Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 30659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 30659 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 178/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA
GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, QUESTURA DI CATANIA, COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CATANIA
-intimati- avverso SENTENZA di CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO n. 388/2023 depositata il 05/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – RAGIONE_SOCIALE ricorre per due mezzi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa Questura RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 5 giugno 2023, n. 388, con cui il RAGIONE_SOCIALE Giustizia RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE ha respinto il suo appello avverso sentenza del 6 dicembre 2022, resa dal Tar RAGIONE_SOCIALE in rigetto del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti proposti contro l’interdittiva prefettizia ai sensi degli articoli 84, 91 e 94 del decreto legislativo n. 159 del 2011, per « l’esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 del Codice Antimafia, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi RAGIONE_SOCIALE‘impresa in esame », con conseguente « rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella white list presentata in data 2 marzo
2020 », provvedimenti cui erano seguiti il decreto prefettizio 10 novembre 2021 di revoca RAGIONE_SOCIALEa « licenza rilasciata con decreto prot. n. NUMERO_DOCUMENTO Area 1^ Ter del 29/11/2018, al sig. COGNOME NOME, … per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE », nonché l’inserimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a carico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa comunicazione circa l’interdittiva nel Casellario informatico degli operatori economici.
– Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso.
Non spiegano difese gli altri intimati. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
– Occorre premettere che le Sezioni Unite hanno giudicato non meritevole di accoglimento l’istanza formulata dalla ricorrente di trattazione del ricorso in pubblica udienza: e ciò sia perché non ricorre il requisito RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto da affrontare, a mente RAGIONE_SOCIALE‘articolo 375 c.p.c., sia perché il procedimento camerale non partecipato assicura anch’esso il pieno dispiegamento del contraddittorio ed attuazione RAGIONE_SOCIALEe garanzie difensive.
– Il ricorso contiene due motivi.
4.1. – I primo mezzo è così rubricato: « Ammissibilità del presente ricorso in cassazione ai sensi ed in applicazione diretta RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, secondo comma, Cost. Questione di legittimità costituzionale del sistema risultante dagli artt. 84 e 91d.lgs. n. 154/2011 per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost. e segnatamente RAGIONE_SOCIALEa riserva di giurisdizione prevista in tema di limitazione RAGIONE_SOCIALEe libertà personale e patrimoniale e comunque di adozione di provvedimenti comportanti il discredito del soggetto, e per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, settimo comma, Cost. che assegna alla Corte di cassazione la cognizione sui provvedimenti limitativi RAGIONE_SOCIALEa libertà. Violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 Cedu. Violazione artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113 Cost. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 1, Cost., per il contrasto con l’art. 6 Cedu, con l’art. 14 Patto internazionale diritti civili e politici, con l’art. 47 CDFUE ».
Con il primo motivo di ricorso si contesta il sistema RAGIONE_SOCIALEe interdittive antimafia adottate da un’autorità amministrativa quale il prefetto eppure incidenti sulla libertà personale. Infatti, l’interdittiva antimafia comportando una limitazione RAGIONE_SOCIALEa capacità di agire con la p.a. a seguito di una valutazione degradante sul soggetto integra a tutti gli effetti un provvedimento limitativo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, di modo che vengono in considerazione l’art. 13 Cost. che sancisce una riserva di giurisdizione in vicende di tal tipo e l’art. 111, settimo comma, Cost., che riconosce a codesta Corte di cassazione una competenza esclusiva (nel senso di riferirla alla giurisdizione ordinaria) a conoscere dei provvedimenti sulla libertà personale. Sotto questo profilo si sostiene l’ammissibilità del ricorso alla stregua di un’applicazione diretta RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, settimo comma, Cost. e si chiede che la Corte di cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011.
4.2. – Il secondo mezzo è così rubricato: « Illegittimità/nullità di Cga 5 giugno 2023, n. 388, nel capo relativo alla decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in quel giudizio, per violazione e falsa applicazione art. 134 Cost., art. 1 l.cost. n. 1/1948 e artt. 23-24 l. n. 87/1953, rilevanti sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, cpc, per non aver il giudice di merito sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, e quindi per aver integrato il diniego di tutela a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente ovvero per essersi sostituito alla Corte costituzionale nel valutare le questioni di validità RAGIONE_SOCIALEe leggi usurpandone la relativa attribuzione costituzionale » .
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la sentenza Cga 5 giugno 2023, n. 388, che sulla questione di legittimità
costituzionale prospettata dalla parte ha sostenuto una posizione contraddittoria, perché per un verso ha citato Corte costituzionale n. 57/2020 e Cds n. 7165/2021, mostrando quindi di esaminare la questione; per altro verso ha utilizzato riferimenti privi di contenuto giacché le decisioni citate non hanno affatto considerato i profili di illegittimità costituzionale avanzati dalla parte nel giudizio. Ne è derivata la strana situazione per la quale, per un verso, il giudice amministrativo si è sostituito a quello costituzionale nell’esercizio di un’attribuzione che l’art. 134 Cost. ha assegnato in maniera esclusiva alla Corte costituzionale; per altro verso ha denegato tutela giurisdizionale in violazione degli artt. 24, 25 e 113 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 Cedu.
5. – Il ricorso è inammissibile.
I due motivi meritano di essere trattati congiuntamente.
Essi muovono dalla premessa, destituita di fondamento, che le interdittive antimafia adottate da un’autorità amministrativa, quale quella nel caso di specie dal AVV_NOTAIO, avrebbero attitudine ad incidere sulla libertà personale, tutelata dall’articolo 13 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, il che imporrebbe, oltre alla riserva di legge ivi normativamente prevista, l’accesso al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ai sensi del settimo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (primo mezzo), aspetto, questo che la sentenza impugnata avrebbe in buona sostanza ignorato (secondo mezzo).
Osserva viceversa il Collegio che una misura si caratterizza come limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale anzitutto quando comporti coercizione fisica, la qual cosa si desume dallo stesso testo costituzionale, che, nel circoscrivere il concetto di atti di restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, fa riferimento alle detenzioni, alle ispezioni e alle perquisizioni personali, atti che, almeno in potenza, richiedono il ricorso alla forza fisica in sede di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura: e dunque un atto che, per effetto RAGIONE_SOCIALEe modalità esecutive, importi il ricorso alla coercizione fisica rende la misura in ogni caso
limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, così imponendo l’operatività RAGIONE_SOCIALEa riserva di legge e di giurisdizione. È a titolo di esempio il caso RAGIONE_SOCIALEa traduzione forzata RAGIONE_SOCIALE‘interessato nel luogo di residenza (Corte cost. n. 2 del 1956; Corte cost. n. 45 del 1960) ovvero davanti all’autorità di polizia (Corte cost. n. 72 del 1963); l’accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica RAGIONE_SOCIALEo straniero illegalmente presente sul territorio nazionale (Corte cost. n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001; Corte cost. n. 109 del 2006); l’esecuzione di prelievi ematici coattivi (Corte cost. n. 238 del 1996); nonché ogni trattamento medico suscettibile di essere eseguito con la forza nei confronti del paziente, e pertanto qualificabile non solo come obbligatorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, secondo comma, Cost., ma anche come coattivo (Corte cost. n. 22 del 2022; Corte cost. n. 135 del 2024). Tutte ipotesi, quelle ora indicate e scrutinate dalla Corte costituzionale, in cui è « previsto il ricorso alla forza fisica al fine di instaurare o mantenere in essere, con apprezzabile durata, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa facoltà di libera locomozione » (Corte cost. n. 127 del 2022, che ha escluso la ricorrenza di una misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale in caso di quarantena obbligatoria nel periodo Covid). Rispetto a simili misure la Corte costituzionale ritiene cioè indubbia l’applicabilità di tutte le garanzie RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 Cost., proprio in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa situazione di evidente assoggettamento fisico RAGIONE_SOCIALEa persona ad un potere pubblico, in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà.
Nella giurisprudenza del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, tuttavia, si rinviene anche una nozione (sebbene solo apparentemente) più dilatata di misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la quale può ricorrere, pure al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘impiego immediato RAGIONE_SOCIALEa coercizione fisica, ove comporti « un assoggettamento totale RAGIONE_SOCIALEa persona all’altrui potere », ciò a partire da Corte cost. n. 30 del 1962, in cui si legge appunto che « l’art. 13 non si riferisce a qualsiasi limitazione RAGIONE_SOCIALEa
libertà personale, ma a quelle limitazioni che violano il principio tradizionale RAGIONE_SOCIALE‘ habeas corpus … Tuttavia, come risulta in particolare dalla sentenza 19 giugno 1956, n. 11, che dichiarò illegittime le disposizioni concernenti l’ammonizione, la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘ habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica RAGIONE_SOCIALEa persona, ma anche alla menomazione RAGIONE_SOCIALEa libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale RAGIONE_SOCIALEa persona all’altrui potere ».
Misure tali da comportare un « assoggettamento totale RAGIONE_SOCIALEa persona all’altrui potere » possono essere difatti talora previste dall’ordinamento in ragione di un giudizio prognostico di pericolosità RAGIONE_SOCIALE‘interessato per l’ordine e la sicurezza pubblici, giudizio, questo, che si risolve in una valutazione discrezionale negativa RAGIONE_SOCIALEe qualità morali e RAGIONE_SOCIALEa socialità RAGIONE_SOCIALE‘individuo: misure, dunque, come si legge nella citata Corte cost. n. 127 del 2022, che, pur non comportando alcuna diretta coercizione fisica, convogliano uno « stigma morale » a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato, e una « mortificazione RAGIONE_SOCIALEa pari dignità sociale », isolandolo dal resto RAGIONE_SOCIALEa collettività e assoggettandolo a un trattamento deteriore proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua ritenuta pericolosità.
Ma, come è stato di recente chiarito, ulteriormente, da Corte cost. n. 203 del 2024, al § 4.1.2.2., la quale ha stabilito che non è richiesta la convalida del giudice sul foglio di via del questore, « la degradazione giuridica determinata dalla misura non è di per sé sufficiente … a far scattare le garanzie RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost. È, altresì, necessario a tal fine che il trattamento deteriore RAGIONE_SOCIALE‘individuo rispetto al resto RAGIONE_SOCIALEa collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista ‘quantitativo’, in relazione alla particolare gravosità RAGIONE_SOCIALEe limitazioni imposte attraverso la misura. Esse devono, infatti, essere di tale intensità da risultare sostanzialmente equivalenti, dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEe garanzie costituzionali, alle restrizioni attuate
mediante l’uso di coazione fisica (così già la sentenza n. 68 del 1964) ».
Sulla base di tale criterio discretivo di tipo quantitativo, da impiegarsi unitamente a quello di tipo qualitativo volto ad isolare il carattere di « stigma morale » RAGIONE_SOCIALEa misura, a titolo di esempio tratto ancora da Corte cost. n. 203 del 2024, la Corte costituzionale, nell’esaminare la materia del DASPO previsto dall’articolo 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 401 del 1989, ha per un verso osservato che tale misura muove certamente da una valutazione negativa sulla personalità RAGIONE_SOCIALE‘interessato, ma ha differenziato l’ipotesi in cui la misura si esaurisca nell’interdizione all’accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive da quella in cui a tale interdizione venga aggiunto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 6, l’obbligo di comparire personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia, agli orari indicati, nel corso RAGIONE_SOCIALEa giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive interdette: nell’un caso la previsione normativa comporta una mera limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà di circolazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 Cost., nell’altro si rivela restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost.: « Trasparente la diversa ratio decidendi sottesa alle pronunce appena citate: il divieto di accedere in taluni luoghi specificamente individuati lascia intatta la libertà RAGIONE_SOCIALEa persona di recarsi, durante il tempo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe manifestazioni interdette, in qualsiasi altro luogo e di fare ciò che più desidera. Di contro, l’obbligo di presentarsi alla polizia in occasione di ogni manifestazione sportiva interdetta annulla quella libertà, precludendo all’interessato ogni diversa attività, e risulta così equiparabile, quanto agli effetti, alle restrizioni di libertà realizzate attraverso l’uso RAGIONE_SOCIALEa coercizione fisica ».
Ora, premesso che l’interdittiva antimafia in discorso non ha nulla a che vedere con la coercizione fisica, è agevole comprendere che essa, pure ammettendone il carattere di « stigma morale » a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato, non ha nessuna prossimità con misure di « tale intensità da risultare sostanzialmente equivalenti … alle restrizioni attuate mediante l’uso di coazione fisica »: è sufficiente difatti constatare che essa non pregiudica lo svolgimento di attività che non richiedano l’inserimento nella prevista white list .
È del resto la stessa parte ricorrente a sostenere che la misura in discorso si risolve in nient’altro che in una « limitazione RAGIONE_SOCIALEa capacità di agire con la p.a. », limitazione semmai rilevante sotto l’angolo visuale RAGIONE_SOCIALE‘osservanza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 41 Cost., non certo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, all’evidenza non richiamato a proposito. Il che è tanto più vero ove si consideri – ed anche questo è argomento desunto da Corte cost. 18 dicembre 2024, n. 203 – che l’ordinamento è ben lungi dal sottrarre l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva ad ogni controllo, in particolare da parte del giudice amministrativo, sicché neppure ricorre una qualche esigenza di dilatazione del precetto stabilito dall’articolo 13 Cost., controllo che nel caso di specie ha difatti consentito inizialmente alla ricorrente, come viene riferito a pagina 6 del ricorso, di ottenere in via cautelare la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE, con la ulteriore precisazione che, in generale, il RAGIONE_SOCIALE di Stato ha recentemente affermato il principio secondo cui il diniego RAGIONE_SOCIALE‘aggiornamento RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella c.d. white list deve necessariamente discendere da una valutazione rigorosa del quadro indiziario, che, corroborato da elementi gravi, precisi e concordanti, dimostri l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento mafioso (Cons. St. 17 gennaio 2024, n. 552). Questo è nel complesso il quadro in cui si colloca la decisione RAGIONE_SOCIALEa
Corte costituzionale – rettamente richiamata nella decisione qui
impugnata – secondo cui l’informazione antimafia interdittiva, adottata dal AVV_NOTAIO, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘attività privata RAGIONE_SOCIALEe imprese, che siano oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa, non viola il principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), giacché la compressione del diritto è giustificata dalla perniciosità del fenomeno mafioso, dal pericolo RAGIONE_SOCIALEa lesione RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza, nonché RAGIONE_SOCIALEa dignità e libertà umana (Corte cost. n. 57 del 2020).
In conclusione, l’interdittiva in discorso si colloca del tutto al di fuori del raggio di azione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 Cost. e non manifesta profili di incostituzionalità neppure in relazione all’articolo 41, come la Corte costituzionale ha già stabilito, giustificandosi pienamente, anzi, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di contrasto del fenomeno mafioso.
Ciò che residua, in fine dei conti, è la proposizione di un inammissibile ricorso per cassazione per motivi di merito avverso un provvedimento del giudice amministrativo impugnabile, per dettato costituzionale, esclusivamente per motivi di giurisdizione (primo mezzo), ed una altrettanto inammissibile richiesta di riconsiderazione, in questa sede, del giudizio di manifesta infondatezza all’evidenza adottato, peraltro del tutto condivisibilmente, dal giudice amministrativo nella decisione impugnata.
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025.
Il presidente
PASQUALE D’COGNOME