Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in CasoriaINDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in INDIRIZZO -controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n.4348/2021 pubblicata il 23.11.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: Associazione in partecipazione
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con citazione ritualmente notificata in data 26.09.2013, COGNOME NOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento per il danno consistente nelle lesioni macropermanenti residuate ad esso istante per la responsabilità ex art. 2043 c.c., quantificate, al momento della citazione, nella complessiva somma di € 200.000, oltre interessi dal 22.2.2013 al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.
2.A sostegno di dette richieste l’attore deduceva che tra esse parti era stata costituita, sin dal 10.6.2010, una sorta di società di fatto, nell’acquisizione e vendita di prodotti assicurativi, nella quale esso attore aveva apportato i locali di proprietà del padre, siti in Frattaminore, INDIRIZZO, dove veniva svolta l’attività assicurativa, le suppellettili, l’arredo e la propria costante e quotidiana attività lavorativa, mentre i convenuti e più in particolare la COGNOME NOME, aveva apportato il proprio titolo abilitativo all’attività, dalla stessa acquisito successivamente, nel febbraio del 2011, nonché il rapporto già esistente con l’RAGIONE_SOCIALE della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poi RAGIONE_SOCIALE, mentre il sig. COGNOME COGNOME, una sorta di collaborazione serale, atteso il già esistente suo rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE.
3.- L’istante pre cisava inoltre che, in data 22.2.2013, a seguito del trasferimento dell’agenzia in altri locali, sempre siti in Frattaminore alla INDIRIZZO, i coniugi COGNOME unilateralmente e senza motivazione alcuna, avevano interrotto il suddetto rapporto di collaborazione lavorativa; sosteneva, quindi, che da tale ingiustificata decisione dei convenuti, gli erano derivati ingenti danni.
4 . ─ Il Tribunale accertava e dichiarava che tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME era intercorsa una società di fatto, rigettando, tuttavia, la domanda di risarcimento danni da quest’ultimo proposta, nonché quella ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.
5 .─ COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano gravame, dinanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda di COGNOME NOME volta a sentir accertare e dichiarare che tra lo stesso, COGNOME NOME e COGNOME NOME è intercorsa una società di fatto, con conferma nel resto della decisione impugnata.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
pur volendo qualificare come ammissibile la domanda di accertamento di una società di fatto tra le parti, per la prima volta in termini specifici formulata da COGNOME NOME nelle note depositate ex art. 183, comma 6, c.p.c., appare del tutto evidente, già dall’originaria citazione, che la stessa era del tutto strumentale rispetto all’ogget to della richiesta risarcitoria;
b) avendo il primo giudice ritenuto insussistente la prova del danno lamentato e, quindi, dei presupposti per la chiesta condanna risarcitoria – con decisione oramai passata in cosa giudicata, non essendo stata proposta sul punto impugnazione incidentale da parte di COGNOME NOME – lo stesso avrebbe dovuto ritenere inammissibile un autonomo accertamento sul punto, per carenza di uno specifico interesse ad agire, in alcun modo dedotto dall’istante;
Tale conclusione assume carattere del tutto assorbente rispetto al merito della controversia, ed alla decisione sul punto adottata dal Tribunale, come pure contestata dalle parti appellanti.
6. ─ COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
7. -Con il secondo motivo: Violazione dell’ art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c. Si deduce che sussisteva un interesse concreto ed attuale dell’odierno ricorrente rispetto all’accertamento della sussistenza della società di fatto senza che, tale condizione dell’azione, potesse essere inficiata dalla successiva delibazione in merito alla carenza probatoria della domanda di condanna.
7.1 -È logicamente prioritario l’esame di quest o motivo, che va accolto.
A fronte del motivo di impugnazione proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali avevano censurato la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda di COGNOME NOME volta ad accertare l’esistenza di una società di fatto tra le parti del giudizio, la corte territoriale ha osservato quanto segue: « Orbene, rileva sul punto la Corte che, pur volendo qualificare come ammissibile la domanda di accertamento di una società di fatto tra la parti, per la prima volta in termini specifici formulata da COGNOME NOME nelle note depositate ex art. 183, VI comma, c.p.c., appare del tutto evid ente, già dall’originaria citazione, che la stessa era del tutto strumentale rispetto all’oggetto della richiesta risarcitoria. In conseguenza, avendo il primo giudice ritenuto insussistente la prova del danno lamentato e, quindi, dei presupposti per la chiesta condanna risarcitoria – con decisione oramai passata in cosa giudicata, non essendo stata proposta sul
punto impugnazione incidentale da parte di COGNOME NOME – lo stesso avrebbe dovuto ritenere inammissibile un autonomo accertamento sul punto, per carenza di uno specifico interesse ad agire, in alcun modo dedotto dall’istante. Tale conclusione assume ovviamente carattere del tutto assorbente rispetto al merito della controversia, ed alla decisione sul punto adottata dal Tribunale, come pure contestata dalle parti appellanti ».
Ma il ragionamento che precede è errato in diritto, risolvendosi in un cortocircuito logico, che predica l’inammissibilità della domanda spiegata, per carenza di interesse, sul rilievo, logicamente posteriore, della sua complessiva infondatezza.
È noto che la nozione di interesse ad agire (condizione dell’azione, unitamente alla legittimazione ad agire, tale da dar corso al dovere per il giudice di rendere una pronuncia di merito, accogliendo o respingendo la domanda) possiede uno specifico contenuto, r isolvendosi nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (v. Cass. , n. 6749/2012; Cass., n. 8464/2011): idoneità, ovviamente, da valutarsi ex ante . L’assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., va cioè scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all’indagine (sull’ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito della controversia. L’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass., n 3060/2002; Cass., n. 13485/2014; Cass., Sez. Un., n. 34388/2022; Cass., n 10708/1993; Cass., n 7319/1993).
Viceversa, la C orte d’appello ha fatto discendere l’inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda di accertamento dell’esistenza di una società di fatto, spiegata -come espressamente riconosce lo stesso giudice d’appello – in vista dell’accoglimento della dom anda risarcitoria proposta in dipendenza dell’unilaterale interruzione, da parte degli originari convenuti, del rapporto che legava i soci della società di fatto, dall’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria per difetto di prova, infondatezza – viene evidenziato nella sentenza impugnata – coperta da giudicato, che, peraltro, il giudice di primo grado non avrebbe potuto rilevare.
─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 e 4, c.p.c. con riferimento all’art. 360, n.4, c.p.c. Dalla lettura della scarna parte motiva, non è dato comprendere con chiarezza l’iter inferenziale posto a base della pron uncia anche a causa di una obiettiva ‘perplessità’ ed inconciliabilità delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato.
8.1 – Il motivo è assorbito per l’accoglimento del secondo.
-Per quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, assorbito il primo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione