Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33665 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19045/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE COMUNE DI TROINA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2163/2020 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA -SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il giorno 28 dicembre 2020;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 14 luglio 2025 dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO SEMINARA per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
In data 14 dicembre 2015 la Prefettura di AVV_NOTAIO adottò, nei confronti (tra gli altri) dei germani NOME e NOME COGNOME, un’informazione interdittiva antimafia a seguito della quale l’RAGIONE_SOCIALE esercitò il recesso sia dal contratto di affitto del 14 maggio 2012 (avente ad oggetto un lotto di terreno ad uso pascolo agro di Cesarò), stipulato con entrambi i fratelli (per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), sia dai due separati contratti di affitto conclusi in data 11 maggio 2015 (aventi ad oggetto distinti terreni ad uso di pascipascolo ubicati in agro di Cesarò), stipulati l’uno con NOME COGNOME e l’altro con NOME COGNOME.
NOME e NOME COGNOME domandarono alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania l’accertamento della validità ed efficacia dei menzionati contratti agrari, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE « allo svincolo di tutte le particelle che costituivano i lotti oggetto dei contratti sopra individuati, in modo da consentire agli attori la piena e regolare formazione del loro fascicolo aziendale e così proseguire gli impegni assunti per le misure agroambientali ed anche per la presentazione della domanda unica ».
A suffragio dell’azione, sostennero che l’informativa antimafia resa dal AVV_NOTAIO, in base alla quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato il recesso dai contratti, era da ritenere illegittima, sia perché i contratti in questione, avendo ad oggetto beni facenti parte del patrimonio disponibile del RAGIONE_SOCIALE, non rientravano tra quelli soggetti alle norme del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia perché lo stesso AVV_NOTAIO, a seguito di una richiesta di riesame da loro presentata,
r.g. n. 19045/2021 Cons. est. NOME COGNOME
aveva rilasciato un’apposita liberatoria , escludendo che vi fosse un qualsiasi collegamento tra gli attori e le organizzazioni criminali.
Spiegò resistenza alla lite l’RAGIONE_SOCIALE.
Le domande attoree sono state rigettate in ambedue i gradi del giudizio di merito.
Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, NOME e NOME COGNOME ricorrono uno actu per cassazione con la formulazione di cinque motivi.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
All’esito di trattazione all’adunanza camerale del 1° marzo 2024, in vista della quale le parti depositavano memorie, con ordinanza n. 9588/2024 del 9 aprile 2024, questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, per la novità e la complessità delle questioni sollevate.
La causa è stata infine discussa nella pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le parti depositato ulteriori memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso presenta una singolare struttura espositiva.
In esordio, il capo denominato « sintesi dei motivi », sviluppato da pag. 2 a pag. 15, reca non già la mera rubrica dei motivi ma una diffusa (per nulla concisa) trattazione delle ragioni di critica alla sentenza impugnata; di poi, da pag. 15 a pag. 22, è descritto lo « svolgimento del processo », con continui e reiterati riferimenti ad atti processuali del giudizio di merito, di cui si omette la compiuta localizzazione nel fascicolo del giudizio di legittimità e, per alcuni, si riproduce in maniera del tutto sommaria e non adeguata il contenuto (dei motivi di appello, infatti, sono trascritti i titoli ma non trascritto -nemmeno in estrema sintesi -il contenuto); infine, da pag. 23 a pag. 42, vi è l’illustrazione dei motivi a suffragio dell’impugnazione di legittimità.
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La tecnica redazionale così seguita -pur non incappando nella sanzione di inammissibilità per inosservanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ. non restituisce a questa Corte una chiara ed agevolmente illeggibile percezione delle censure sollevate, costringendola invece ad un’opera di coordinamento tra la prima e la terza parte del ricorso, onde ricercare, quasi in una sorta di unione tra frammenti segmentati, l’effettivo significato dei motivi addotti.
Il primo motivo è rubricato: « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1373 cod. civ. in quanto la Corte ha rigettato l’appello proposto riguardante il recesso esercitato dall’RAGIONE_SOCIALE per i contratti conclusi in data 14/05/2012 e scaduti il 14/05/2017, ritenendo che tale recesso fosse legittimo sulla base della certificazione antimafia ostativa rilasciata inv ece per i contratti conclusi l’11/05/2015 ».
I ricorrenti, dopo aver premesso che il recesso contrattuale è un istituto di carattere eccezionale, rilevano che i contratti di affitto conclusi nel 2012 non prevedevano la facoltà espressa di recesso, né l’RAGIONE_SOCIALE poteva sciogliersi unilateralmente dal vincolo sulla base della menzionata informativa antimafia, perché l’art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011 non prevedeva -almeno fino all’entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 -che la documentazione antimafia fosse da richiedere in tutti i casi di concessione di terreni agricoli o zootecnici.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Come si precisa nella prima parte del ricorso (in specie, pag. 3), il capo di sentenza che si intende censurare è quello relativo alla risposta offerta dalla Corte territoriale al primo motivo di appello; di questo, tuttavia, nell’atto di adizione di quest a Corte è riprodotto (alla pag. 21, nel corpo dello svolgimento del processo) soltanto il titolo (« erronea valutazione che, per i contratti conclusi il 14/05/2012 e scaduti il 14/05/2017, fosse cessata la materia del contendere »).
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Orbene, in ordine a tale (non meglio puntualizzato) motivo di appello, la sentenza impugnata ha, sic et simpliciter , negato che per la domanda relativa al contratto di affitto del 14 maggio 2012 la scadenza lite pendente del termine di durata del rapporto determinasse la cessazione della materia del contendere: in altri termini, ha ritenuto che in detta situazione legittimamente il primo giudice avesse il potere di pronunciarsi sul merito, ovvero sulla correttezza del recesso.
Risulta allora evidente come il motivo in scrutinio non attinga detta ratio decidendi , soffermandosi non già sulla formula definitoria del giudizio di prime cure (cessazione della materia del contendere o rigetto) bensì sulla conformità a diritto della pronuncia di rigetto: si tratta, pertanto, di una censura che non rispetta l’onere di sp ecificità del motivo, cioè a dire non esprime ragioni di dissenso rispetto alla decisione gravata in maniera precisa, puntuale e pertinente (sul tema, Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
3. Il secondo motivo lamenta « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 83 e 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 nel testo in vigore nel 2015 (epoca dei fatti) unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi) decreto 16/03/1942, n. 262 , in relazione all’art. 360 , primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Dopo aver rammentato che i contratti di pascipascolo del 2015 erano stati stipulati a seguito di procedura di evidenza pubblica e che tanto i contratti quanto l’avviso pubblico contemplavano (all’art. 19) a favore dell’RAGIONE_SOCIALE la condizione risolutiva correlata all’interdittiva antimafia, parte ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto « legittima la richiesta della documentazione antimafia anche per i contratti in cui è prevista una spesa ‘sotto soglia’» sul presupposto che i contratti in esame «non costituiscono semplici contratti agrari, in quanto collegata ad essi vi è anche l’erogazio ne di contributi pubblici da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ».
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Sostengono, in contrario, che soltanto dopo la novella apportata dalla legge n. 172 del 2017 all’art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011 la documentazione antimafia è stata prevista come obbligatoria nelle concessioni dei terreni agricoli e zootecnici.
3.1. Il motivo è inammissibile.
A tacer dei dubbi sulla novità della questione (dacché in appello si discuteva -a quanto consta dalla frammentaria esposizione dei fatti -della nullità della clausola ex art. 19 perché non approvata per iscritto, non già perché contraria a norme imperative) è dirimente osservare, a giustificazione dell’inammissibilità, che il motivo si rivolge avverso una affermazione della motivazione (quella a pag. 6, terzo capoverso, della sentenza) in ordine alla natura dei contratti controversi che è svolta, nella trama argomentativa della sentenza, ad abundantiam .
Invero la Corte territoriale, richiamati gli indirizzi esegetici espressi sul punto dalla giurisprudenza amministrativa, ha reputato legittima l’acquisizione ad opera della P.A. della interdittiva antimafia in base alla considerazione della ratio di tale istituto, finalizzato « a precludere la nascita di un rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed i soggetti coinvolti dall’informativa o, ancora, a paralizzare le sorti di un rapporto già sorto tra le parti ».
La considerazione sulla natura del contratto oggetto di lite si rivela allora priva di decisività, potendo la stessa essere espunta dal percorso motivazionale della sentenza senza minare la concludenza del dictum : da ciò discende l ‘ inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo che richiede un sindacato in ordine a tale argomentazione di merito svolta ad abundantiam (cfr., sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155).
Il terzo motivo prospetta « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. con riferimento all’art. 19 del contratto inter partes dell’11/05/2015 ».
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Si critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la clausola n. 19 non vessatoria e non abbisognevole di specifica approvazione per iscritto, in quanto riproducente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse prodromico alla stipula dei contratti del maggio 2015.
Si assume, in contrario, che i terreni concessi in affitto facevano parte del patrimonio disponibile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: escluso quindi che l’avviso pubblico integrasse una vera e propria licitazione privata, il contratto non aveva assunto la « forma pubblica amministrativa » (occorrente per la concessione di beni demaniali o di beni patrimoniali indisponibili) ma « si qualificava esclusivamente in termini privatistici », con derivante applicazione delle regole sui contratti per adesione.
4.1. Il motivo è infondato.
Sul punto, la Corte territoriale ha ascritto dirimente valenza alla previsione, contenuta nell’avviso pubblico di licitazione (al quale avevano partecipato i ricorrenti), secondo cui la stipulazione del contratto agrario (in deroga) era risolutivamente condizionata alla sussistenza di clausole di decadenza legate ad infiltrazioni mafiose.
La presenza di tale prescrizione nell’avviso pubblico faceva sì che la clausola n. 19 non potesse ritenersi vessatoria (e, quindi, nulla se non approvata per iscritto), specialmente se, come nel caso, i contraenti si fossero accordati per farne proprio il contenuto.
L’argomentazione è conforme a diritto.
La disciplina dei c.d. « contratti per adesione » è dettata per l’ipotesi in cui il regolamento di interessi del singolo contratto sia determinato (in tutto o in parte) per effetto della recezione di una serie di clausole predisposte unilateralmente da una delle parti contraenti, destinate, in modo uniforme, a regolare plurimi, indefiniti rapporti: in tale evenienza, la necessaria approvazione per iscritto di determinate clausole (c.d. vessatorie, elencate nel secondo comma dell’art. 1341 cod. civ.) rappresenta una misura di tutela per il contraente debole.
Ma l a predisposizione unilaterale, presupposto per l’applicazione della citata disposizione, non ricorre quando il contratto sia stato concluso a seguito di specifiche trattative sulle relative condizioni oppure quando il regolamento negoziale possa considerarsi frutto di una scelta concordata, il che si verifica quando la disciplina fissata in un atto o documento esterno (benché unilateralmente predisposto) venga dai contraenti esplicitamente fatta propria con il meccanismo della relatio perfecta , ossia con la premessa della piena conoscenza e della approvazione di tale disciplina (cfr. Cass. 23/10/2020, n. 23194; Cass. 19/06/2019, n. 16439; Cass. 14/04/2016, n. 7403).
Sulla base di tali princìpi generali, questa Corte, pur unanime nell’affermare l’operatività delle norme sulle clausole vessatorie anche ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, ha tuttavia chiaramente precisato, in tema di contratti di appalto di opera pubblica, che « l’art. 1341, secondo comma, cod. civ. non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d’appalto come parte integrante del contratto, ricorrendo, in siffatta ipotesi, non la figura del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l’effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute » (così Cass. 26/09/2007, n. 19949; conf. Cass. 06/09/2006, n. 19130; Cass. 28/12/2010, n. 26201; Cass. 30/03/2011, n. 7197; similmente, con riguardo a contratti di erogazione di contributi pubblici stipulati in conformità a disciplinare, Cass. 23/03/2023, n. 8280).
Alla testé illustrata fattispecie va ricondotta la vicenda in scrutinio, La condizione risolutiva legata a fenomeni di infiltrazione mafiosa -peraltro meramente riproduttiva di norma di legge -inserita sub art.
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19 nel contratto, era esplicitata nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse alla licitazione privata per concessione di lotti pascolativi, in forza e a seguito del quale i contratti di affitto de quo sono stati poi conclusi: la partecipazione degli odierni ricorrenti a tale avviso importa accettazione delle condizioni in esso stabilite e la trasposizione di esse nel successivo contratto (in qualsivoglia forma stipulato) in guisa di relactio perfecta , quindi senza necessità di specifica approvazione.
Il quarto motivo rileva « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che obbliga le autorità giudiziarie ad applicare gli atti amministrativi in quanto siano conformi alla legge , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Sul presupposto che la liberatoria adottata nel dicembre 2016 integrava annullamento di ufficio dell’interdittiva del 2015, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale abbia errato nell’attribuire a tale liberatoria valore di mero « aggiornamento », versandosi invece in un atto dagli effetti retroattivi.
Aggiungono poi che anche nel giudizio tra privato e P.A. il giudice ordinario avrebbe il potere di esaminare incidentalmente la legittimità dell’atto amministrativo : nel caso specifico « non si trattava di disapplicare il provvedimento liberatorio e meno che mai il precedente provvedimento interdittivo », ma di dare unicamente attuazione ai contenuti del provvedimento liberatorio.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Sull’argomento, la Corte territoriale ha così motivato:
(i) « il recesso dai contratti di affitto in questione è immediatamente esecutivo ed efficace e ha prodotto l’effetto della immediata risoluzione dei rapporti contrattuali. Il sopravvenuto il provvedimento prefettizio del 27 dicembre 2016 non poteva dunque avere alcuna influenza né sul disposto recesso né sui rapporti ormai cessati »;
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(ii) « detto provvedimento, trattandosi di mero ‘aggiornamento’ adoperato dall’Autorità emittente, incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa e non può esplicare gli effetti di un annullamento con effetto retroattivo della precedente informativa alla stregua di un ‘annullamento in autotutela’, che è un provvedimento diverso da quello formalmente adottato dall’Autorità prefettizia nel dicembre 2016 »;
(iii) « né il Tribunale non avrebbe potuto disapplicare la prima interdittiva del 2015 » perché ciò avrebbe comportato un sindacato non di legittimità, ma di merito sul provvedimento, precluso al G.O..
Si tratta, come evidente, di tre autonome rationes decidendi , ciascuna di per sé idonea a fondare il dictum reso.
Orbene, il motivo di parte ricorrente, centrata unicamente sulla negazione del carattere di ‘aggiornamento’ della liberatoria e sulla praticabilità della disapplicazione, non rivolge alcuna contestazione (tampoco puntuale e specifica) alla argomentazione sopra riportata sub (i), concernente l’ insensibilità di un rapporto già cessato a successivi provvedimenti amministrativi.
Ciò posto, è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (orientamento consolidato: tra le tantissime, cfr. Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350);
6. Il quinto motivo denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti non avendo tenuto conto della sentenza del Tribunale di Patti n.573/2018 che
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assolveva i ricorrenti dal reato di cui all’art. 640 bis cod. pen ., ritenendo la liberatoria annullamento dell’interdittiva emessa nel mese di dicembre del 2015 ».
6.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Limitandosi a riferire del dispositivo (« assoluzione perché il fatto non sussiste ») parte ricorrente non illustra il contenuto della sentenza: e tanto non consente di apprezzare l’asserita decisività del fatto.
A ciò si aggiunga che, stante l’ontologica diversità tra procedimento amministrativo e procedimento penale (peraltro, per il reato di falso), l’assoluzione in sede penale non toglie legittimità all’interdittiva, che la P.A. era, pertanto, comunque tenuta a rispettare.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell ‘ ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 14 luglio 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME