Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3966 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3966 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19413/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
– ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 159/2021 pubblicata il 1.2.2022 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, già Direttore Sanitario del RAGIONE_SOCIALE, ha agito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) davanti al Tribunale di quella stessa città, affermando l’illegittimità della selezione interna con la quale era stato conferito nel gennaio 2018 al dott. NOME COGNOME l’incarico quinquennale di direttore dell’Unità Operativa Complessa Direzione Medica di Presidio Medico e ciò sul presupposto dell’illegittima costituzione della Commissione esaminatrice e dell’erronea valutazione di vari suoi requisiti professionali, oltre che dell ‘imminente pensionamento del NOME.
Nell’agire, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della nomina del COGNOME e il riconoscimento del proprio diritto ad ottenerla, espressamente specificando che egli « per non aggravare il giudizio si riserva il diritto di far valere ogni ulteriore diretto attraverso apposite azioni in altra sede (civile, penale, contabile) » e anticipando che tale riserva era dettata dalla « necessità di misurare attentamente la consistenza dei danni » subiti e subendi anche alla propria immagine.
RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale, dopo che il contradittorio era stato esteso anche al NOME, poi rimasto contumace, aveva riconosciuto l’interesse ad agire, ma aveva rigettato la domanda, sul presupposto della natura fiduciaria dell’incarico.
La sentenza è stata impugnata dal COGNOME nel merito e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’interesse ad agire.
La Corte d’Appello ha preliminarmente ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentale, per il fatto che il ricorso era stato rigettato nel merito dal Tribunale.
Ha tuttavia affermato il difetto di interesse ad agire del COGNOME e ciò in quanto, con provvedimento del 17.1.2019, egli aveva ricevuto l’incarico rivendicato.
Il ricorso di primo grado era stato depositato solo il successivo 27.2.2019 e quindi il ricorrente non poteva dirsi munito di interesse ad insistere per l’annullamento della pregressa selezione definita nel gennaio 2018, avendo ottenuto il bene della vita rivendicato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso di RAGIONE_SOCIALE, che ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale.
È in atti memoria del ricorrente principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso principale NOME COGNOME adduce la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.), per violazione delle norme e dei principi di cui all’art. 111 Cost. e di cui agli artt. 132 n. 4, 161 c.p.c. ed art. 118, primo e secondo comma disp. att. c.p.c., oltre che degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c.
Il motivo evidenzia come la sentenza contenga affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto, d a un lato ritiene inammissibile l’appello incidentale incentrato sull’assenza di interesse ad agire ed al contempo, di seguito, ritiene l’insussistenza di tale interesse, che non avrebbe potuto essere disaminata d’ufficio.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed evidenzia come fosse stata fatta esplicita riserva di altre azioni, rispetto alle quali l’interesse risiede nella pretesa al riconoscimento del diritto a ricevere l’incarico fin dal gennaio 2018 e ad una pronuncia di illegittimità della condotta di RAGIONE_SOCIALE in quel frangente.
L’unico motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. e con esso RAGIONE_SOCIALE assume che la pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale sarebbe stata resa sul
presupposto che l’appello principale fosse inammissibile, sicché avrebbe potuto trovare applicazione la citata norma del codice di rito, mentre esso era stato rigettato e dunque quella disposizione non si applicava e non vi erano ostacoli di rito alla disamina del gravame proposto di RAGIONE_SOCIALE sul punto dell’interesse ad agire.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico -giuridico delle questioni.
Iniziando dal ricorso incidentale per cassazione, non è vero che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale in applicazione dell’art. 334 c.p.c.
Di ciò non vi è traccia alcuna nella pronuncia impugnata, che ha invece ritenuto inammissibile quel gravame, decidendo di esaminarlo per primo, in quanto per RAGIONE_SOCIALE, essendo risultata vincitrice nel merito, non poteva essersi alcuna utilità ad impugnare sul punto dell’interesse ad agire, perché avrebbe addirittura finito, si può qui aggiungere, per ottenere una pronuncia meno favorevole, visto che il rigetto nel merito è sicuramente più soddisfacente per la parte che una pronuncia in rito, destinata, come tale, a lasciare inevitabilmente impregiudicato il tema dell’esistenza o meno del diritto rivendicato.
L’incoerenza rispetto alla ratio decidendi in definitiva rende inammissibile il ricorso incidentale.
Viene però immediatamente in evidenza il primo motivo di ricorso principale, ove si assume che la Corte non avrebbe potuto ritenere inammissibile il gravame sull’interesse ad agire e poi pronunciare proprio sull’interesse ad agire.
In effetti, con il riconoscere l’inammissibilità dell’impugnazione della parte rispetto al tema dell’interesse ad agire, sui cui il primo giudice aveva pronunciato espressamente, si forma un giudicato interno esplicito, che non consente di tornare sull’argomento officiosamente (così, Cass., S.U.,
29 agosto 2025, n. 24172, con richiamo ivi a Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n. 11799/2017).
La Corte territoriale non poteva dunque procedere poi a quella disamina proprio sul punto dell’interesse ad agire.
Peraltro, il collegio ritiene che sia fondato anche il secondo motivo di ricorso per cassazione.
Se è infatti pacifico che al momento del deposito del ricorso di primo grado (nel febbraio 2019) il ricorrente aveva già ottenuto il posto rivendicato (nel gennaio 2019), è però altrettanto vero che egli aveva agito per l’annullamento dell’attribuzione ad altri del posto ed invocando una pronuncia di assegnazione dell’incarico a se stesso sin dal gennaio 2018.
Dunque, non può dirsi carente l’interesse all’accertamento in ordine alla legittimità del comportamento datoriale antecedente, per i fini quanto meno di cui alla riserva di danni prospettata pacificamente nell’introdurre il giudizio.
Su null’altro si può giudicare in questa sede di mera legittimità e quindi, accertata l’esistenza del denegato interesse ad agire, la causa va rimessa al giudice del rinvio per la prosecuzione al fine di definire ogni altra questione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME