Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35052 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 35052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 26204/2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
Oggetto: Pubblico impiego
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1521/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata in data 05/03/2018 R.G.N. 67/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato NOME COGNOME; udito l’Avvocato NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME (assunta in ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Educatore nido di infanzia dal 1985) al riconoscimento dell’anzianità di servizio relativa al periodo dal 1978 al 1985 ai fini giuridici ed economici, nei limiti della prescrizione quinquennale, rigettando la domanda proposta dalla COGNOME.
La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, riteneva che «il principio di pari dignità del servizio pre-ruolo svolto non può avere applicazioni concrete e non determina il diritto ad un’ulteriore progressione di carriera orizzontale».
Richiamava le proprie pronunce, rese in fattispecie analoghe, nelle quali non era stato ravvisato un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che parte ricorrente può conseguire con l’azione esercitata in causa.
Evidenziava che l’allegazione relativa alla sussistenza dell’interesse ad agire era stata tardivamente ed inammissibilmente effettuata da NOME COGNOME in corso di causa solo con le note depositate in data 29.3.2015.
Aggiungeva che il giudizio non può essere strumentale alla soluzione di una questione di diritto solo in via di massima o accademica, in vista di fattispecie future ed eventuali.
Escludeva che si fosse formato un giudicato esplicito o implicito sulla questione dell’interesse ad agire, non contenendo la sentenza impugnata uno specifico capo su tale questione e contenendo l’atto di appello una doglianza, ancorché generica, su tale questione.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di sei motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il COMUNE DI BOLOGNA.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
Deduce di avere richiesto fin dal ricorso introduttivo il riconoscimento della maggiore anzianità a tutti i fini giuridici ed economici (ivi compresi gli aumenti periodici della retribuzione e il trattamento di quiescenza), evidenziando che la controparte fin dalla memoria di costituzione in primo grado aveva inteso la rilevanza dell’accertamento di una maggiore anzianità di servizio ad ogni fine giuridico ed economico.
Rimarca che la controparte nei gradi di merito non aveva mai eccepito il difetto di interesse ad agire, ma si era limitata a sostenere che l’accoglimento del ricorso non avrebbe avuto concrete applicazioni, in quanto l’anzianità pre -ruolo ai fini giuridici ed economici era già stata riconosciuta.
Richiama la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l’interesse ad agire con l’azione di accertamento di una maggiore anzianità di servizio, avendo ritenuto sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico e s ull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, quale
risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
Lamenta che la Corte territoriale ha confuso l’interesse ad agire con l’interesse sostanziale, precisando che il primo giudice ha verificato il mancato riconoscimento dell’anzianità pre -ruolo, considerando la maggiore anzianità di servizio rilevante non solo ai fini economici, ma anche ai fini giuridici.
Aggiunge che con il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio la ricorrente avrebbe guadagnato in un momento anteriore l’ultima fascia stipendiale, con conseguente diritto alle differenze retributive ed avrebbe percepito maggiorazioni a titolo di RIA fino al termine del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ.
Deduce che l’appello del COMUNE DI BOLOGNA non è stato proposto per difetto di interesse ad agire, ma per mancato rilievo, da parte del primo giudice, dell’integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità richiesta; lamenta che il giudice di appello ha confuso l’eccezione di adempimento con quella relativa al difetto di interesse ad agire, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Si duole della mancata verifica, da parte della Corte territoriale, de ll’effettività del pregresso riconoscimento dell’anzianità.
Lamenta altresì la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., essen do una doglianza generica insufficiente ai fini della validità dell’impugnazione.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 329 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale violato il giudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire.
Deduce che l’accoglimento della domanda comporta l’implicito riconoscimento dell’interesse ad agire ; evidenzia che il primo giudice ha statuito sull’interesse ad agire, rimarcando che il giudizio verte su tutti i benefici economici e retribuitivi che dipendono da una maggiore anzianità di servizio.
Argomenta che le statuizioni implicite sono suscettibili di passare in giudicato qualora costituiscano il presupposto necessario della decisione; sostiene che la generica doglianza proposta nell’atto di appello, riferita all’eccezione di adempimento e non all’interesse a agire, non ha impedito la formazione del giudicato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale assegnato un termine per il deposito di memorie sulla questione dell’interesse ad agire rilevata d’ufficio.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Lamenta l’omessa considerazione delle circostanze riportate nella sentenza impugnata in ordine alla d edotta sussistenza dell’interesse ad agire (la perdita di una più veloce progressione economica e di una retribuzione più elevata per un maggiore lasso di tempo), nonché l’omessa motivazione sul punto.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., omessa o apparente motivazione, per avere la Corte territoriale motivato per relationem senza tenere conto della concreta situazione di fatto relativa al caso di specie, di cui ha omesso l’esame.
7. Il primo motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il motivo di appello è riferito all’utilità concreta del provvedimento richiesto; la stessa sentenza ha inoltre ritenuto la tardività delle allegazioni della COGNOME sull’interesse ad agire, l’insussistenza del giudicato sull a sussistenza del medesimo e la fondatezza del motivo di appello proposto dal Comune di Bologna sul difetto di interesse ad agire.
Risulta, pertanto, che la sentenza impugnata ha statuito sull’interesse ad agire e non sul merito della controversia, conformemente ai principi recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui
l’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito. (Ordinanza n. 34388 del 22/11/2022, la quale ha richiamato Cass. n. 13485/2014).
Ciò premesso, deve rammentarsi che il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo pur in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, in quanto la sussistenza del medesimo costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. n. 19268/2020; Cass. n. 19268/2016).
Non rileva, pertanto, la tempestività della deduzione relativa all’interesse ad agire da parte della ricorrente, né l ‘eventuale mancanza di una specifica contestazione sull’interesse ad agire.
8. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati, in quanto non forniscono elementi per superare le affermazioni della Corte territoriale secondo cui il Comune con la sua impugnazione ha contestato la sussistenza dell’interesse ad agire (‘E’ invece fondato e meritevole di accoglimento, con le seguenti precisazioni, quella parte del motivo di appello in cui è stato dedotto che l’applicazione del principio di pari dignità del servizio pre-ruolo non può avere applicazioni concrete e non determina il diritto ad un’ulteriore progressione di carriera orizzontal e, per cui l’Amministrazi one comunale non deve essere condannata ad alcun facere ‘ ; ‘…con detto motivo l’appellante si duole della carenza d’interesse ad agire dell’appellata, in difetto di un pregiudizio concreto e non meramente potenziale’; così a pag. 12 della sentenza impugnata).
La proposizione di tale doglianza, che contesta l’idoneità dell’accertamento richiesto dalla ricorrente a determinare un risultato utile, di per sé esclude che sulla questione dell’interesse ad agire si sia formato il giudicato.
Questa Corte ha, comunque, evidenziato (Cass. n. 24358/2018) che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935 del 2007; Cass. n. 23747 del 2008), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863 del 2008); si è inoltre precisato che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 23747 del 2008; Cass. n. 22863 del 2007; Cass. n. 27196 del 2006).
Ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno (vedi, per tutte: Cass. n. 4934 del 2010); la violazione del giudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. n. 28739 del 2008).
Questa Corte ha inoltre chiarito che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua
corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017).
Alla luce di tali principi si deve, pertanto, ritenere che il secondo motivo di appello , con cui è stata denunciata la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE e della normativa contrattuale del RAGIONE_SOCIALE relativamente al riconoscimento dell’anzianità di servizio precedente all’immissione in ruolo, abbia devoluto alla Corte territoriale anche la cognizione sull’interesse ad agire, che costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 26283/2022 hanno altresì rammentato che l’interesse ad agire ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (richiamando sul unto Cass. n. 9094/2017 e Cass. S.U. n. 619/2021) ed hanno evidenziato che può assumere una diversa configurazione anche per volontà del legislatore fino al momento della decisione.
9. Anche il quarto motivo è infondato.
Infatti dalla sentenza impugnata si evince che l’allegazione dell’interesse ad agire è contenuta nelle note depositate in data 29.3.2015 e che con l’atto di appello il Comune di Bologna ha lamentato la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in difetto di un pregiudizio concreto e non meramente potenziale (pag. 12 e 13 della sentenza impugnata); la stessa ricorrente ha inoltre dedotto di avere prospettato l’interesse ad agire fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avendo proposto la domanda a tutti i fini giuridici ed economici, e di avere lungamente argomentato sulla sussistenza dell’interesse ad agire nella memoria del 29.3.2015.
Dalla sentenza impugnata risulta dunque che la questione relativa alla sussistenza dell’interesse ad agire è stata introdotta dalle parti; non sussiste pertanto la denunciata violazione dell’art. 101, comma secondo, cod. proc. civ.
Il quinto ed il sesto motivo, da trattare congiuntamente per ragioni logiche, sono inammissibili.
In ordine alla denunciata violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la norma, nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).
Come chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il vizio specifico ora denunciabile per cassazione ai sensi dell’ art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia); costituisc e, pertanto, un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. Un., 23 marzo 2015, n. 5745), mentre non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439) .
Per quanto attiene all’omessa motivazione, l e Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”.
Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, avendo la Corte territoriale ritenuto necessaria, ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire, la prospettazione dell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
La sentenza impugnata ha, dunque, esposto il proprio percorso argomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, mentre la ricorrente, denunciando la mancanza di argomentazioni sulle deduzioni secondo cui il riconoscimento del servizio preruolo le avrebbe permesso un passaggio più veloce nelle fasce successive e la percezione di una maggiore retribuzione per un lasso di tempo più lungo, si è limitata a prospettare una mera insufficienza della motivazione.
11. Il ricorso va pertanto rigettato, in continuità con l’orientamento già espresso da Cass. 25 luglio 2023 n. 22411 che, in fattispecie analoga, ha respinto il ricorso proposto avverso una delle pronunce della Corte d’appello di
Bologna (App. Bologna n. 279/2017) richiamata nella motivazione della sentenza qui impugnata.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME