Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23931-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
Opposizione ruolo -difetto interesse ad agire
R.G.N. 23931/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 584/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 336/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Genova, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale di Massa aveva respinto il ricorso RAGIONE_SOCIALE società, con cui era stato impugnato l’estratto di ruolo (rilasciato il 16.2.2017) relativo a 47 cartelle esattoriali portanti crediti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, gi udicando tardiva l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. e infondata l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; ha considerato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE legittimata ad avvalersi di avvocati del libero Foro, alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa in materia e RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE S.U. n. 30008 del 2019; ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE società (comunque eccepito dalle parti appellate) ad impugnare l’estratto di ruolo
rilasciato, su richiesta RAGIONE_SOCIALE società, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito, non avendo il tribunale affrontato e deciso tale questione; ha ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse fornito prova RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE 47 cartelle attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALE relate, attestanti la notifica effettuata dal concessionario e recanti, in modo leggibile, il numero identificativo di ciascuna cartella; che ove anche si riconoscesse l’irregolarità RAGIONE_SOCIALE notifica per alcune cartelle di pagamento, tale vizio dovrebbe considerarsi sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, essendo pervenute le notifiche nella sfera di conoscibilità del destinatario; che analoghe considerazioni valevano per la notifica RAGIONE_SOCIALE ultime due cartelle RAGIONE_SOCIALE del 2013 e 2014, notificate a mezzo EMAIL come da ricevute di consegna prodotte; che, in ogni caso, le istanze di rateizzazione, presentate dalla società negli anni 2008, 2011, 2013 e 2015, costituivano prova sufficiente RAGIONE_SOCIALE conoscenza, da parte RAGIONE_SOCIALE stessa, RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, con conseguente sanatoria RAGIONE_SOCIALE eventuali irritualità di notifica in ragione del raggiungimento dello scopo; che ove anche le istanze di rateizzazione non fossero riferibili a tutte le 47 cartelle comprese nell’estrat to di ruolo, sarebbe dirimente il fatto che la società ha depositato il ricorso giudiziale il 17.10.2017, quando era ampiamente decorso il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, applicabile alla impugnazione dell’estratto di ruo lo consentita solo in funzione cd. recuperatoria, con decorrenza del termine dalla consegna dell’estratto di ruolo al contribuente, nella specie avvenuto il 16.2.2017; che la società non ha proposto un’opposizione all’esecuzione sul presupposto di non aver e mai ricevuto alcuna intimazione di pagamento ma ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo, in prima battuta, di non aver mai ricevuto le cartelle
esattoriali e, comunque, eccependo la prescrizione per essere decorso un periodo superiore a cinque anni dall’asserita notifica indicata nell’estratto di ruolo; che è inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito dell’Amministrazione risult ante dall’estratto di ruolo procurato dal contribuente e, quindi, inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE società, senza necessità di affrontare nel merito la questione RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Avverso la sentenza la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale. È stata depositat a memoria nell’interesse RAGIONE_SOCIALE società.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello preso in esame la comparsa di costituzione dell’Avvocatura dello Stato depositata tardivamente ed acquisito i documenti prodotti tardivamente.
Con il secondo motivo la medesima censura è proposta come vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 125, 182 e 416 c.p.c.
I primi due motivi di ricorso non possono essere accolti. Il primo motivo è all’RAGIONE_SOCIALE inammissibile poiché l’art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilmente invocato per far valere vizi processuali, dovendosi intendere il ‘fatto’, di cui si assume l’om esso esame, come fatto storico (v. in tal senso Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Neppure potrebbe riqualificarsi la
censura come volta a far valere l’omessa pronuncia, anch’essa non configurabile rispetto a questioni processuali (v. Cass. n. 13649 del 2005; n. 7406 del 2014). Il secondo motivo è infondato dovendosi ritenere che la Corte di merito abbia (implicitamente) considerato rituale l’acquisizione ‘d’ufficio’, nel giudizio di primo grado, RAGIONE_SOCIALE relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle (che si assume tardivamente depositate da NOME) motivata dal tribunale ‘anche in relazione alla richiesta ex artt. 210 -213 c.p.c. tempestiv amente formulata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (v. verbale udienza trascritto nel controricorso p. 5 ultimo cpv. e p. 6). Ciò in conformità ai principi di diritto espressi da questa SRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo cui è caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze RAGIONE_SOCIALE ricerca RAGIONE_SOCIALE verità materiale, dal che discende che quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione RAGIONE_SOCIALE regola formale di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova, ma ha il potere-dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno RAGIONE_SOCIALE parti (v. Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005). Si è infatti precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto (v. Cass. n. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017).
Con il terzo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 615 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sulla asserita carenza dell’interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE società.
Con il quarto motivo la medesima censura è proposta sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il quinto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 513 c.p.c., 26 e 49 del d.P.R. 602/1973, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito giudicato sufficiente a perfezionare la notifica l ‘invio al contribuente RAGIONE_SOCIALE sole relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, peraltro in copia, disconosciute per difformità agli originali.
Con il sesto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello rilevato la totale mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE notifica, per l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE produzioni documentali (parziali e in fotocopia) e per la contestazione RAGIONE_SOCIALE avvenuta notifica ai sensi di legge e RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate agli originali.
Con il settimo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 139, 140, 143, 145 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600/1973, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello consid erato la nullità, l’illegittimità, l’annullabilità RAGIONE_SOCIALE notifiche asseritamente eseguite.
Con l’ottavo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che le istanze
di rateizzazione costituiscono sicuro indice RAGIONE_SOCIALE conoscenza, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALE pretese tardivamente impugnate.
Con il nono motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello rilevato l’intervenuta prescrizione senza affrontare nel merito la questione.
Con il decimo motivo si impugna la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello, qualificando la prescrizione come eccezione in senso stretto, omesso di affrontare il merito RAGIONE_SOCIALE predetta questione.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati e il loro rigetto assorbe tutti i residui motivi di ricorso.
Nel caso in esame, come ricostruito dalla Corte di merito, la società ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo, in prima battuta, di non aver mai ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e, comunque, eccependo la prescrizione per essere decorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dall’asserita notifica indicata nell’estratto di ruolo (sentenza d’appello, ultima pagina, primo cpv.).
Come è noto, l’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, ha introdotto nell’ordinamento l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire nella materia per cui è causa; tale interesse deve dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, oppure per la RAGIONE_SOCIALE di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del
regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
19. Su tale modifica normativa sono intervenute le S.U. di questa Corte che, con la sentenza n. 26283 del 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: ‘In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
20. La citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all’interesse a promuovere azione di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei crediti riportati nell’estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di
impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, ‘in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa (Cass., S.U. n. 15354 del 2015; n. 28528 del 2018; n. 18041 del 2019; n. 7756 del 2020); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis , purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477 del 1971; n. 16281 del 2016; n. 16512 e n. 24461 del 2019); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità RAGIONE_SOCIALE sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., S.U. n. 22080 del 2017, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558 del 2020; n. 20694 del 2021; n. 40763 del 2021, cit.).
Alla luce di tali argomenti, risultano infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, dovendosi confermare la statuizione di difetto di interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE società, adottata dalla Corte di appello, poiché l’azione di accertamento negativo dalla stessa proposta non è ammessa dall’ordinamento (v. Cass. n. 10595 del 2023). I restanti motivi sono assorbiti.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE segue il criterio
di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto difese.
24. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 29 maggio 2024