Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23390 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27247-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Estratto di ruolo
R.G.N.27247/2021
COGNOME.
Rep.
Ud.14/03/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
e contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE – intimata – avverso la sentenza n. 964/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, del 23/06/2021 R.G.N. 228/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Milano, in rigetto del gravame proposto in via principale da COGNOME NOME ed in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente in opposizione ad estratto di ruolo inerente a due avvisi di addebito – sul primo dei quali il tribunale aveva accertato il diritto, a seguito di sgravio, alla restituzione di una somma di Euro 982,49 corrisposta ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e sul secondo aveva d ichiarato l’inammissibilità per tardività del ricorso in ragione RAGIONE_SOCIALEa corretta notificazione del titolo -, ha respinto la domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEa predetta somma escludendone la compensazione impropria con l’obbligo contributivo derivante dal secondo avviso di addebito.
Avverso l’impugnata sentenza il ricorrente propone sei motivi di ricorso, a cui soltanto RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 14 marzo 2025.
CONSIDERATO CHE
1.1-Con il primo motivo COGNOME NOME deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., potendo essere rilevati d’ufficio i vizi attinenti alla nullità/inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto oggetto di impugnazione e RAGIONE_SOCIALEa relativa notifica, e potendo il giudice verificare d’ufficio l’esistenza del titolo esecutivo .
1.2Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c. la violazione art. 30 d.l. n.78/2010 per mancanza di elementi costitutivi essenziali RAGIONE_SOCIALE‘ avviso di addebito, previsti a pena di nullità, ed integranti causa di inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE‘atto , rilevabili d’ufficio .
1.3Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 30 d.l. n.78/2010, RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 1 d.lgs. n.462/97, art. 149-bis c.p.c., art.60 d.P.R. n.600/1973, art. 16-ter d.l. n.79/2012, sostenendo la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica compiuta via PEC RAGIONE_SOCIALE‘avviso di pagamento .
1.4 -Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345, 421, 437 c.p.c. per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti provenienti da un indirizzo non istituzionale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.5Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 116 co.8/b L.n.388/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 6 d.lgs. n.472/1997 per l’ illegittima applicazione di sanzioni previste per una diversa fattispecie, inerente ad occultamento di rapporti di lavoro, mentre nel caso
in esame si verterebbe in un caso di maggiori contributi determinati sulla base di un maggior reddito accertato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.6 -Infine, con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 25 d.lgs. n.46/1999 e d ell’ art. 3 L. n.335/1995 per decadenza dal potere di notifica RAGIONE_SOCIALE‘ avviso di addebito entro la scadenza del 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo, nonché la prescrizione del credito RAGIONE_SOCIALE risalente al 2010.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituisce con controricorso eccependo l’inammissibilità dei primi quattro motivi su vizi genericamente denunciati, ed anche del quinto motivo non proposto in primo grado; sostiene l’infondatezza del sesto motivo per mancata decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali.
2.1 L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituita ma non ha esercitato difese con controricorso.
È preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura RAGIONE_SOCIALEo svolgimento dei fatti di causa. Il ricorrente ha proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un estratto di ruolo rilasciato nell’agosto 2019 avente ad oggetto avvisi di addebito emessi nel 2016, di cui ha dedotto censure formali e sostanziali; non risulta eccepito il difetto di interesse né i giudici RAGIONE_SOCIALEe due fasi di merito hanno pronunc iato l’inammissibilità rilevando al contrario la fondatezza dei titoli rivendicati.
La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973,
aggiunto dall’art. 3 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con mod., nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Le previsioni richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis, condizionano la diretta impugnabilità del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale. La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta.
Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dai predetti principi che costituiscono diritto vivente e che, confermati in questa sede, valgono a escludere l’ammissibilità del ricorso originario, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.
Diversamente, la Corte di appello non si è espressamente pronunciata su tale profilo (sviluppato poi con ord. Cass. n. 30952 del 2024), nella prospettiva che la normativa menzionata impone, sicché non è riscontrabile alcun vincolo derivante da un
eventuale giudicato, che possa precludere il rilievo officioso demandato a questa Corte. Sul punto si è già espressa questa Corte in recenti pronunce (ord. nn.15315/2025, 3828/2025).
Nel concreto, parte ricorrente non ha prospettato elementi che dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, neppure con note illustrative in prossimità di udienza.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEo jus superveniens e RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, per compensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta.
Compensa interamente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 14 marzo