Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 21274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 21274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 26052/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO , in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA -U.T.G. , in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistenti – contro
GRANDE OSPEDALE COGNOME DI REGGIO CALABRIA ;
– intimato – avverso la sentenza n. 3787/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/04/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede l’inammissibilità del ricorso.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1.1 RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME ha proposto un motivo di ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3787 del 26.4.2024, confermativa della sentenza TAR Calabria n. 415/2023.
Questi i fatti di causa:
–RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di apparecchiature, macchinari, arredi ed impianti medicali, adiva il Tar Calabria per ottenere l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia adottata il 19 aprile 2021 dal Prefetto di Reggio Calabria, del provvedimento 20 aprile 2021 con cui il Grande Ospedale Metropolitano COGNOME di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione delle forniture già commissionate alla ricorrente, nonché del decreto n. 4234 del 23 aprile 2021 con il quale l’Amministrazione regionale aveva preso atto del provvedimento interdittivo così emesso, dichiarando conseguentemente la risoluzione dell’accordo -quadro stipulato con la ricorrente per la fornitura di dispositivi per medicazioni generali ed avanzate per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria;
-il provvedimento prefettizio di interdizione antimafia muoveva da una prognosi indiziaria relativa ai carichi pendenti ed ai numerosi precedenti di polizia in capo a NOME COGNOME padre di COGNOME e socio al 50 %, nonché sulla partecipazione alla compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE di cui era socio tal NOME COGNOME soggetto pluripregiudicato e plurindagato per vari reati tra cui, in epoca risalente, associazione mafiosa, estorsione e danneggiamento (2000); lo stesso COGNOME era poi titolare di un’impresa e consigliere di amministrazione di società cooperativa, entrambe colpite da interdittiva antimafia;
-il Tar Calabria, con la citata sentenza, respingeva il ricorso, assumendo la sussistenza di ‘ significativi indizi del pericolo di infiltrazione mafiosa (…)’;
-il Consiglio di Stato, dopo aver premesso la ben diversa natura giuridica (probabilistica e cautelare) dell’informativa antimafia rispetto all’accertamento di responsabilità penale, ha confermato la valutazione dei primi giudici.
1.2 Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, ex art. 111 co. 8^ Cost.: ‘ nullita’ della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore (sconfinamento limiti esterni sub specie di ‘arretramento’). Mancata erogazione della tutela giurisdizionale garantita normativamente ‘.
Nonostante che l’atto di gravame sollecitasse una valutazione di legittimità ed opportunità del provvedimento interdittivo, il Consiglio di Stato si era limitato a ribadire le considerazioni già svolte dal Tar, omettendo del tutto di dare conto di precise censure e di ‘ documentazione probatoria qualificata, diretta a sconfessare gli indizi ed i sospetti che avevano sorretto il provvedimento di interdizione reso dalla Prefettura di Reggio Calabria, (…)’. Inoltre, non aveva il Consiglio di Stato considerato che non sussisteva alcun elemento di
cointeressenza familiare, né di permeabilità tra NOME COGNOME ed i soggetti controindicati.
L’omessa valutazione e valorizzazione di tutti i dedotti elementi di segno contrario integrava (ric. pag. 10) ‘ una ipotesi di diniego di giurisdizione e, segnatamente, violazione di legge inerente alla giurisdizione da intendersi come mancata erogazione immotivata del mezzo di tutela che le norme consentono di erogare nei sensi e limiti che precedono ‘. L’ammissibilità del sindacato da parte della Corte di Cassazione derivava quindi, in definitiva, dal fatto che il Consiglio di Stato, per un verso, aveva denegato la richiesta tutela giurisdizionale (arretramento) e, per altro, aveva invaso la sfera del merito riservata alla PA, compiendo ‘ una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto adottato: l’interdittiva prefettizia antimafia ‘ (sconfinamento).
1.3 Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria UTG, dichiaravano di (tardivamente) costituirsi al solo fine dell’eventuale discussione. Il Grande Ospedale Metropolitano COGNOME di Reggio Calabria restava intimato.
1.4 Il 14.2.2025 veniva comunicata alla parte ricorrente proposta di definizione accelerata del giudizio, ex art. 380 bis cod.proc.civ., per ritenuta inammissibilità del ricorso.
Il 26.3.2025 RAGIONE_SOCIALE formulava istanza di decisione.
1.5 Il Procuratore Generale ha chiesto (con conclusioni del 28.5.2025) che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, risultando estraneo a motivi inerenti alla giurisdizione, e concernendo invece il supposto erroneo esercizio della giurisdizione amministrativa nei limiti interni suoi propri.
1.6 Il 4.6.2025 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale con relativi poteri, ha depositato rinuncia al ricorso notificata alle altre parti, con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio,
a spese compensate. Ciò sul presupposto del riesame 2 maggio 2025, da parte del Prefetto di Reggio Calabria, della misura interdittiva oggetto di giudizio ed adozione di provvedimento ex art. 94 bis d.lvo. 159/11.
1.7 A seguito della rinuncia della ricorrente, il processo va dichiarato estinto, nulla provvedendosi sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera delle controparti.
La modalità abdicativa, e per ragione sopravvenuta, di definizione del giudizio esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
PQM
La Corte
dichiara estinto il processo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili in data