Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23988 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 06782/2024 R.G.
proposto da
, rappresentato e difeso dall’avv.
NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti; S.W.
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Prefetto pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
intimato
avverso la sentenza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 30/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti e i documenti del procedimento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarava la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in ordine alla impugnazione proposta da contro il decreto di espulsione amministrativa del 21/01/2023, per avere il cittadino straniero ottenuto nel corso del procedimento giurisdizionale il S.W.
riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato, a seguito di decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale, in data 22/02/2024, RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, affidato a un solo motivo di impugnazione.
La RAGIONE_SOCIALE non si è difesa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione all’art. 100, c.p.c. impugnazione del decreto di espulsione e RAGIONE_SOCIALE‘ordine di trattenimento presso un C.P.R. -erronea statuizione di carenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire a seguito del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale (Cass., nn. 8381/12, 12070/12, 17407/14 e 12069/14).»
Il ricorrente ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto la persistenza d ell’ interesse ad agire avverso un decreto di espulsione o di respingimento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del 25/05/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012), nella specie ancora più evidente in ragione del fatto che, a seguito del decreto di espulsione, il cittadino straniero è stato trattenuto presso il C.P.R. di Torino, tenuto conto che questa Corte ha ritenuto la persistenza RAGIONE_SOCIALE‘inter esse ad ottenere l’annullamento del provvedimento di convalida al trattenimento disposta dal giudice di pace, sia per il diritto al risarcimento derivante dall’illegittima privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020 e altre pronunce).
Per lo stesso motivo, secondo il ricorrente, l’interesse all’annullamento del decreto di espulsione che ha originato il trattenimento persiste anche successivamente al riconoscimento del diritto al soggiorno in Italia, nel caso di ottenimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale nella forma RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato. La statuizione è infatti
strumentale all’esercizio del diritto al risarcimento dei danni patiti dallo straniero per l’indebito trattenimento subito in conseguenza del provvedimento ablativo impugnato, salva la prova -assente, nel caso odierno –RAGIONE_SOCIALE‘annullamento o RAGIONE_SOCIALEa revoca in autotutela da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
A ciò la parte ha aggiunto che lo status di rifugiato è un istituto passibile di cessazione e revoca (artt. 9 e 13 d.lgs. n. 251 del 2007). In tale ipotesi, venuto meno il diritto al soggiorno, rivivrebbero gli effetti del decreto ablativo non annullato, ciò che rende ulteriormente evidente l’interesse del ricorrente all’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia invocata.
Il ricorso è infondato.
2.1. In via generale, occorre precisare che l’interesse ad agire, per poter essere tale, deve connotarsi in termini di concretezza e attualità, richiedendo, non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice in quel giudizio, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore (v. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2057 del 24/01/2019).
2.2. In tale quadro, con particolare riferimento alla materia in esame, l ‘ interesse all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto è stato da questa Corte accertato con riferimento alla convalida e alla proroga del trattenimento, misure che limitano la libertà personale, e non nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del titolo che abilita all’espulsione o al respingimento ove sia sopravvenuto un titolo di soggiorno (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 39735 del 13/12/2021; diverso è il discorso in caso di rimpatrio del cittadino straniero: v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del 25/05/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14831 del 27/05/2021).
Anzi, con una pronuncia che riguarda proprio l’espulsione, questa Corte ha ritenuto che l’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno in corso di causa fa perdere efficacia al titolo espulsivo e determina l’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa sua messa in esecuzione, con conseguente cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nel procedimento promosso per la sua impugnazione (Cass., Sez. 1, n. 109 del 07/01/2020).
Come già precisato, infatti, il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale determina l’inefficacia del decreto di espulsione, che diviene ineseguibile, sicché, nel giudizio proposto avverso quest’ultimo, va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all’annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14268 del 24/06/2014).
A nulla rileva la circostanza che , a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di espulsione il ricorrente è stato trattenuto presso un CPR, poiché se è vero che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale illegittimità del decreto espulsivo comporta per via derivata anche l’illegittimità del provvedimento di trattenimento, tuttavia, è anche vero che, con il ricorso contro il decreto di espulsione, non è impugnato il decreto di trattenimento, e cioè il provvedimento che incide sulla libertà personale, sicché dall’accertamento d all ‘ipotizzat a illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘espulsione non conseguirebbe un risultato utile attuale per il cittadino straniero, come richiesto dall’art. 100 c.p.c., assumendo il menzionato accertamento carattere incidentale in un eventuale altro giudizio (di cui, nella specie, non è stata neppure dedotta la proposizione).
Anche l’argomento riferito alla possibilità di mandare nuovamente ad esecuzione il decreto di espulsione, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘eventuale cessazione o revoca RAGIONE_SOCIALEa protezione, non è fondato, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come sopra evidenziato, l’intervenut o riconoscimento del diritto alla protezione internazionale non si limita a sospendere
l’efficacia del decreto di espulsione, ma la elimina del tutto, con la conseguenza che, tale decreto non può costituire il titolo per il rimpatrio del cittadino straniero, in caso di cessazione o revoca del titolo di soggiorno, dovendo, in tali eventualità, essere emesso un nuovo decreto di espulsione.
In secondo luogo, anche in questo caso, l’interesse all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità del titolo di espulsione è dal ricorrente collegato ad una eventuale e ipotetica cessazione o revoca del titolo di soggiorno, in assenza, dunque, di un interesse attuale alla statuizione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo la RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di cassazione, il 07/03/2025.
La Presidente NOME COGNOME