Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5985 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5985 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11068/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti e domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti e domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 970/2024 depositata il 06/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La società RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n.970 del 2024, pubblicata il 6 novembre 2024, della Corte d’Appello di Messina che ha confermato la sentenza n. 33 del 2021 con cui il Tribunale di Patti, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto il diritto della Città Metropolitana di Messina (già Provincia Regionale di Messina) alla ripetizione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, del consulente tecnico d’ufficio, del segretario e dei compensi degli arbitri, corrisposte dalla Provincia Regionale di Messina in esecuzione del lodo arbitrale (n. 78 del 30 settembre 2006). Il lodo era stato dichiarato nullo con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5390 del 2013 che aveva altresì posto a carico della NOME COGNOME le spese e il compenso degli arbitri, liquidando altresì anche le spese sostenute dall’altra parte nel corso del giudizio di secondo grado.
Per successiva iniziativa, dette somme erano state ingiunte in via monitoria all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla Provincia Regionale di Messina e confermate, all’esito della proposta opposizione, negli indicati gradi di giudizio.
2. -Resiste con controricorso la Città Metropolitana di Messina. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente fa valer ‘ violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c degli artt. 287 e 288 c.p.c., nella parte in cui prevedono che alla correzione della sentenza provvede lo stesso giudice che l’ha emanata, nonché dell’art. 474 e 132, co .1° n. 5) c.p.c. per avere Corte d’Appello provveduto ad un’illegittima valutazione e interpretazione della sentenza n. 5390/2013,
emessa dalla Corte d’appello di Roma, con cui è stata dichiarata la nullità del lodo arbitrale n. 78 del 30.9.2006, pur in assenza di una specifica statuizione nel dispositivo relativa al credito, che il creditore ha inteso esercitare ‘ viene dedotta la v iolazione del divieto di duplicazione del titolo.
Il Tribunale di Patti e la Corte d’appello di Messina avrebbero erroneamente interpretato la sentenza della Corte d’appello di Roma sulle spese di funzionamento del collegio arbitrale e avrebbero operato una impropria correzione del titolo, in violazione delle previsioni sulla correzione dell’errore materiale su cui deve provvedere il medesimo giudice che vi è incorso.
Il decreto ingiuntivo ottenuto sulla sentenza della Corte d’appello di Roma si sarebbe fondato su un dispositivo affetto da errore materiale che avrebbe reso incerta la somma effettivamente dovuta compromettendo la validità del titolo su cui si fondava il ricorso monitorio.
La Corte d’appello di Messina si sarebbe indebitamente sostituita nella correzione di una sentenza priva di dispositivo, al di fuori dei meccanismi previsti dal codice di rito; la correzione, infatti, doveva essere proposta ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e l’unico organo legittimato a intervenire era la Corte d’appello di Roma che aveva emesso il provvedimento viziato.
Da tanto sarebbe conseguita la duplicazione del titolo.
1.1. -Il motivo è infondato.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE ha consentito un accertamento sul rapporto di dare e avere tra le parti e, in quella sede, la ricostruzione della piena portata della sentenza della Corte d’appello di Roma su cui era stata coltivata l’iniziativa monitoria e ottenuto il decreto ingiuntivo.
In detto contesto il titolo monitorio è stato sostituito dalla sentenza di definizione dell’opposizione , ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ. , che, quale
nuovo titolo, ha accertato e integrato quello che in origine aveva dato avvio all’ azione monitoria.
Correttamente è stato così escluso nell’impugnata sentenza il rimedio della correzione materiale, di cui agli artt. 287 e 288 cod. pro. civ., che pure ancora impegna il ricorrente nel dedotto motivo laddove egli rileva incompiutezza e inidoneità del titolo giudiziale su cui era stata coltivata la richiesta di decreto ingiuntivo, suscettibile, come tale, di preventiva correzione ad opera dello stesso giudice che lo aveva adottato.
Per il percorso avviato, il denunciato difetto di espressa statuizione, nel solo dispositivo, sulle spese di funzionamento del collegio arbitrale è stato infatti scrutinato dalla Corte d’appello di Messina in applicazione della piana e consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla necessaria integrazione tra parte motiva e dispositiva della sentenza al fine di ricostruire la volontà del giudicante, fermo restando il solo limite del contrasto insanabile che è causa di nullità della sentenza (tra le molte: Cass, Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19601; Cass., Sez. VI-I, 3 febbraio 2022, n. 3442).
A fronte del disallineamento tra parte motiva e dispositiva dell’iniziale titolo, la Corte nissena ha correttamente ritenuto, esercitando una nuova cognizione, di supplire alla denunciata mancanza, individuando la volontà del decidente.
D’atra parte, i l motivo neppure indica le ragioni che consentirebbero di definire come obbligato per legge il diverso iter , delineato in ricorso, sulla preventiva correzione dell’errore materiale inficiante il dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Roma e conseguente esercizio dell’azione in via monitoria.
Nella non equipollenza del rimedio della mera correzione dell’errore materiale e del più dispendioso esercizio di una nuova azione di cognizione ad integrazione di un titolo giudiziale lacunoso, ma emendabile, il ricorso non provvede a indicare gli interessi che dalla decisione impugnata
sarebbero stati lesi, così mancando il proposto mezzo finanche di concludenza.
1.2. -Quanto alla denunciata duplicazione del titolo, poi, il controricorrente formula fondatamente eccezione di inammissibilità per novità del profilo.
In ogni caso, l’ intervenuta integrazione tra un nuovo e un pregresso titolo denuncia del tema l’estraneità alla fattispecie esaminata e quindi l’inconcludenza del la censura.
-Con il secondo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 9192 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c, per erronea applicazione dei principi e delle regole in materia di condanna alle spese ‘.
Il motivo è inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte la regolamentazione delle spese di lite è sindacabile in cassazione solo dove, nei giudizi di merito, le spese siano poste a carico della parte interamente vittoriosa (tra le molte: Cass. Sez. Lav., 14 ottobre 2025, n. 27392; Cass., Sez. VI-III, 26 novembre 2020, n. 26912).
Si tratta di estremo, questo, non realizzatosi nella specie.
-In via conclusiva i motivi sono infondati e il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore della Città Metropolitana di Messina in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/01/2026.
La Presidente NOME