Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 21274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 21274 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 26052/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– resistenti – contro
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO ‘BIANCHI MELACRINO -MORELLI’ DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
– intimato – avverso la sentenza n. 3787/2024 del CONSIGLIO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 26/04/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede l’inammissibilità del ricorso.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.1 RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME, ha proposto un motivo di ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3787 del 26.4.2024, confermativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza TAR Calabria n. 415/2023.
Questi i fatti di causa:
–RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di apparecchiature, macchinari, arredi ed impianti medicali, adiva il Tar Calabria per ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘informazione interdittiva antimafia adottata il 19 aprile 2021 dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE Calabria, del provvedimento 20 aprile 2021 con cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria aveva disposto la sospensione RAGIONE_SOCIALEe forniture già commissionate alla ricorrente, nonché del decreto NUMERO_DOCUMENTO del 23 aprile 2021 con il quale l’Amministrazione regionale aveva preso atto del provvedimento interdittivo così emesso, dichiarando conseguentemente la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘accordo -quadro stipulato con la ricorrente per la fornitura di dispositivi per medicazioni generali ed avanzate per le RAGIONE_SOCIALE Ospedaliere RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria;
-il provvedimento prefettizio di interdizione antimafia muoveva da una prognosi indiziaria relativa ai carichi pendenti ed ai numerosi precedenti di polizia in capo a NOME COGNOME, padre di NOME e socio al 50 %, nonché sulla partecipazione alla compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio tal NOME COGNOME, soggetto pluripregiudicato e plurindagato per vari reati tra cui, in epoca risalente, associazione mafiosa, estorsione e danneggiamento (2000); lo stesso COGNOME era poi titolare di un’impresa e consigliere di amministrazione di società cooperativa, entrambe colpite da interdittiva antimafia;
-il Tar Calabria, con la citata sentenza, respingeva il ricorso, assumendo la sussistenza di ‘ significativi indizi del pericolo di infiltrazione mafiosa (…)’;
-il Consiglio di Stato, dopo aver premesso la ben diversa natura giuridica (probabilistica e cautelare) RAGIONE_SOCIALE‘informativa antimafia rispetto all’accertamento di responsabilità penale, ha confermato la valutazione dei primi giudici.
1.2 Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, ex art. 111 co. 8^ Cost.: ‘ nullita’ RAGIONE_SOCIALEa sentenza per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore (sconfinamento limiti esterni sub specie di ‘arretramento’). Mancata erogazione RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale garantita normativamente ‘.
Nonostante che l’atto di gravame sollecitasse una valutazione di legittimità ed opportunità del provvedimento interdittivo, il Consiglio di Stato si era limitato a ribadire le considerazioni già svolte dal Tar, omettendo del tutto di dare conto di precise censure e di ‘ documentazione probatoria qualificata, diretta a sconfessare gli indizi ed i sospetti che avevano sorretto il provvedimento di interdizione reso dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria, (…)’. Inoltre, non aveva il Consiglio di Stato considerato che non sussisteva alcun elemento di
cointeressenza familiare, né di permeabilità tra NOME COGNOME ed i soggetti controindicati.
L’omessa valutazione e valorizzazione di tutti i dedotti elementi di segno contrario integrava (ric. pag. 10) ‘ una ipotesi di diniego di giurisdizione e, segnatamente, violazione di legge inerente alla giurisdizione da intendersi come mancata erogazione immotivata del mezzo di tutela che le norme consentono di erogare nei sensi e limiti che precedono ‘. L’ammissibilità del sindacato da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione derivava quindi, in definitiva, dal fatto che il Consiglio di Stato, per un verso, aveva denegato la richiesta tutela giurisdizionale (arretramento) e, per altro, aveva invaso la sfera del merito riservata alla PA, compiendo ‘ una diretta e concreta valutazione RAGIONE_SOCIALEa opportunità e convenienza RAGIONE_SOCIALE‘atto adottato: l’interdittiva prefettizia antimafia ‘ (sconfinamento).
1.3 Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Calabria UTG, dichiaravano di (tardivamente) costituirsi al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale discussione. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria restava intimato.
1.4 Il 14.2.2025 veniva comunicata alla parte ricorrente proposta di definizione accelerata del giudizio, ex art. 380 bis cod.proc.civ., per ritenuta inammissibilità del ricorso.
Il 26.3.2025 RAGIONE_SOCIALE formulava istanza di decisione.
1.5 Il Procuratore Generale ha chiesto (con conclusioni del 28.5.2025) che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, risultando estraneo a motivi inerenti alla giurisdizione, e concernendo invece il supposto erroneo esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa nei limiti interni suoi propri.
1.6 Il 4.6.2025 il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, munito di procura speciale con relativi poteri, ha depositato rinuncia al ricorso notificata alle altre parti, con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio,
a spese compensate. Ciò sul presupposto del riesame 2 maggio 2025, da parte del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE Calabria, RAGIONE_SOCIALEa misura interdittiva oggetto di giudizio ed adozione di provvedimento ex art. 94 bis d.lvo. 159/11.
1.7 A seguito RAGIONE_SOCIALEa rinuncia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il processo va dichiarato estinto, nulla provvedendosi sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera RAGIONE_SOCIALEe controparti.
La modalità abdicativa, e per ragione sopravvenuta, di definizione del giudizio esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
PQM
La Corte
dichiara estinto il processo.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezioni Unite civili in data