Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5129 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 2 Num. 5129 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31928/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocata COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO EX DIPENDENTI GENIO CIVILE INDIRIZZO SIRACUSA, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1755/2018 depositata il 26/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in dieci motivi avverso la sentenza n. 1755/2018 della Corte d’appello di Catania, depositata il 26 luglio 2018.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE Ex RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
La Corte d’appello di Catania, superate le eccezioni pregiudiziali relative alla tardività dell’appello rispetto al termine breve ex art. 325 c.p.c. ed alla eccepita acquiescenza dell’appellante, ha accolto il gravame avanzato dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa in data 5 ottobre 2015. I giudici di appello hanno dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata dal condomino NOME COGNOME contro la deliberazione assembleare del 6 agosto 2014, con la quale era stato dato mandato all’amministratore di inviare al COGNOME una raccomandata per chiedergli l’immediata rimozione della struttura realizzata sul balcone di pertinenza del suo appartamento e il ripristino dello stato dei luoghi, ed in caso contrario di denunciare la situazione creatasi all’autorità competente, per essere tale delibera inidonea a determinare un mutamento pregiudizievole della posizione del condomino.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia l’ erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 166 e 293 c.p.c. e la conseguente inammissibilità, improponibilità, improcedibilità
dell’appello. Si assume che il convenuto RAGIONE_SOCIALE avesse depositato nel giudizio di primo grado il proprio fascicolo con comparsa costituendosi in cancelleria solo dopo la chiusura dell’udienza del 19 giugno 2015 di precisazione delle conclusioni e l’assegnazione della causa in decisione. L’atto non era , perciò, idoneo a rimuovere la condizione di contumacia, sicché la notificazione della sentenza di primo grado alla parte personalmente effettuata in data 22 ottobre 2015 si sarebbe dovuta considerare idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., con conseguente tardività dell’appello proposto.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’ erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 183, 325, 327, 350 c.p.c., quanto alla contumacia e al termine per l’appello.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 324 c.p.c.
4.1. Questi primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.
4.2. La Corte di Catania ha considerato che il Tribunale di Siracusa aveva affermato in sentenza che la costituzione del RAGIONE_SOCIALE convenuto era avvenuta ‘solo al momento della precisazione delle conclusioni’ (così si legge, in effetti, a pagina 2 della sentenza di primo grado, mentre a pagina 1 veniva detto: ‘il condominio convenuto si costituiva in cancelleria solo in data 19/06/2015 al momento della precisazione delle conclusioni’). Su tale questione, ha avvertito la Corte di Catania, NOME COGNOME non aveva proposto appello incidentale.
Dall’esame diretto del verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni e di rimessione della causa in decisione del 19 giugno 2015 risulta, invero, presente, soltanto il difensore dell’attore NOME COGNOME.
4.3. Ora, l’art. 293 c.p.c. dispone certamente che la parte contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, sia mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria, sia mediante comparizione all’udienza. Dalla norma discende l’assoluta preclusione alla costituzione del contumace in un momento successivo, attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l’attività difensiva delle parti e l’esercizio della funzione decisoria, sicché è da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all’udienza di rimessione in decisione (ad esempio, Cass. n. 3363 del 1998).
4.4. Ciò che NOME COGNOME vuol far valere, tuttavia, è che la sentenza del Tribunale di Siracusa, affermando che la costituzione del RAGIONE_SOCIALE convenuto era avvenuta ‘al momento della precisazione delle conclusioni’, era incorsa in un errore di fatto.
L’errore di fatto da cui sia affetta la sentenza di primo grado, mediante espressa enunciazione di una circostanza non corrispondente a quanto risulta dagli atti della causa, deve tuttavia essere dedotta esclusivamente con l’atto di gravame (nella specie, incidentale da parte dell’attore rimasto peraltro vittorioso sul merito della lite), restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli dinanzi al giudice d’appello (arg. da Cass. n. 41647 del 2021; già in tal senso Cass. n. 258 del 1996).
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia l’e rronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 329 c.p.c. per la maturata acquiescenza, nonché la carenza e/o illogicità della motivazione. Ciò perché notificata la sentenza di primo grado e notificato l’atto di precetto, il RAGIONE_SOCIALE aveva spontaneamente dato esecuzione alla condanna, provvedendo al pagamento delle spese di lite in data 20
gennaio 2016, e poi dopo oltre due mesi aveva notificato l’atto di appello.
Il quinto motivo di ricorso censura poi l’erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 83 e 85 c.p.c., per il difetto di mandato ad litem , ed ancora la carenza e/o illogicità della motivazione. Il difensore del RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, dichiarato di avere ricevuto specifico mandato per impugnare la sentenza di primo grado dall’assemblea condominiale giusta delibera del 10 novembre 2015, cui aveva però fatto seguito l’acquiescenza manifestata col pagamento senza riserve.
5.1. Quarto e quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati giacché, secondo l’ unanime orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza esecutiva di primo grado, per di più accompagnata dalla intimazione di precetto, non comporta acquiescenza alla stessa (Cass. n. 14368 del 2014; Cass. Sez. Unite n. 1242 del 2000).
Il sesto motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce l’ erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 100 c.p.c., quanto a legittimazione ed interesse ad agire.
Il settimo motivo di ricorso denuncia l’erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 167 c.p.c. e la ‘irrilevabilità d’ufficio’ delle eccezioni in senso stretto.
L’ottavo motivo di ricorso allega il profilo della rilevabilità d’ufficio dell’interesse ad agire, lamentando l’erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 100 e 167 c.p.c.
Il nono motivo di ricorso è rubricato: ‘el caso concreto: erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 100 c.p.c. e 113 c.p.c.’ .
Il ricorrente riporta, al riguardo, il contenuto della deliberazione assembleare impugnata: ‘…in entrambi i documenti si evince che il
terrazzino proiettante sul balcone di proprietà del AVV_NOTAIO COGNOME è di proprietà comune del condominio. Di conseguenza, atteso che a parere di tutti i condomini presenti, la situazione creata lede i diritti di tutti i condomini, in quanto la struttura realizzata dal DottAVV_NOTAIO COGNOME oscura il vano scala INDIRIZZO, in quanto aderente alla vetrata del vano scala, i condomini, all’unanimità dei presenti danno mandato all’Amministratore di effettuare una raccomandata con ricevuta di ritorno al AVV_NOTAIO COGNOME, con la quale si richiede l’immediata rimozione della struttura ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della raccomandata. In caso contrario, i condomini, all’unanimità dei presenti, danno mandato all’Amministratore di denunciare la situazione creatasi (realizzazione di veranda su terrazzino condominiale) all’autorità competente’.
Ad avviso del ricorrente, non si trattava ‘di un deliberato privo di efficacia vincolante, ordinatoria, dispositiva’, ma ‘di un deliberato di contenuto sostanziale, con un mandato ben specifico e preciso ad agire giudizialmente, attraverso un presupposto in diritto illegittimo. Tutto in danno, diretto, immediato, attuale e concreto, nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME‘.
6.1. Il nono motivo di ricorso è fondato, ed il relativo accoglimento comporta l’assorbimento del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo, i quali affrontano profili di categorie astratte, generali e teoriche, le quali trovano immediatezza decisoria nella censura accolta.
6.2. La censura denunciata con il citato nono motivo affronta il profilo dell’individuazione dell’interesse ad agire per l’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea.
Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l’annullamento, attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice
rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Occorre, peraltro, distinguere, tra l’interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l’interesse tutelato del condomino attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo.
L’interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all’interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all’attività dell’assemblea.
Parallelamente, l’interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere d all’accoglimento della domanda.
6.3. Ha, perciò, errato la Corte d’ appello a dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata dal condomino NOME COGNOME contro la deliberazione assembleare del 6 agosto 2014. Essa, come visto, partiva dall’assunto che il terrazzino attiguo al balcone di proprietà COGNOME appartenesse al condominio e incaricava l’amministratore, agli effetti dell’art. 1130, n. 1 e n. 4, c.c., di dare esecuzione alla volontà collegiale e di promuovere i necessari atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, dando altresì per accertato che le opere eseguite dal COGNOME avessero recato pregiudizio all’edificio.
La delibera del 6 agosto 2014 deponeva per l’illegittimità della modificazione apportata dal COGNOME con riguardo alle ragioni di
tutela dei beni condominiali, affermava l’esistenza di una concreta pretesa degli altri partecipanti avversa al tipo di utilizzazione della proprietà esclusiva e delle parti comuni consistente nel manufatto realizzato dal ricorrente, doveva essere diligentemente eseguita dall’amministratore (art. 1130, n. 1, c.c.) ed era obbligatoria per tutti i condomini se non impugnata tempestivamente (art. 1137 c.c.).
Si trattava, quindi, di deliberazione avente immediato valore organizzativo (e non meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento assembleare) e NOME COGNOME aveva, perciò, un interesse sostanziale ad impugnare la delibera collegiale, giacché titolare di una posizione qualificata diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che detta delibera generava quanto al contenuto dell’assetto gestorio della materia regolata, tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione assembleare. A questo interesse sostanziale è certamente abbinato l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per l’impugnazione della delibera, avendo l’attore prospettato una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata e così rivelato l’utilità concreta che poteva ricevere dall’accoglimento della domanda, ove la decisione presa dall’assemblea fosse risultata contraria alla legge o al regolamento di condominio (cfr. Cass. n. 9387 del 2023; n. 1367 del 2023; n. 7484 del 2019).
Il decimo motivo di ricorso lamenta l’ erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 91 c.p.c.
7.1. L’accoglimento del nono motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del decimo motivo sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a
seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.
8.Va, pertanto, accolto il nono motivo del ricorso di NOME COGNOME, vanno dichiarati assorbiti il sesto, il settimo, l’ottavo ed il decimo motivo e vanno respinti i restanti motivi.
L ‘impugnata sentenza deve, perciò, essere cassata in ordine alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati (sull’individuazione dell’interesse ad agire di uno o più condomini per l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, ritenuto sussistente nel caso di specie sulla scorta della precedente motivazione) e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il nono motivo di ricorso, dichiara assorbiti il sesto, il settimo, l’ottavo ed il decimo motivo e rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione