti, ancora una volta ribadito che NOME non svolge critiche alle rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento RAGIONE_SOCIALE inammissibilità RAGIONE_SOCIALE sua chiamata in causa per manleva.
6 .-Le considerazioni sopra esposte consentono di ritenere assorbito l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso (sollevato dalla NOME), consistente nella mancata notificazione di esso al AVV_NOTAIO.
7 .- Alla soccombenza del ricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALE NOME e del RAGIONE_SOCIALE segue la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado in favore di entrambi, per la cui liquidazione -fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del
2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALE lite (euro 238,9 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Possono essere invece compensate le spese di lite del presente giudizio tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, poiché quest’ultima parte , pur non avendo impugnato nel termine di legge la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di merito che gli era stata notificata dalla NOME, ha prestato adesione alle conclusioni di RAGIONE_SOCIALE.
Va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.600,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta ; c ondanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del presente giudizio al RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese di lite tra l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024, nella camera di